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Modifiche al Codice della Strada
📍 DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69
Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti  da  atti dell'Unione europea e da procedure  di  infrazione  e  pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano
🛑Vigente al: 14-6-2023
Misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria.

(GU n.136 del 13-6-2023)

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA
Art. 9

Misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria. Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299

1. Al nuovo codice della strada, di cui al decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
    «1-bis.  Nei  casi  in  cui  risulti  necessario  limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in  relazione  ai  livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze,  sentiti il  prefetto o i prefetti competenti per territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, gli enti  proprietari o gestori dell'infrastruttura stradale, possono disporre riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle strade extraurbane di cui all'articolo 2, comma 2,  lettere  A  e  B, limitatamente  ai tratti stradali che attraversano  centri  abitati  ovvero che  sono ubicati in prossimità degli stessi.
   1-ter.  L'ente proprietario o gestore  dell'infrastruttura stradale provvede a rendere noti all'utenza i provvedimenti adottati ai  sensi  del  comma  1-bis  in  conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, e con le modalità di cui al comma 5.
    1-quater. Il controllo della velocità nelle aree individuate ai sensi del comma  1-bis può essere effettuato ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera f).
    1-quinquies.  Chiunque non osserva i limiti di velocità stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1-bis è soggetto  alle sanzioni di cui all'articolo 142.»;
  b) all'articolo 7, dopo il comma 9-bis, e' inserito il seguente:
    «9-ter.  I comuni possono stabilire, all'interno di una determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi di permanenza,  tra l'ingresso  e  l'uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti.».
 

>Il testo del decreto

DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69
Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (23G00080)
(GU n.136 del 13-6-2023)
Vigente al: 14-6-2023


Importante novità. Misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria. (ASAPS)

 

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Mercoledì, 14 Giugno 2023
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