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Giurisprudenza

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Assicurazione: esporre il contrassegno illeggibile equivale a non esporlo Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza 12.09.2005, n. 18109
L’esposizione di un contrassegno non leggibile dell’assicurazione equivale indubbiamente alla ipotesi della sua mancata esposizione di cui all’art. 181 del Codice della Strada, non potendosi ritenere che tale previsione sia stata rispettata in mancanza delle necessarie indicazioni riguardanti l’identificazione del veicolo ed il giorno di scadenza. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18109 del 12 settembre 2005. La Cassazione ha precisato anche che nell’ipotesi della non leggibilità del contrassegno viene disattesa la finalità della norma (art. 181 c.d.s.), costituita dall’esigenza di porre gli organi accertatori nelle condizioni di verificare immediatamente la regolarità del contrassegno esposto e, di conseguenza, della regolarità della posizione assicurativa del proprietario. Né rileva, ai fini della configurabilità della violazione in esame, che il giorno successivo la ricorrente avesse mostrato ai vigili la documentazione comprovante l’esistenza di una valida assicurazione, non essendo in discussione la mancata copertura assicurativa ma la distinta ipotesi della mancata esposizione del relativo contrassegno (cui è assimilabile l’esposizione di un contrassegno illeggibile).

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
SENTENZA 12 SETTEMBRE 2005, n. 18109

Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 12 novembre 1999 A.G. proponeva opposizione avanti al tribunale di Roma avverso il verbale n. 524558 della Polizia municipale di Roma notificato il 18 ottobre 1999 con cui le era stata contestata la violazione dell’art. 181 c.d.s. in quanto, quale omproprietaria dell’auto tg. [omissis], il giorno 17 ottobre 1999 aveva esposto il tagliando assicurativo Assitalia non leggibile. Il Comune non si costituiva. All’esito del giudizio il giudice unico con sentenza del 21 maggio-23 giugno 2001 rigettava la opposizione, compensando le spese. Osservava che l’art. 181 c.d.s., imponendo l’obbligo di esporre sugli autoveicoli il contrassegno attestante il pagamento relativo all’assicurazione obbligatoria e dovendo la "ratio" individuarsi nell’esigenza di consentire ai vigili accertatori di verificare la regolarità del contrassegno, trovava applicazione anche nell’ipotesi, come quella in esame, di illeggibilità del contrassegno. Rilevava inoltre che non assumeva rilievo la circostanza che l’autovettura si trovasse in una strada privata e non poteva ritenersi quindi in circolazione ai sensi dell’art. 122 c.d.s., attesa la genericità della deduzione e considerato che la norma non autorizza una tale interpretazione. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione A.G., deducendo un unico motivo di censura. La controparte non ha svolto alcuna attività difensiva. Motivi della decisione. Con l’unico motivo di ricorso A.G. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 181 c.d.s. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene che il giudice non ha considerato adeguatamente che il contrassegno era regolarmente esposto sul parabrezza e che l’accertamento era avvenuto nella oscurità della sera (17 ottobre alle ore 20.40) ed inoltre che erroneamente ha ritenuto applicabile la norma contestata (art. 181 c.d.s.) anche in una ipotesi come quella in esame di scarsa leggibilità per l’esposizione del contrassegno ai raggi solari. Lamenta altresì che non abbia considerato che il giorno successivo aveva fornito la prova della validità dell’assicurazione. La censura è infondata. L’esposizione di un contrassegno non leggibile dell’assicurazione equivale indubbiamente alla ipotesi della sua mancata esposizione, non potendosi ritenere che tale previsione sia stata rispettata in mancanza delle necessarie indicazioni riguardanti l’identificazione del veicolo ed il giorno di scadenza. Correttamente pertanto il giudice di merito ha rigettato l’opposizione sul rilievo che anche in tale ipotesi, al pari di quella della mancata esposizione, viene disattesa la finalità della norma (art. 181 c.d.s.), costituita dall’esigenza di porre gli organi accertatori nelle condizioni di verificare immediatamente la regolarità del contrassegno esposto e, di conseguenza, della posizione assicurativa del proprietario. Del pari infondata è l’ulteriore deduzione, espressa sotto il profilo del difetto di motivazione, con cui viene lamentata la mancata valutazione da parte del tribunale della circostanza, evidenziata in quella sede, relativa alla scarsa visibilità esistente all’atto dell’accertamento in considerazione dell’ora in cui esso è avvenuto (alle 20,40 del 17 ottobre). L’omesso esame di un fatto è riconducibile nell’ambito del difetto di motivazione di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. e comporta la cassazione della sentenza solo allorché tale omissione possa essere decisiva e cioè tale da determinare con certezza, e non già solo in termini di probabilità, una diversa decisione. Ma la censura, così come esposta, è a tal fine tutt’altro che puntuale, non essendo stato precisato se avanti al tribunale fosse stato dedotto e richiesto di provare che la zona non fosse artificialmente illuminata in modo sufficiente. Precisazione questa certamente necessaria per valutare la decisività della circostanza relativa all’ora dell’accertamento che da sola, vale a dire senza gli ulteriori elementi idonei a chiarire l’effettiva situazione di fatto, non può ritenersi esaustiva per pervenire ad una decisione diversa da quella adottata. Né rileva, ai fini della configurabilità della violazione in esame, che il giorno successivo la ricorrente avesse mostrato ai vigili la documentazione comprovante l’esistenza di una valida assicurazione, non essendo in discussione la mancata copertura assicurativa ma la distinta ipotesi della mancata esposizione del relativo contrassegno (cui è assimilabile come si è già sottolineato l’esposizione di un contrassegno illeggibile) che può ovviamente ravvisarsi anche in presenza di una tale copertura. Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla è dovuto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita.



P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
Depenalizzazione – Accertamenti delle violazioni amministrative – Contestazione immediata – Impossibilità – Ipotesi di veicolo già distante dal luogo di accertamento dell’illecito o, comunque, di impossibilità ad essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari – Ricorso alla notifica dell’infrazione – Violazione del diritto di difesa – Questione manifestamente inammissibile di legittimità costituzionale.
E’ manifestamente inammissibile, in riferimento all’art. 24, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 384, lettera e), del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) laddove tra i casi di materiale impossibilità della contestazione immediatamente prevede quello in cui l’apparecchiatura di rilevazione abbia consentito la determinazione dell’illecito dopo che il veicolo oggetto di rilievo era già a distanza dal posto di accertamento o, comunque, nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari. (D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, art.384). (Cort. Cost., Ord. 24 aprile 2003, n. 145) [RV-0803]

Patente – Revoca e sospensione – Sospensione provvisoria disposta dal prefetto – Opposizione ex art. 22 L. n. 689/1981 – Ammissibilità.
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’opposizione giurisdizionale, nelle forma previste dagli art.. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n.689, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti di sospensione della validità della patente di guida (anche per evitare differenze delle forme di tutela giurisdizionale prive di ogni ragionevole giustificazione e, come tali, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.); ne consegue che detto rimedio, che è devoluto alla cognizione del giudice ordinario, è esperibile anche contro il provvedimento di sospensione che il prefetto adotta in via provvisoria, ai sensi dell’art. 223, comma seconda, del D.L.vo 30 aprile 1992, n.285. (Cass. Civ., Sez. Un., 11 febbraio 2003, n. 1993) [RV-0803]

Autotrasporto – Obbligo di cronotachigrafo – Guasto – Obbligo di riparazione – Portata – Conseguenze.
In teme di disciplina della circolazione stradale di mezzi di autotrasporto, ai sensi dell’art. 16 del regolamento CEE n. 3821 del 1985 – che, in forza della portata del richiamo contenuto nel comma ottavo dell’art. 179 del codice della strada, trova applicazione nel periodo di dieci giorni dalla diffida – prevista dal comma settimo dello stesso articolo – con la quale l’agente che ha accertato la circolazione del veicolo con cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante, ingiunge al conducente di regolarizzare la strumentazione – l’obbligo della riparazione durante il percorso sussiste esclusivamente nella ipotesi in cui il ritorno alla sede non possa essere effettuato che dopo un periodo superiore ad una settimana a decorrere dal giorno del guasto o della constatazione del funzionamento difettoso. Ne consegue che risulta viziata da difetto di motivazione la sentenza con la quale il giudice di merito rigetta l’opposizione alla ordinanza ingiunzione di pagamento irrogata per violazione del citato art. 179 c.s. in relazione alla mancata riparazione durante il percorso, senza accertare la sussistenza del suddetto presupposto oggettivo per l’applicazione della sanzione amministrativa.
(Cass. Civ., Sez. I., 11 febbraio 2003, n. 1979) [RV-0803]

Obblighi del conducente in caso di incidente – Obbligo di fermarsi – Inottemperanza – Reato di competenza del giudice di pace – Arresto facoltativo fuori flagranza del conducente – Esclusione – Casi di Connessione – Competenza del tribunale – Applicabilità.
In caso di incidente stradale con danno alle persone, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto facoltativo fuori flagranza del conducente, che non abbia ottemperato all’obbligo di fermarsi, in relazione al reato previsto dall’art. 189 comma 6 c.s., solo nell’ipotesi in cui tale reato, attribuito alla competenza del giudice di pace, sia giudicato, per effetto della connessione ex art. 6 commi 1 e 2 D.L.vo 28 agosto 2000, 274, del tribunale, non avendo il giudice onorario il potere di procedere alla convalida dell’arresto, dal momento che l’art. 2 del citato decreto legislativo esclude espressamente che nel procedimento davanti al giudice di pace trovino applicazione le disposizioni in materia di arresto (nel caso di specie, il provvedimento per il reato previsto dall’art. 189 comma 6 risultava connesso con quello per omissione di soccorso stradale di cui al successivo comma 7, con conseguenza competenza del tribunale in composizione monocratica).
(Cass. Pen., Sez. IV, 22 gennaio 2003, n. 2983) [RV-0803]

 Inquinamento – Rifiuti – Smaltimento – Rifiuti speciali – Non pericolosi – Recupero di pneumatici usati – Omessa comunicazione di inizio attività – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Reato – Configurabilità.
Il riutilizzo di pneumatici usati costituisce attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, per la quale, in mancanza della prescritta comunicazione di inizio attività, è configurabile la contravvenzione di cui all’art. 51 comma 1 lett. A) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22. (D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 33; D.L.vo 5 febbraio 1997, n.22, art. 51)
 (Cass. Pen., Sez. III, 31 ottobre 2002, n. 36498) [RV-0803]

Veicoli – Pubblico registro automobilistico – Trascrizione – Richiesta – Disciplina – Obbligo a carico del compratore – Configurabilità – Esclusione.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6 R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 (in base al quale i contratti di compravendita degli autoveicoli, se non registrati, non hanno efficacia di fronte ai terzi, non indicando tuttavia quale sia il soggetto obbligato a provvedervi), 13 R.D. 29 luglio 1927, n. 1814 (secondo cui, in caso di contratto verbale di compravendita di autoveicoli, ai fini dell’annotazione nel P.R.A. è sufficiente una dichiarazione con sottoscrizione autenticata del venditore), 59 D.P.R. 15 giugno 1959, n. 343 (sanzionante l’omessa comunicazione al P.R.A., da parte degli «interessati», dell’avvenuto trasferimento della proprietà di autoveicoli), 94 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (che in relazione all’adempimento in questione fa riferimento alla «parte interessata»), nonché della legge 9 luglio 1990, n. 187 (la quale dispone che la formalità di iscrizione al P.R.A. debbono essere richieste dalle «parti interessate»), non è ravvisabile a carico della parte acquirente – diversamente da quanto espressamente ora disposto dall’art. 94 del citato D.L.vo n. 285 del 1992 (recante il nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 17, comma diciottesimo, legge 27 dicembre 1997, n. 449 – l’obbligo di provvedere alla trascrizione nel P.R.A. dell’atto di compravendita, la cui violazione possa fondare una pretesa risarcitoria da parte del venditore (Cass. Civ., Sez. III, 22 ottobre 2002, n. 14906) [RV-0803 




a cura di Franco Corvino

da "Il Centauro" n. 100 novembre-dicembre 2005
Mercoledì, 01 Febbraio 2006
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