Giurisprudenza di Legittimità CIRCOLAZIONE STRADALE - VIOLAZIONE DELLA COLLABORAZIONE CON LA P.A. – SANZIONI L’art. 180, ottavo comma C.d.S. sanziona non già specifici comportamenti trasgressivi nella circolazione, altrimenti e partitamente sanzionati, bensì il rifiuto della condotta collaborativa dovuta dal conducente, ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal codice della strada, nei rapporti con gli organi della P.A. cui spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale (nella specie, la Corte Cass. ha cassato - e decidendo nel merito annullato l’ordinanza ingiunzione - la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilità del ricorrente il quale, invitato ad esibire entro trenta giorni al locale commissariato di P.S. i documenti personali che in sede di contestazione di alcune infrazioni al codice della strada agli accertatori agenti della polizia stradale aveva dichiarato di avere smarrito, lo stesso giorno era stato successivamente convocato in tale ufficio per ritirarli dopo il ritrovamento, circostanza nella quale il medesimo ometteva invero di rappresentare di essere stato in precedenza invitato ad esibire quegli stessi documenti che gli venivano allora restituiti. Nell’osservare che il ricorrente avrebbe pertanto dovuto esibire presso il detto Commissariato quegli stessi documenti che gli agenti di polizia avevano avuto la possibilità di esaminare e di utilizzare per svolgere tutti gli accertamenti ritenuti necessari, ivi compresi quelli connessi all’espletamento dei compiti di polizia stradale, e nel considerare non decisive l’ontologica diversità tra il verbale di riconsegna di oggetti smarriti e quello di esibizione nonché la possibilità che l’agente incaricato della riconsegna potesse non essere a conoscenza del precedente verbale contenente l’intimazione all’esibizione dei medesimi, la S.C., sottolineando che tale susseguirsi di eventi era stato dal ricorrente dedotto in sede di opposizione al Prefetto, sicché quest’ultimo era stato in effetti posto in grado di effettuare le relative verifiche in proposito, ha ritenuto erronea la decisione del giudice di pace di non accogliere la proposta opposizione, con conseguente archiviazione degli atti). (Cass.Civ., sez. II, 23 giugno 2005, n. 13488) L’A. deduceva che al momento della prima contravvenzione (richiamata nella seconda posta a base dell’ordinanza impugnata) aveva dichiarato di non essere in possesso dei documenti per averli smarriti. Detti documenti gli erano stati restituiti lo stesso giorno dalla Polizia di Mazaro del Vallo per cui aveva maturato la convinzione di aver assolto l’obbligo di esibizione. La Prefettura di Trapani sosteneva l’infondatezza dell’opposizione che il giudice di pace di Mazara del Vallo, con sentenza 10/6/2002, rigettava l’opposizione osservando che l’operatore di polizia che aveva restituito i documenti all’A. non poteva essere a conoscenza del precedente verbale contenente l’intimazione di esibizione: che l’avere equiparato la restituzione dei documenti all’esibizione era frutto di un processo mentale silenzioso dell’opponente e non conosciuto al detto operatore di polizia. La cassazione della citata sentenza è stata chiesta da A.L. con ricorso affidato a due motivi. La Prefettura di Trapani non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. Strada) consistente nel fornire informazioni o esibire documenti: infatti entro il termine previsto esso ricorrente si e presentato presso un organo di polizia. Nella specie il giudice di pace non ha applicato correttamente la citata norma del codice della strada posta a base della infrazione contestata al ricorrente. Dalla stessa lettura della sentenza impugnata risultano le seguenti circostanze di fatto: - in data 12/6/2001 al ricorrente venne contestata l’infrazione ad alcune norme del codice della strada ed in tale occasione l’A. dichiarò agli accertatori agenti della polizia stradale di non essere in possesso dei documenti personali avendoli smarriti per cui venne invitato ad esibire i detti documenti entro trenta giorni presso il Commissariato di Mazaro del Vallo; - il ricorrente, nello stesso giorno 12/6/2001, venne convocato presso il detto Commissariato di P.S. per la consegna dei documenti smarriti e ritrovati; - l’A., quindi, si recò presso il Commissariato e ritirò, i documenti omettendo di far presente (ritenendo superflua la precisazione) di essere stato in precedenza invitato a recarsi presso lo steso Commissariato per esibire quei documenti ivi pervenuti e consegnatigli. Ciò posto in fatto emerge con evidenza la fondatezza del motivo di ricorso in esame dovendosi ritenere inesistenti al contrario di quanto affermato dal giudice di pace nella sentenza impugnata i presupposti di fatto e di diritto dell’illecito amministrativo contestato all’A. e di cui al sopra citato ottavo comma dell’articolo 180 codice della strada. E’ infatti emerso che effettivamente il ricorrente si recò nel termine indicato nel verbale di accertamento del 12/6/2001 presso il Commissariato di P.S. Mazaro del Vallo per ritirare quegli stessi documenti che avrebbe dovuto esibire presso il detto ufficio ove si trovavano a disposizione degli agenti di polizia che quindi avevano avuto la possibilità di esaminarli e di utilizzarli per svolgere tutti gli accertamenti ritenuti necessari ivi compresi quelli connessi all’espletamento di compiti di polizia stradale. E’ ben vero che, come evidenziato nella sentenza impugnata, il verbale di consegna di atti smarriti è diverso da quello di esibizione e che il ricorrente nel ritirare i documenti consegnatigli omise di far presente che gli era stato imposto di esibire i detti documenti. E’ del pari vero, però, che sul piano logico emerge con immediatezza l’evidente collegamento tra la consegna ed il ritiro dei documenti e l’esibizione degli stessi con operazioni da svolgere presso il medesimo organo della P.A., ossia il Commissariato di P.S. di Mazaro del Vallo. Va peraltro aggiunto che, di fronte alla descritta situazione di fatto ed al susseguirsi degli eventi sopra evidenziati e riportati dall’A. nel ricorso al Prefetto di Trapani, quest’ultimo è stato posto in grado di verificare la veridicità di quanto dedotto in fatto dal ricorrente e non contestato dagli agenti accertatori per cui rilevata l’insussistenza dell’illecito amministrativo contestato all’A. per essere stato comunque raggiunto lo scopo posto a base della previsione normativa di cui all’art. 180, ottavo comma, codice della strada, avrebbe dovuto accogliere il ricorso e disporre l’archiviazione degli atti. L’accoglimento del primo motivo comporta logicamente l’assorbimento - in quanto superato e stravolto – del secondo con il quale il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sull’eccepita nullità del precedente verbale per incertezza e genericità del suo contenuto. Pertanto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e – non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto – la causa può essere decisa nel merito a norma dell’articolo 384 c.p.c. con l’accoglimento dell’opposizione proposta da A. avverso l’ordinanza ingiunzione del Prefetto di Trapani per la rilevata illegittimità (derivata) dall’ingiunzione prefettizia che ne comporta l’annullamento. Per la sussistenza di giusti motivi vanno compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio. Roma, 21 aprile 2005 Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2005 | |