SENT. ___17/06____ R.G. __113/A/05__ CRON._____/______ REP. _____/______
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI
Nella persona dell’avv. Vincenzo Zappalànella pubblica udienza del 26 gennaio 2006 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni, la seguente
SENTENZA(art. 23, 8° comma, L. 689/1981)
nella causa per controversia in materia di opposizione a verbale di contestazione n. 700000878550, emesso il 24.07.2005 dalla Polizia Stradale di Amaro (UD), avente ad oggetto: violazione dell’art. 142, commi 1 e 9 del Codice della Strada, D. Lgs. n° 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (C.d.S.).
promossa con domanda in data 29.07.2005 da P. A. nato a Tolmezzo il 5.06.1961, ivi residente in via omissis, con proc. e dom. l’avv. Luigi Pugnetti, con studio in Tolmezzo, Via Q. Ermacora n°6/A OPPONENTE contro PREFETTURA DI UDINE-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO AMMINISTRAZIONE OPPOSTA NON COMPARSACONCLUSIONI DELL’OPPONENTE: previa sospensione della sua esecutività, annullarsi il verbale opposto. CONCLUSIONI DELL’AMMINISTRAZIONE OPPOSTA: nessuna conclusione.
FATTO E DIRITTO Dal verbale impugnato si rileva che: “In data 24.07.2005, alle ore 10:00, al Km. 51,400 Sud della AA 23, in località Trasaghis, il sig. Polettini Andrea, alla guida dell’autovettura targata BZ255TW, circolava ad una velocità di 181 Km/h. Concessa la tolleranza di legge del 5%, pari a Km/h. 10, eccede di 41 Km/h. il limite di velocità di 130 Km/h. Velocità accertata a mezzo apparecchiatura TELELASER matricola 013275, perfettamente funzionante con preventiva verifica. Al trasgressore è stata consegnata copia dello scontrino di accertamento, dando atto che la violazione è stata commessa alle ore 09:57 ad una distanza di metri 712,2 dal Km. 51+400 in carreggiata Sud del territorio del Comune di Trasaghis. N.B.: La patente di guida viene ritirata ed inviata entro i termini alla Prefettura di Udine”. Non vi sono dichiarazioni rese e sottoscritte dal trasgressore. Sanzione amministrativa applicata in misura ridotta, pari a €. 357,00. Sanzioni accessorie: ritiro della patente e decurtazione di n° 10 punti sulla patente di guida. A seguito dell’infrazione, la Prefettura ha emesso il decreto n° 19613/05 dd. 01.08.05 con cui ha disposto la sanzione accessoria della sospensione della patente del sig. P. per la durata di mesi uno con decorrenza dal 24.07.2005.
MOTIVI DEL RICORSO L’opponente assume che, in base all’art. 345 del Reg. di es. e att. del C.d.S. le singole apparecchiature devono essere costruite in modo da fissare la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, devono essere approvate dal Ministero dei LL. PP., devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale e devono essere nella loro disponibilità. Poiché gli Agenti non fanno alcuna menzione nel verbale circa l’omologazione del telelaser, né delle modalità di installazione e di impiego, né delle caratteristiche tecniche dello stesso (cfr. Cass. Civ. Sez. 1^ n. 15446 dd. 05.11.2002), al ricorrente è inibita la possibilità di verificare e di accertare le modalità di impiego ed il corretto funzionamento dello strumento elettronico, con lesione del diritto alla difesa. Inoltre il verbale di contestazione deve indicare quale dei due Agenti ha effettuato la misurazione con l’ausilio dell’apparecchio e deve richiamare il verbale di accertamento e riferire le modalità con le quali l’Agente ha appreso la notizia dell’avvenuta violazione. Conclude come in premessa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto del 02.08.05 il G. d. P. avv. Marcello Milesi, in sostituzione del Giudicante assegnatario, ha fissato l’udienza di comparizione del 15.11.2005, disponendo la sospensione dell’atto impugnato per gravi motivi ex ultimo comma art. 22 L. 689/1981. La Prefettura si è costituita in data 20.10.2005, mediante il deposito degli atti e del decreto dd. 03.08.05 con cui ha disposto la sospensione temporanea della sanzione accessoria. In data 27.10.2005 il Comando accertatore ha trasmesso le proprie controdeduzioni e gli atti, fra cui la copia dello scontrino. All’udienza di comparizione del 15.11.2005 il procuratore dell’opponente chiede dichiararsi la contumacia della Prefettura. Il Giudicante rileva che la Prefettura si è regolarmente costituita ex 2° comma art. 23 L. 689/1981, mediante il deposito degli atti. Su richiesta del procuratore dell’opponente, esclude dalle prove gli atti inviati dal comando accertatore, perché soggetto mancante della legittimazione passiva ed ordina alla Prefettura l’esibizione del verbale di verifica del funzionamento del Telelaser, nonché di quello descrittivo delle modalità d’installazione. La Prefettura, con memoria fatta pervenire il 9 dicembre 2005, ha fatto presente che non vi è l’obbligo di compilare un verbale d’installazione e perfetto funzionamento, come stabilito dalla sentenza della Cassazione n. 15446/2002. Alla successiva udienza, esaminata in maniera più approfondita la sentenza della Suprema Corte n. 15446 del 05.11.2002, citata dal procuratore dell’opponente a sostegno della richiesta d’acquisizione del verbale di verifica del funzionamento del Telelaser, nonché di quello descrittivo delle modalità d’installazione, il Giudicante osserva che non necessitano ulteriori verbali oltre a quello di contestazione e pertanto revoca l’ordinanza del 15.11.2005. Il procuratore attoreo chiede termine per controdedurre. Alla successiva udienza il procuratore dell’opponente deposita memoria conclusiva. Il Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza mediante lettura delle motivazioni e del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE (ex art. 23, 8° comma, L. 689/91)
L’opposizione è infondata in fatto ed in diritto e pertanto va respinta. In fatto il Giudicante osserva che gli Agenti hanno dato atto nel verbale di aver consegnato al trasgressore la copia dello “scontrino di accertamento” e questo fatto è ammesso pacificamente nel ricorso. Il richiamo espresso ha valore di motivazione “per relationem” e quindi le indicazioni dello scontrino fanno parte integrante del verbale. Lo scontrino, sottoscritto dal ricorrente, riporta: a) la descrizione dello strumento (TELELASER LTI 20-20); b) gli estremi dell’omologazione prevista dal 6° comma dell’art. 142 C.d.S. e dall’art. 192, Reg. es. att. C.d.S.; c) la velocità misurata dallo strumento; d) la distanza del rilevamento; e) il tipo di veicolo e la targa; f) la data dell’accertamento.. Su tutti questi dati il trasgressore ha la possibilità di una difesa immediata facendo inserire le proprie dichiarazioni a verbale. Nella fattispecie non è stata inserita alcuna dichiarazione a verbale. In diritto, il Giudicante osserva che la massima citata dall’opponente (Cass. civ., sez. I, 5 novembre 2002, n. 15446) va interpretata alla luce del contenuto logico-letterale della sentenza: “…a fronte degli argomenti che il Giudice di pace ha fondato sulle attestazioni degli agenti accertatori contenute nel verbale di contestazione (quanto a regolarità di funzionamento della apparecchiatura di rilevamento e alle concrete modalità di installazione ed impiego conforme alle istruzioni d’uso (dettate dal costruttore) alle quali correttamente è stato riconosciuto il valore di prova privilegiata a norma dell’art. 2700 C.C…”. Tale contenuto riconosce valore di prova privilegiata alle attestazioni degli agenti accertatori contenute nel verbale di contestazione e non prescrive (come vorrebbe il procuratore dell’opponente) che le operazioni attestate siano ulteriormente documentate in altri verbali. Tale assunto è confermato dalla sent. n. 8674/2005 della II Sez. Civ. della Suprema Corte, la quale afferma che l’adeguatezza dello strumento è attestata dal provvedimento di omologazione. Per quanto riguarda la verifica del perfetto funzionamento (prevista dall’art. 4 del decreto del Ministero LL. PP. dd. 29.10.1997, di omologazione del Telelaser LTI 20-20), si dà atto che detta operazione è stata attestata nel verbale di contestazione. Per quanto riguarda le modalità di installazione, il Giudicante osserva che esse fanno parte della verifica del perfetto funzionamento e comunque non ritiene che esse debbano essere certificate in alcun verbale, né che debbano essere in alcun modo provate dall’organo accertatore, restando l’onere della prova contraria a carico dell’opponente (v., da ultimo, Cass. civ., Sez. II, n. 8674, depositata il 26.04.2005 e n. 8234, depositata il 20.04.2005). Nell’esercizio del diritto di difesa il ricorrente può pretendere che il Comando accertatore esibisca il manuale d’uso fornito alla Polizia Stradale dalla ditta costruttrice del Telelaser LTI 20-20, dove sono specificate le modalità d’installazione e d’uso. Per quanto riguarda la validità del verbale e l’onere probatorio, il Giudicante osserva che le misurazioni effettuate con il Telelaser regolarmente omologato ed autorizzato costituiscono fonti di prova ai sensi dell’art. 142, 6° comma, C.d.S. Inoltre, secondo un principio consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte, le verbalizzazioni dei pubblici ufficiali sono dotate della particolare efficacia probatoria conferita loro dagli artt. 2699 e 2700 c. c., essendo valide fino a querela di falso (Cass. Civ. SS. UU. 12545/1992). Per quanto riguarda l’interpretazione dell’art. 345 del Reg. C.d.S., il Giudicante osserva che la Suprema Corte ha costantemente affermato che non necessita la fotografia del veicolo soggetto ad accertamento e che la rilevazione effettuata a mezzo “telelaser” può essere integrata dall’attestazione dell’organo di polizia che attribuisca la stessa ad un determinato veicolo (cfr. C. Cass., sez. 1, - sent. n. 05873 del 24/03/2004 e Sez. II, n. 8234, depositata il 20.04.2005). Infine il Giudicante osserva che il Codice della Strada non prevede un verbale di accertamento ed uno di contestazione, bensì prevede un verbale di contestazione conforme al Mod. VI.1 allegato al Regolamento del C.d.S. (art. 383, 4° comma, Reg. C.d.S., che richiama l’art. 200 C.d.S.), nel quale viene inserito l’accertamento. Nel merito, poiché la velocità accertata rappresenta una grave violazione del principio della sicurezza delle persone e delle cose, sancito dagli artt. 140, 1° c., 141, 1° c. e 142, 1° c., C.d.S. e poiché, ai sensi degli artt. 11, L. 689/81 e 195, 2° c., C.d.S., nella determinazione delle sanzioni pecuniarie previste dal C.d.S. si ha riguardo alla gravità della violazione, questo Giudicante ritiene che nella fattispecie si debba applicare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del doppio del minimo edittale.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, respinge l’opposizione e per l’effetto: · revoca il decreto di sospensione dell’atto impugnato, emesso il 02.08.05 dal Giudice avv. M. Milesi; · convalida il verbale di contestazione n. 700000878550, emesso il 24.07.2005 dalla Polizia Stradale di Amaro (UD) ed il decreto prefettizio n° 19613/05 dd. 01.08.05; · determina la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di €. 714,00. · Spese compensate. · Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Gemona del Friuli, li 26 gennaio 2006.
IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE Avv. Vincenzo ZappalàDepositata in Cancelleria il 26 gennaio 2006 IL CANCELLIERE B3 |