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Articoli 02/04/2003

La miniriforma del 2002, aspettando il nuovo Codice

(Prima parte)

La miniriforma del 2002, aspettando il nuovo Codice
(Prima parte)


di
Giandomenico Protospataro

I PASSAGGI DEL PROCESSO DI RIFORMA

Sintesi delle modifiche

• Si è completata una prima fase del processo di revisione del Codice della strada iniziato nel marzo 2001.
Il DLG 15.1.2002 rappresenta il primo provvedimento attuativo del processo di riforma che interessa solo alcuni aspetti, ritenuti più urgenti.
• Il provvedimento costituisce una prima anticipazione della riforma complessiva che è ancora in corso.
• Nell’estate 2002, con il DL n. 121 si è anticipata l’entrata in vigore di alcune norme e si sono aggiunte altre norme urgenti.
E’ in corso di approvazione una nuova legge delega per com pletare il processo di riforma.

Commento

1.1 LA LEGGE DELEGA DEL 2001
L’oggetto del presente lavoro è solo un’anticipazione del più complesso e ambizioso progetto che dovrebbe condurre alla completa rivisitazione dell’attuale assetto normativo del codice della strada. Questo processo di riforma continua - che non è frutto di errori di progettazione originaria del testo del 1992, ma è conseguenza della velocità con la quale muta il contesto economico e sociale dei fenomeni disciplinati da queste norme - è iniziato nel 1993, immediatamente dopo l’approvazione del "nuovo Codice della Strada" (avvenuta nel 1992) ed è proseguito incessantemente, effetto diretto o indiretto dell’evoluzione della pubblica Amministrazione, delle politiche criminali e, soprattutto, delle norme comunitarie, sempre più numerose e dettagliate nel settore, tanto da fare ipotizzare una codificazione organica della circolazione in tutto il territorio dell’Unione. In questo scenario, con la legge 22 marzo 2001 n. 85, riunendo ed unificando tutte le istanze riformatrici che in dieci anni di vigenza del nuovo codice si erano susseguite e stratificate, fu conferita al governo una delega per emanare, entro nove mesi, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni integrative al Codice della strada(1).

1.2 LA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE
Nel maggio del 2001 fu nominata una Commissione interministeriale(2) incaricata di redigere un primo testo di modifica, da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari(3). La Commissione completò il suo lavoro entro i termini di scadenza della delega e, alla fine di dicembre del 2001, elaborò, sulla base dei 47 criteri di delega della legge n. 85/2001, un primo schema di decreto legislativo, composto di oltre 140 articoli, con il quale veniva proposta un’ampia ed articolata modifica delle norme che interessava l’intera ossatura del Codice della strada, sanando alcuni aspetti che, in fase applicativa, si erano rivelati particolarmente problematici, semplificandone le procedure ed adeguandolo alle norme europee sopravvenute(4).

1.3 LA PRIMA STESURA DEL PROGETTO
Questa prima stesura, tuttavia, anche in ragione dei ridottissimi tempi per il vaglio parlamentare (la delega scadeva in gennaio 2002), fu oggetto di una drastica "cura dimagrante" che portò all’approvazione da parte del governo di un testo molto più ridotto, composto di circa 80 articoli(5). Al vaglio parlamentare, tuttavia, il testo fu ulteriormente ridimensionato a soli 19 articoli(6), con privilegio delle norme che, incidendo direttamente sui comportamenti dei conducenti, più efficacemente avrebbero consentito di raggiungere l’obiettivo del miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale. Rispetto al progetto predisposto dalla Commissione interministeriale di riforma furono infatti accantonate tutte le norme relative ai veicoli e alla procedura di applicazione delle sanzioni (anche per adeguarle alla sopravvenuta modifica del titolo V della Costituzione, che, con l’approvazione della legge di delega del 2001, aveva mutato profondamente la dislocazione delle competenze legislative, regolamentari e amministrative tra i vari livelli di governo).

1.4 IL DLG 15 GENNAIO 2002
Le nuove disposizioni approvate, a norma del DLG 15.1.2002 n. 9, dovevano entrare in vigore l’1.1.2003, ma il termine è stato spostato al 30.6.2003 (salvo ulteriori possibili proroghe) dall’art. 10 del decreto legge 25.10.2002 n. 236. Le modifiche approvate interessano peraltro solo alcuni degli articoli del codice e precisamente (v. per dettagli paragrafo 1.7) gli artt. 1, 9, 97, 100, 115, 116, 141, 142, 143, 152, 186, 187, 208 e 226 nonché l’introduzione dell’art. 126 bis (patente a punti).

1.5 GLI INTERVENTI URGENTI DELL’ESTATE DEL 2002
Nel frattempo, tuttavia, l’esigenza di intervenire su alcuni fenomeni più gravi, ha al Governo imposto l’anticipazione dell’entrata in vigore di alcune norme insieme all’introduzione di altre disposizioni che non potevano attendere il completamento del processo di riforma. Così il DL 121 del 20.6.2002(7), dopo avere previsto l’entrata in vigore immediata delle norme della riforma del gennaio 2002 che riguardavano l’uso dei proiettori anabbaglianti anche di giorno e le gare clandestine, ha introdotto norme più efficaci per la guida in stato di ebbrezza alcoolica ed ha consentito controlli elettronici a distanza della velocità e del sorpasso. Il DL è stato convertito, con alcune modificazioni, dalla legge 168 del 1.8.2002.

1.6 IL DISEGNO DI LEGGE PER UNA NUOVA DELEGA
Nonostante queste norme già in vigore e quelle che entreranno in vigore nel prossimo luglio, il processo di riforma è ancora in corso e si annuncia come una vera e propria rivoluzione della materia. Infatti, l’anticipazione delle nuove norme, approvate con il DLG 15.01.2002 n. 9 e con il DL 20.06.2002 n 121, non ha esaurito le esigenze di revisione alle quali si sono aggiunte nuove esigenze di coordinamento e di semplificazione amministrativa, anche a causa della riforma del titolo V della Costituzione. Nel giugno 2002 il governo ha quindi approvato un disegno di legge (classificato con il numero C. 2851 del 12.6.2002) con il quale, oltre a prorogare la delega del 2001 (rinnovandone tutti i criteri non ancora attuati), si propone di completare il processo di riforma intervenendo in modo ancora più penetrante sull’attuale assetto normativo della materia(8). Il disegno di legge si ispira da una parte alla revisione del sistema sanzionatorio, per renderlo più efficace e meglio modulato alle condotte illecite, e dall’altra alla riduzione e semplificazione delle norme, attraverso la delegificazione delle molte disposizioni del codice che riguardano i veicoli ed i conducenti (che confluiranno in altrettanti testi unici delegificati). Il risultato di questo processo, complesso ed articolato, dovrebbe perciò essere un codice più leggero, con meno articoli, più semplice ed al tempo stesso più efficace, concentrato prevalentemente sulle norme di comportamento.

1.7 LA SITUAZIONE DOPO IL RINVIO DEL DECRETO LEGGE N. 236/2002
L’art. 10 del DL 25.10.2002 n. 236 (GU 28.10.2002 n. 254), nel confermare la decorrenza delle disposizioni già attuate ai sensi della legge 168/2002, ha prorogato invece al 30.6.2003 il termine di entrata in vigore delle altre modifiche previste dal DLG 9/2002. Per effetto di tale rinvio la situazione della riforma, con riferimento agli articoli del codice che ne sono interessati, è la seguente.
• Modifiche già in vigore

- art. 9: Competizioni sportive su strada
- art. 141: Gare di velocità
- Uso di tecnologie di controllo remoto(9)
- art. 152: Uso dei proiettori anabbaglianti di giorno
- art. 173: Uso del telefonino
- art. 186: Guida sotto l’influenza dell’alcol(10)
- art. 191: Comportamento verso i pedoni(11)
Per completezza ricordiamo anche la modifica dell’art. 98 (circolazione di prova) la cui disciplina autorizzativa e delle targhe è ora contenuta nel DPR 24.11.2001 n. 474, che ha abrogato i commi 1 e 2 dell’art. 98 CDS. Questo articolo del codice continua tuttavia a regolare gli aspetti sanzionatori attraverso i suoi commi 3 e 4 rimasti in vigore. Anche l’art. 207 (veicoli esteri), sebbene formalmente ancora non modificato, trova diversa applicazione dopo la sentenza 19.3.2002 della Corte di giustizia europea che ne ha riconosciuto l’incompatibilità col diritto comunitario. Come conseguenza si ha che, per i cittadini UE, la cauzione non può essere la metà del massimo ma deve coincidere proprio con la somma prevista per il pagamento in misura ridotta
• Modifiche in vigore dal 30.6.2003 (salvo proroghe)

- art. 1: Principi generali
- art. 97: Circolazione dei ciclomotori
- art. 100: Targhe
- art. 115: Guida dei veicoli (passeggeri su ciclomotori)
- art. 116: Patenti
- art. 126 bis: Patenti a punti
- art. 142: Limiti di velocità
- art. 143: Uso delle corsie in autostrada
- art. 186: Guida in stato di ebbrezza alcolica
- art. 187: Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti - art. 208: Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie(12)
 
- art. 226: Archivi ed anagrafe(12)

PRINCIPI GENERALI (Art. 1 CdS)

Sintesi delle modifiche

• La sicurezza stradale è una finalità primaria dello Stato che deve tutelare la vita e l’incolumità fisica dei cittadini.
• Le norme in materia ed i relativi provvedimenti attuativi, nel rispetto del principio informatore della sicurezza stradale, devono ispirarsi anche agli obiettivi di:
- riduzione dei costi economici, ambientali e sociali derivanti dal traffico;
- miglioramento del livello di qualità della vita dei cittadini;
- miglioramento della fluidità della circolazione.
Il piano nazionale della sicurezza stradale è parte integrante delle norme che disciplinano la circolazione stradale.

 

Nuovo testo
Testo precedente
 

1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità  primarie di ordine sociale ed economico  perseguite dallo Stato.
2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli  e degli animali sulle strade è regolata dalle  norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità  della vita dei cittadini anche attraverso una  razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione.
3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti  degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.
4. Il Governo comunica annualmente  al Parlamento l’esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti fornisce all’opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.

 

1. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obbiettivi di una razionale gestione della mobilità, della protezione dell’ambiente e del risparmio energetico.
2. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l’esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.
3. Il Ministro dei lavori pubblici fornisce all’opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.

 

Commento

 

2.1 ENUNCIAZIONE DI UN NUOVO MODELLO DI SICUREZZA STRADALE
L’art. 1 del Codice della Strada, come modificato dal DLG 9/2002, dichiara che il principio informatore delle sue norme e dei suoi provvedimenti attuativi è la sicurezza delle persone nella circolazione stradale. Questa sicurezza rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato, con l’obiettivo di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di migliorare la fluidità del traffico e il livello di qualità della vita dei cittadini, anche attraverso un razionale utilizzo del territorio: il tutto nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie. Il principio enunciato rafforza la tutela giuridica offerta dall’ordinamento in materia di sicurezza stradale, ponendola come principio informatore dell’intero sistema, nella consapevolezza che la soluzione dei complessi problemi legati all’elevato tasso di mortalità del paese non si può realizzare con interventi solo settoriali ma ponendo la sicurezza stradale alla base di tutta la normativa. La sicurezza stradale dipende, infatti, dall’interazione di numerosi fattori: l’azione su uno solo, o su alcuni di essi, potrebbe avere effetti trascurabili. Definire la sicurezza stradale principio informatore dell’intero sistema implica che si tenga in considerazione non solo nei tradizionali campi di infrastrutture, veicoli e utenti ma nel sistema nel suo complesso (compresi eventuali effetti collaterali che ne potrebbero diminuire l’efficacia).

 

2.2 CRITERI DIRETTIVI SUSSIDIARI
Rispetto al testo del 1992, la nuova norma fa un più esplicito riferimento ai criteri direttivi sussidiari che devono ispirare la legislazione in materia, con un richiamo più incisivo alla fluidità del traffico e alla riduzione dell’inquinamento ambientale. Si tratta di criteri la cui realizzazione è subordinata al completo rispetto del criterio ispiratore e che da esso derivano in modo immediato.

 

2.3 PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA
Nell’ambito del coordinamento con le altre norme inerenti alla sicurezza stradale, come previsto dal criterio a) della legge delega, all’art. 1 CDS è stata riportata la previsione della redazione del Piano nazionale per la sicurezza stradale, già introdotta dall’art. 32 della legge n. 144/99
.

(1) La legge delega conteneva le seguenti linee di indirizzo per l’attività del legislatore delegato.
• Istituzione della patente a punti. All’atto del rilascio della patente viene assegnato un punteggio di 20 punti. Commettendo una violazione è prevista la sottrazione di un certo numero di punti, che sarà registrata nell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Per "riconquistare" i punti perduti occorrerà frequentare corsi di aggiornamento di recupero. Criterio qq).
• Possibilità di targhe personalizzate. Il Governo dovrà aggiornare, ferma restando la sequenza alfanumerica, la disciplina della targa, prevedendo la possibilità di ottenere, dietro pagamento, targhe personalizzate, anche con il proprio nome di battesimo. Criterio mmm).
• Obbligo di dotare tutti i veicoli di ABS, airbag ed altri strumenti per rendere visibile il conducente in caso di soste forzate. Criterio aa).
• Patentino per ciclomotori. Devono averlo tutti i minorenni. Per conseguire il certificato di idoneità dovranno frequentare corsi di educazione stradale organizzati nella scuola dell’obbligo, sia statale che privata. Criterio iii).

• Revisione dei limiti di velocità. Devono essere rivisti i limiti di velocità, da legare anche agli eventi atmosferici. In caso di precipitazioni di qualsiasi natura, fatte salve maggiori limitazioni sulla base di specifici provvedimenti, i limiti massimi previsti sulle autostrade e le strade extraurbane vengono ridotti di 20 km/h. Criteri s), mnn).
• Previsione del nuovo reato di gara non autorizzata. Sanzioni gravi per chiunque partecipa,promuove o organizza corse su strade pubbliche senza autorizzazione (da uno a otto mesi di arresto e ammenda da euro 500 a euro 5000, nonché confisca del mezzo e sospensione della patente). Criterio. t).
Esercitazioni di guida. Per ottenere la patente occorre fare pratica anche in autostrada e sulle strade extraurbane, ovviamente con l’istruttore di scuola guida al proprio fianco. L’allievo dovrà avere già superato l’esame di teoria ed esercitarsi anche di notte. Criterio iii).
Nuova disciplina per la circolazione delle motoslitte. Targhe obbligatorie per le motoslitte, tassa di circolazione e assicurazione obbligatoria, patente per guidarle. Criterio cc).

• Regolamentazione della circolazione di pattini e tavole a spinta. Possono circolare solo sulle piste ciclabili e nelle altre aree urbane individuate nei Piani urbani del traffico. Criteri aa), z), ii) bb).
• Responsabilità degli Enti proprietari delle strade per difetti di manutenzione o per strade dissestate. Gli enti proprietari, i concessionari o i gestori di strade e autostrade possono essere chiamati a rispondere dei danni per difetti di progettazione, realizzazione o manutenzione in caso di un incidente dovuto a strada dissestata. Criterii qqq) e fff).
• Archivio per la registrazione dei ciclomotori. I ciclomotori devono avere un archivio pubblico dove sono riportati modello, targa, telaio e nominativo del proprietario. Criterio lll).
• Autostrade illuminate in zone nebbiose. Adeguamento dell’illuminazione lungo le autostrade in zone nebbiose. Obbligatorio sarà anche illuminare i passaggi pedonali. Criterio f).
• Armonizzazione e semplificazione delle norme con coordinamento del nuovo Codice della Strada e altre norme legislative e comunitarie comunque rilevanti in materia, nonché con le norme derivanti dagli accordi internazionali stipulati dall’Italia. Semplificare e snellire le procedure, eliminando la duplicazione delle competenze. Criteri a) e b).
• Nuovo assetto delle competenze (maggiori poteri agli Enti locali) in materia di regolamentazione della circolazione. Criteri c) e d).
Polizia Penitenziaria. Competenza piena in materia di polizia stradale al Corpo di polizia penitenziaria (esclusivamente in relazione ai compiti di istituto). Criterio e).

• Revisione dell’assetto del territorio e delle strade. Si prevede di rivedere la disciplina della classificazione delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi, delle diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale. Criterio f). (segue)
(2) La Commissione, nominata con decreto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10.5.2001, era composta da rappresentanti di tutte le Amministrazione centrali dello Stato interessate ed era integrata da rappresentanti degli enti locali (ANCI ed UPI), dell’ACI e dell’ANAS.
(3) Questo parere da parte delle Commissioni parlamentari (obbligatorio e vincolante) rappresenta un’eccezione al normale procedimento di approvazione degli strumenti legislativi delegati ed impone una doppia lettura parlamentare (del progetto del decreto legislativo e del testo definitivo, emendato con gli elementi suggeriti dalle Commissioni in prima lettura).
• Aggiornamento degli strumenti di pianificazione del traffico per assicurare il miglio ramento delle condizioni di accessibilità degli utenti deboli ed il coordinamento delle diverse modalità di trasporto. Con l’obbligo, per i comuni che già non debbano redigere il piano urbano del traffico, di definire un programma di interventi per accrescere la sicurezza stradale e per migliorare la circolazione nei centri abitati. Criteri h), i), l). • Reperibilità delle informazioni sul traffico. Le notizie e le informazioni sulla viabilità e sul traffico devono essere rese immediatamente disponibili, per assicurarne una più efficace, completa e tempestiva conoscenza da parte dell’utenza. Criteri m) ed n).

• Disciplina dei parcheggi . Revisione della disciplina del parcheggio nei centri abitati a mezzo di dispositivi di controllo della sosta, anche senza la custodia del veicolo, prevedendo, di norma, la gratuità della stessa nei giorni festivi e fra le ore 20.00 e le ore 8.00. Criteri p) e q).
• Aggiornamento e revisione delle norme per la classificazione, l’ammissione, l’immatricolazione e la cessazione della circolazione dei veicoli, nonché delle relative caratteristiche costruttive e di equipaggiamento. Criteri z) bb) hh) gg) ee).
• Revisione della disciplina della circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, dei veicoli che trasportano merci pericolose e dei veicoli in prova. Criteri ee), ff).
• Revisione e semplificazione delle procedure disciplinanti il rilascio della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale. Criteri ll), mm), nn), oo).
• Modifica della disciplina del ritiro, della sospensione, della revisione e della revoca della patente di guida. Criteri ss) e rr).
• Nuove norme in materia di accertamenti sanitari in caso di coma, guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Criteri vv), zz).
• Nuova disciplina delle competizioni sportive. Criterio bbb).
• Nuova disciplina per la circolazione dei ciclomotori (fari, trasporto passeggeri, misure antimanomissione, ecc.). Criteri ccc), ddd) e ggg).
(4) La Commissione, nell’attuazione della delega, si è ispirata ai seguenti criteri generali.
• Aumento del livello di sicurezza stradale.
• Scrupolosa osservanza dei principi della legge delega e della disciplina impressa dall’attuale Codice della strada. I criteri della delega sono stati disattesi soltanto quando se ne è manifestata la obiettiva impossibilità di applicazione (come nel caso del criterio u) con il quale si imponeva l’adozione di dispositivi di protezione che non potevano essere imposti a livello europeo perché la materia è regolamentata da direttive europee uniformi) o la dubbia legittimità costituzionale (come nel caso del criterio rr) che prevedeva il fermo del veicolo pesante in caso di mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie). Del resto, la Corte Costituzionale ha più volte stabilito che "al silenzio del legislatore delegante non può automaticamente attribuirsi il significato di una volontà contraria ma al fine di interpretarne con esattezza il senso, occorre individuare la "ratio" che ha ispirato la corrispondente norma di delega" (v. Corte Costituzionale, sentenza n. 4 del 1992 e n. 355 del 1994).
• Integrazione ovvero armonizzazione con le direttive comunitarie (numerose soprattutto in materia di veicoli e di patenti di guida) e con le convenzioni internazionali (soprattutto quella di Vienna del 1968).
• Integrazione con i provvedimenti normativi successivi al testo del Codice della strada del 1992 e soprattutto con le numerose norme in materia di semplificazione amministrativa.
(5) Il Consiglio dei Ministri, nella seduta dell’11 gennaio 2002, aveva vagliato una prima bozza trasmessagli dalla Commissione interministeriale interessata ed aveva approvato un primo schema di decreto legislativo di riforma del Codice della strada, provvedendo ad una drastica riduzione del numero delle norme proposte dalla Commissione (da 140 a 82 articoli) per soddisfare l’esigenza, emersa in sede di riunioni di coordinamento, di approfondire le problematiche indotte dalla sopravvenuta modifica del titolo V della Costituzione, che ha mutato profondamente la dislocazione delle competenze legislative, regolamentari e amministrative tra i vari livelli di governo.
(6) Le norme del codice oggetto di modifica per effetto delle disposizioni del DLG 9/2002 erano solo quattordici: art. 1, art. 9, art. 97, art. 100, art. 115, art. 116, art. 141, art. 142, art. 143, art. 152, art. 153, art. 186, art. 187, art. 208.
(7) Il Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2002 ha approvato un DL in cinque articoli (con decorrenza dal 22 giugno), che prevedeva alcune "disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale". In occasione dell’esodo estivo e dell’aumento del traffico stradale, le nuove norme apportavano modifiche immediate al Codice della strada, anticipando l’entrata in vigore degli articoli 2 (competizioni sportive), 8 (gare in velocità), 11 (fari per i ciclomotori), 12 (fari in autostrada) della riforma varata con il DLG 9/2002. Il testo del decreto legge, tuttavia, conteneva alcuni errori ed alcune imprecisioni che ne imposero una completa riscrittura, approvata nel luglio 2002 in sede di conversione.
(8) Il disegno di legge, oltre a rinnovare i criteri di delega non ancora attuati contenuti nella legge n. 85/2001, ha introdotto altre novità significative che anticipano uno scenario di riforma ancora più ampia ed articolata della materia. In tale schema di disegno di legge, inoltre, si è ritenuto necessario indicare espressamente tra i principi direttivi del potere delegato quello che impone l’adeguamento della disciplina del codice alle competenze regionali e degli enti locali come delineate dalla riforma dell’art. 117 della Costituzione. I principi e criteri direttivi già recati dalla legge n. 85 del 2001 sono stati integrati, prevedendo che in sede di decreti delegati si proceda anche a:
• revisione del procedimento sanzionatorio, tenendo conto soprattutto delle pronunce della Corte costituzionale in materia di sanzioni amministrative, nonché delle modifiche legislative alle attribuzioni del giudice ordinario;
• revisione dell’accertamento degli illeciti amministrativi e delle procedure di notificazione, in armonia con i nuovi strumenti di controllo a distanza;
• revisione dell’apparato sanzionatorio, prevedendo in particolare l’inasprimento delle sanzioni amministrative accessorie nei casi più gravi;
• espletamento delle funzioni di polizia stradale da parte della polizia provinciale;
• istituzione di un Comitato permanente in materia di circolazione stradale;
• competenze degli ausiliari del traffico;
• esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore;
• pene pecuniarie e detentive per i reati di fuga e di omissione di soccorso. In un’ottica di tendenziale concezione del Codice della strada come di un "codice di comportamento", si prevede, infine, la "delegificazione" della disciplina relativa a classificazione e caratteristiche costruttive dei veicoli, accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, omologazione e altre analoghe che per la loro natura prettamente tecnica meglio si prestano ad essere regolate con strumenti normativi di rango non legislativo. Ai principi e ai criteri a suo tempo proposti dal Governo sono state apportate le seguenti modifiche ed integrazioni. Nel criterio indicato alla lettera a) del comma 1 dell’art. 2 della legge n. 85/2002 relativo all’adeguamento alle competenze regionali e degli enti locali è stato aggiunto, oltre al riferimento all’art. 117 della Costituzione, anche quello all’art. 118. Il criterio indicato alla lettera d) relativo alla revisione del sistema della tutela amministrativa e giurisdizionale è stato modificato individuando ipotesi e modalità per le quali i soggetti appartenenti agli enti locali possono essere delegati dal Prefetto a ricevere, istruire e decidere ricorsi amministrativi per determinate fattispecie sanzionatorie.
(9) Interessa gli artt. 142 e 148 senza però una loro formale modifica.
(10) Limitatamente alla riduzione del tasso alcolemico ammesso.
(11) La modifica, non commentata nel testo, amplia doverosamente gli obblighi dei conducenti verso i pedoni più deboli, richiamando espressamente tra questi le persone sordo-cieche riconoscibili dal bastone bianco-rosso.
(12) Non commentati nel presente testo.



di Giandomenico Protospataro

da "Il Centauro" n. 75
Mercoledì, 02 Aprile 2003
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