I
PASSAGGI DEL PROCESSO DI RIFORMA
Sintesi
delle modifiche
•
Si è completata una prima fase del processo di revisione
del Codice della strada iniziato nel marzo 2001.
•
Il DLG 15.1.2002 rappresenta il primo provvedimento attuativo del processo di riforma che interessa solo alcuni aspetti, ritenuti più urgenti.
•
Il provvedimento costituisce una prima anticipazione della riforma
complessiva che è ancora in corso.
•
Nell’estate 2002, con il DL n. 121 si è anticipata l’entrata
in vigore di alcune norme e si sono aggiunte altre norme
urgenti.
•
E’ in corso di approvazione una nuova legge delega per com pletare
il processo di riforma.
Commento
1.1
LA LEGGE DELEGA DEL 2001
L’oggetto del presente lavoro è solo un’anticipazione del
più complesso e ambizioso progetto che dovrebbe condurre alla
completa rivisitazione dell’attuale assetto normativo del codice della
strada. Questo processo di riforma continua - che non è frutto
di errori di progettazione originaria del testo del 1992, ma è
conseguenza della velocità con la quale muta il contesto economico
e sociale dei fenomeni disciplinati da queste norme - è iniziato
nel 1993, immediatamente dopo l’approvazione del "nuovo Codice della
Strada" (avvenuta nel 1992) ed è proseguito incessantemente,
effetto diretto o indiretto dell’evoluzione della pubblica Amministrazione,
delle politiche criminali e, soprattutto, delle norme comunitarie, sempre
più numerose e dettagliate nel settore, tanto da fare ipotizzare
una codificazione organica della circolazione in tutto il territorio
dell’Unione. In questo scenario, con la legge 22 marzo 2001 n. 85, riunendo
ed unificando tutte le istanze riformatrici che in dieci anni di vigenza
del nuovo codice si erano susseguite e stratificate, fu conferita al
governo una delega per emanare, entro nove mesi, uno o più decreti
legislativi contenenti disposizioni integrative al
Codice della strada(1).
1.2
LA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE
Nel maggio del 2001 fu nominata una Commissione interministeriale(2)
incaricata di redigere un primo testo di modifica, da sottoporre al
parere delle Commissioni parlamentari(3). La
Commissione completò il suo lavoro entro i termini di scadenza
della delega e, alla fine di dicembre del 2001, elaborò, sulla
base dei 47 criteri di delega della legge n. 85/2001, un primo schema
di decreto legislativo, composto di oltre 140 articoli, con il quale
veniva proposta un’ampia ed articolata modifica delle norme che interessava
l’intera ossatura del Codice della strada, sanando alcuni
aspetti che, in fase applicativa, si erano rivelati particolarmente
problematici, semplificandone le procedure ed adeguandolo alle norme
europee sopravvenute(4).
1.3
LA PRIMA STESURA DEL PROGETTO
Questa prima stesura, tuttavia, anche in ragione dei ridottissimi
tempi per il vaglio parlamentare (la delega scadeva in gennaio 2002),
fu oggetto di una drastica "cura dimagrante" che portò all’approvazione
da parte del governo di un testo molto più ridotto, composto
di circa 80 articoli(5). Al vaglio parlamentare, tuttavia, il testo
fu ulteriormente ridimensionato a soli 19 articoli(6), con privilegio
delle norme che, incidendo direttamente sui comportamenti dei conducenti,
più efficacemente avrebbero consentito di raggiungere l’obiettivo
del miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale. Rispetto al
progetto predisposto dalla Commissione interministeriale di riforma
furono infatti accantonate tutte le norme relative ai veicoli e alla
procedura di applicazione delle sanzioni (anche per adeguarle alla sopravvenuta
modifica del titolo V della Costituzione, che,
con l’approvazione della legge di delega del 2001, aveva mutato profondamente
la dislocazione delle competenze legislative, regolamentari e amministrative
tra i vari livelli di governo).
1.4
IL DLG 15 GENNAIO 2002
Le nuove disposizioni approvate, a norma del DLG 15.1.2002 n. 9,
dovevano entrare in vigore l’1.1.2003, ma il termine è stato
spostato al 30.6.2003 (salvo ulteriori possibili proroghe) dall’art.
10 del decreto legge 25.10.2002 n. 236. Le modifiche approvate interessano
peraltro solo alcuni degli articoli del codice e precisamente (v. per
dettagli paragrafo 1.7) gli artt. 1, 9, 97, 100, 115, 116, 141, 142,
143, 152, 186, 187, 208 e 226 nonché l’introduzione dell’art.
126 bis (patente a punti).
1.5
GLI INTERVENTI URGENTI DELL’ESTATE DEL 2002
Nel frattempo, tuttavia, l’esigenza di intervenire su alcuni fenomeni
più gravi, ha al Governo imposto l’anticipazione dell’entrata
in vigore di alcune norme insieme all’introduzione di altre disposizioni
che non potevano attendere il completamento del processo di riforma.
Così il DL 121 del 20.6.2002(7), dopo avere previsto l’entrata
in vigore immediata delle norme della riforma del gennaio 2002 che riguardavano
l’uso dei proiettori anabbaglianti anche di giorno e le gare clandestine,
ha introdotto norme più efficaci per la guida in stato di ebbrezza
alcoolica ed ha consentito controlli
elettronici a distanza della velocità e del sorpasso. Il DL è
stato convertito, con alcune modificazioni, dalla legge 168 del 1.8.2002.
1.6
IL DISEGNO DI LEGGE PER UNA NUOVA DELEGA
Nonostante queste norme già in vigore e quelle che entreranno
in vigore nel prossimo luglio, il processo di riforma è ancora
in corso e si annuncia come una vera e propria rivoluzione della materia.
Infatti, l’anticipazione delle nuove norme, approvate con il DLG 15.01.2002
n. 9 e con il DL 20.06.2002 n 121, non ha esaurito le esigenze di revisione
alle quali si sono aggiunte nuove esigenze di coordinamento e di semplificazione
amministrativa, anche a causa della riforma del titolo V della Costituzione.
Nel giugno 2002 il governo ha quindi approvato un disegno di legge (classificato
con il numero C. 2851 del 12.6.2002) con il quale, oltre a prorogare
la delega del 2001 (rinnovandone tutti i criteri non ancora attuati),
si propone di completare il processo di riforma intervenendo in modo
ancora più penetrante sull’attuale assetto normativo della materia(8).
Il disegno di legge si ispira da una parte alla revisione del sistema
sanzionatorio, per renderlo più efficace e meglio modulato alle
condotte illecite, e dall’altra alla riduzione e semplificazione delle
norme, attraverso la delegificazione delle molte disposizioni del codice
che riguardano i veicoli ed i conducenti (che confluiranno in altrettanti
testi unici delegificati). Il risultato di questo processo, complesso
ed articolato, dovrebbe perciò essere un codice più leggero,
con meno articoli, più semplice ed al tempo stesso più
efficace, concentrato prevalentemente sulle norme di comportamento.
1.7
LA SITUAZIONE DOPO IL RINVIO DEL DECRETO LEGGE N. 236/2002
L’art. 10 del DL 25.10.2002 n. 236 (GU 28.10.2002 n. 254),
nel confermare la decorrenza delle disposizioni già attuate ai
sensi della legge 168/2002, ha prorogato invece al 30.6.2003 il termine
di entrata in vigore delle altre modifiche previste dal DLG 9/2002.
Per effetto di tale rinvio la situazione della riforma, con riferimento
agli articoli del codice che ne sono interessati, è la seguente.
• Modifiche già in vigore
- art. 9: Competizioni sportive su strada
- art. 141: Gare di velocità
- Uso di tecnologie di controllo remoto(9)
- art. 152: Uso dei proiettori anabbaglianti di giorno
- art. 173: Uso del telefonino
- art. 186: Guida sotto l’influenza dell’alcol(10)
- art. 191: Comportamento verso i pedoni(11)
Per completezza ricordiamo anche la modifica dell’art. 98 (circolazione
di prova) la cui disciplina autorizzativa e delle targhe è ora
contenuta nel DPR 24.11.2001 n. 474, che ha abrogato i commi 1 e 2 dell’art.
98 CDS. Questo articolo del codice continua tuttavia a regolare gli
aspetti sanzionatori attraverso i suoi commi 3 e 4 rimasti in vigore.
Anche l’art. 207 (veicoli esteri), sebbene formalmente ancora non
modificato, trova diversa applicazione dopo la sentenza 19.3.2002 della
Corte di giustizia europea che ne ha riconosciuto l’incompatibilità
col diritto comunitario. Come conseguenza si ha che, per i cittadini
UE, la cauzione non può essere la metà del massimo ma
deve coincidere proprio con la somma prevista per il pagamento in misura
ridotta
• Modifiche in vigore dal 30.6.2003 (salvo proroghe)
- art. 1: Principi generali
- art. 97: Circolazione dei ciclomotori
- art. 100: Targhe
- art. 115: Guida dei veicoli (passeggeri su ciclomotori)
- art. 116: Patenti
- art. 126 bis: Patenti a punti
- art. 142: Limiti di velocità
- art. 143: Uso delle corsie in autostrada
- art. 186: Guida in stato di ebbrezza alcolica
- art. 187: Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti -
art. 208: Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie(12)
-
art. 226: Archivi ed anagrafe(12)
PRINCIPI
GENERALI (Art. 1 CdS)
Sintesi
delle modifiche
•
La sicurezza stradale è una finalità primaria dello
Stato che deve tutelare la vita e l’incolumità fisica
dei cittadini.
• Le norme in materia ed i relativi provvedimenti attuativi, nel
rispetto del principio informatore della sicurezza stradale, devono ispirarsi anche agli obiettivi di:
- riduzione dei costi economici, ambientali e sociali derivanti dal
traffico;
- miglioramento del livello di qualità della vita dei cittadini;
- miglioramento della fluidità della circolazione.
•
Il piano nazionale della sicurezza stradale è parte integrante delle norme che disciplinano la circolazione stradale.
Nuovo
testo
|
Testo
precedente
|
1.
La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le
finalità
primarie
di ordine sociale ed economico
perseguite
dallo Stato.
2.
La circolazione dei pedoni, dei veicoli
e
degli animali sulle strade è regolata dalle
norme
del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse,
nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia.
Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza
stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali
ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello
di qualità
della
vita dei cittadini anche attraverso una
razionale
utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione.
3.
Al fine di ridurre il numero e gli effetti
degli
incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della
Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.
4.
Il Governo comunica annualmente
al
Parlamento l’esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali,
ambientali ed economici della circolazione stradale.
5.
Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
fornisce all’opinione pubblica i dati più significativi utilizzando
i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi
di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale
ed educativo.
|
1.
La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è
regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in
applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie
in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio
della sicurezza stradale, perseguendo gli obbiettivi di una razionale
gestione della mobilità, della protezione dell’ambiente e del risparmio
energetico.
2. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l’esito delle indagini
periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della
circolazione stradale.
3. Il Ministro dei lavori pubblici fornisce all’opinione pubblica i dati
più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione
di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio
pubblicitario di tipo prevenzionale ed
educativo.
|
Commento
2.1
ENUNCIAZIONE DI UN NUOVO MODELLO DI SICUREZZA STRADALE
L’art. 1 del Codice della Strada, come modificato dal DLG 9/2002,
dichiara che il principio informatore delle sue norme e dei suoi provvedimenti
attuativi è la sicurezza delle persone nella circolazione stradale.
Questa sicurezza rientra tra le finalità primarie di ordine sociale
ed economico perseguite dallo Stato, con l’obiettivo di ridurre i costi
economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché
di migliorare la fluidità del traffico e il livello di qualità
della vita dei cittadini, anche attraverso un razionale utilizzo del territorio:
il tutto nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie. Il
principio enunciato rafforza la tutela giuridica offerta dall’ordinamento
in materia di sicurezza stradale, ponendola come principio informatore
dell’intero sistema, nella consapevolezza che la soluzione dei complessi
problemi legati all’elevato tasso di mortalità del paese non si
può realizzare con interventi solo settoriali ma ponendo la sicurezza
stradale alla base di tutta la normativa. La sicurezza stradale dipende,
infatti, dall’interazione di numerosi fattori: l’azione su uno solo, o
su alcuni di essi, potrebbe avere effetti trascurabili. Definire la sicurezza
stradale principio informatore dell’intero sistema implica che si tenga
in considerazione non solo nei tradizionali campi di infrastrutture, veicoli
e utenti ma nel sistema nel suo complesso (compresi eventuali effetti
collaterali che ne potrebbero diminuire l’efficacia).
2.2
CRITERI DIRETTIVI SUSSIDIARI
Rispetto al testo del 1992, la nuova norma fa un più esplicito
riferimento ai criteri direttivi sussidiari che devono ispirare la legislazione
in materia, con un richiamo più incisivo alla fluidità del
traffico e alla riduzione dell’inquinamento ambientale. Si
tratta di criteri la cui realizzazione è subordinata al completo
rispetto del criterio ispiratore e che da esso derivano in modo immediato.
2.3
PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA
Nell’ambito del coordinamento con le altre norme inerenti alla sicurezza
stradale, come previsto dal criterio a) della legge delega, all’art. 1
CDS è stata riportata la previsione della redazione del Piano nazionale
per la sicurezza stradale, già introdotta dall’art. 32 della legge
n. 144/99.
(1)
La legge delega conteneva le seguenti linee di indirizzo per l’attività
del legislatore delegato.
•
Istituzione della patente a punti. All’atto del rilascio della patente
viene assegnato un punteggio di 20 punti. Commettendo una violazione
è prevista la sottrazione di un certo numero di punti,
che sarà registrata nell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida. Per "riconquistare" i punti perduti occorrerà frequentare
corsi di aggiornamento di recupero. Criterio qq).
•
Possibilità di targhe personalizzate. Il Governo dovrà
aggiornare, ferma restando la sequenza alfanumerica, la disciplina
della targa, prevedendo la possibilità di ottenere, dietro pagamento,
targhe personalizzate, anche con il proprio nome di battesimo. Criterio
mmm).
•
Obbligo di dotare tutti i veicoli di ABS, airbag ed altri strumenti
per rendere visibile il conducente in caso di soste forzate. Criterio
aa).
• Patentino per ciclomotori. Devono averlo tutti i minorenni. Per
conseguire il certificato di idoneità dovranno frequentare
corsi di educazione stradale organizzati nella scuola dell’obbligo,
sia statale che privata. Criterio iii).
•
Revisione dei limiti di velocità. Devono essere rivisti i limiti
di velocità, da legare anche agli eventi atmosferici. In caso
di precipitazioni di qualsiasi natura, fatte salve maggiori limitazioni
sulla base di specifici provvedimenti, i limiti massimi previsti sulle
autostrade e le strade extraurbane vengono ridotti di 20 km/h. Criteri
s), mnn).
• Previsione del nuovo reato di gara non autorizzata. Sanzioni
gravi per chiunque partecipa,promuove o organizza corse su strade
pubbliche senza autorizzazione (da uno a otto mesi di arresto
e ammenda da euro 500 a euro 5000, nonché confisca del mezzo e sospensione della patente). Criterio. t).
• Esercitazioni di guida. Per ottenere la patente occorre
fare pratica anche in autostrada e sulle strade extraurbane, ovviamente
con l’istruttore di scuola guida al proprio fianco. L’allievo
dovrà avere già superato l’esame di teoria ed esercitarsi
anche di notte. Criterio iii).
• Nuova disciplina per la circolazione delle motoslitte. Targhe
obbligatorie per le motoslitte, tassa di circolazione e assicurazione
obbligatoria, patente per guidarle. Criterio cc).
•
Regolamentazione della circolazione di pattini e tavole a spinta.
Possono circolare solo sulle piste ciclabili e nelle altre aree
urbane individuate nei Piani urbani del traffico. Criteri aa), z),
ii) bb).
•
Responsabilità degli Enti proprietari
delle strade per difetti di manutenzione o per strade dissestate. Gli
enti proprietari, i concessionari o i gestori di strade e autostrade
possono essere chiamati a rispondere dei danni per difetti di
progettazione, realizzazione o manutenzione in caso di un incidente
dovuto a strada dissestata. Criterii qqq) e fff).
•
Archivio per la registrazione dei ciclomotori. I ciclomotori devono
avere un archivio pubblico dove sono riportati modello, targa, telaio
e nominativo del proprietario. Criterio lll).
•
Autostrade illuminate in zone nebbiose. Adeguamento dell’illuminazione
lungo le autostrade in zone nebbiose. Obbligatorio sarà
anche illuminare i passaggi pedonali. Criterio f).
•
Armonizzazione e semplificazione delle norme con coordinamento del
nuovo Codice della Strada e altre norme legislative e comunitarie
comunque rilevanti in materia, nonché con le norme derivanti
dagli accordi internazionali stipulati dall’Italia. Semplificare e snellire
le procedure, eliminando la duplicazione delle competenze. Criteri a)
e b).
• Nuovo assetto delle competenze (maggiori poteri agli Enti
locali) in materia di regolamentazione della circolazione.
Criteri c) e d).
• Polizia Penitenziaria. Competenza piena in materia di polizia
stradale al Corpo di polizia penitenziaria (esclusivamente in relazione
ai compiti di istituto). Criterio e).
•
Revisione dell’assetto del territorio e delle strade. Si prevede di
rivedere la disciplina della classificazione delle strade, delle fasce
di rispetto, degli accessi, delle diramazioni, della pubblicità
e di ogni forma di occupazione del suolo stradale. Criterio f). (segue)
(2) La Commissione, nominata con decreto dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti del 10.5.2001, era composta da rappresentanti
di tutte le Amministrazione centrali dello Stato interessate ed
era integrata da rappresentanti degli enti locali (ANCI ed UPI), dell’ACI e dell’ANAS.
(3) Questo parere da parte delle Commissioni parlamentari (obbligatorio
e vincolante) rappresenta un’eccezione al normale procedimento
di approvazione degli strumenti legislativi delegati ed impone una
doppia lettura parlamentare (del progetto del decreto legislativo e
del testo definitivo, emendato con gli elementi suggeriti dalle Commissioni
in prima lettura).
• Aggiornamento degli strumenti di pianificazione del traffico
per assicurare il miglio ramento delle condizioni di accessibilità
degli utenti deboli ed il coordinamento delle diverse modalità di
trasporto. Con l’obbligo, per i comuni che già non debbano redigere il
piano urbano del traffico, di definire un programma di interventi per
accrescere la sicurezza stradale e per migliorare la circolazione nei
centri abitati. Criteri h), i), l). • Reperibilità
delle informazioni sul traffico. Le notizie e le informazioni sulla
viabilità e sul traffico devono essere rese immediatamente
disponibili, per assicurarne una più efficace, completa
e tempestiva conoscenza da parte dell’utenza. Criteri m) ed n).
•
Disciplina dei parcheggi . Revisione della disciplina del parcheggio
nei centri abitati a mezzo di dispositivi di controllo della sosta,
anche senza la custodia del veicolo, prevedendo, di norma, la gratuità
della stessa nei giorni festivi e fra le ore 20.00 e le ore 8.00. Criteri p) e q).
•
Aggiornamento e revisione delle norme per la classificazione, l’ammissione, l’immatricolazione e la cessazione della circolazione dei
veicoli, nonché delle relative caratteristiche costruttive
e di equipaggiamento. Criteri z) bb) hh) gg) ee).
• Revisione della disciplina della circolazione delle macchine
agricole e delle macchine operatrici, dei veicoli che trasportano
merci pericolose e dei veicoli in prova. Criteri ee), ff).
• Revisione e semplificazione delle procedure disciplinanti il rilascio
della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale.
Criteri ll), mm), nn), oo).
• Modifica della disciplina del ritiro, della sospensione,
della revisione e della revoca della patente di guida. Criteri
ss) e rr).
• Nuove norme in materia di accertamenti sanitari in caso
di coma, guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti. Criteri vv), zz).
• Nuova disciplina delle competizioni sportive. Criterio bbb).
• Nuova disciplina per la circolazione dei ciclomotori (fari,
trasporto passeggeri, misure antimanomissione, ecc.). Criteri ccc),
ddd) e ggg).
(4) La Commissione, nell’attuazione della delega, si è ispirata
ai seguenti criteri generali.
• Aumento del livello di sicurezza stradale.
• Scrupolosa osservanza dei principi della legge delega e della disciplina
impressa dall’attuale Codice della strada. I criteri della delega sono
stati disattesi soltanto quando se ne è manifestata la
obiettiva impossibilità di applicazione (come nel caso del criterio
u) con il quale si imponeva l’adozione di dispositivi di protezione
che non potevano essere imposti a livello europeo perché la
materia è regolamentata da direttive europee uniformi) o la dubbia
legittimità costituzionale (come nel caso del criterio rr) che
prevedeva il fermo del veicolo pesante in caso di mancato pagamento
delle sanzioni pecuniarie). Del resto, la Corte Costituzionale
ha più volte stabilito che "al silenzio del legislatore delegante
non può automaticamente attribuirsi il significato di una
volontà contraria ma al fine di interpretarne con esattezza
il senso, occorre individuare la "ratio" che ha ispirato la corrispondente
norma di delega" (v. Corte Costituzionale, sentenza n. 4 del 1992 e n.
355 del 1994).
• Integrazione ovvero armonizzazione con le direttive comunitarie
(numerose soprattutto in materia di veicoli e di patenti di guida)
e con le convenzioni internazionali (soprattutto quella di Vienna
del 1968).
• Integrazione con i provvedimenti normativi successivi al testo
del Codice della strada del 1992 e soprattutto con le numerose
norme in materia di semplificazione amministrativa.
(5) Il Consiglio dei Ministri, nella seduta dell’11 gennaio 2002,
aveva vagliato una prima bozza trasmessagli dalla Commissione
interministeriale interessata ed aveva approvato un primo schema di
decreto legislativo di riforma del Codice della strada, provvedendo ad
una drastica riduzione del numero delle norme proposte dalla
Commissione (da 140 a 82 articoli) per soddisfare l’esigenza, emersa in
sede di riunioni di coordinamento, di approfondire le problematiche
indotte dalla sopravvenuta modifica del titolo V della Costituzione,
che ha mutato profondamente la dislocazione delle competenze
legislative, regolamentari e amministrative tra i vari livelli di
governo.
(6) Le norme del codice oggetto di modifica per effetto delle disposizioni
del DLG 9/2002 erano solo quattordici: art. 1, art. 9, art. 97,
art. 100, art. 115, art. 116, art. 141, art. 142, art. 143, art.
152, art. 153, art. 186, art. 187, art. 208.
(7) Il Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2002 ha approvato un DL in
cinque articoli (con decorrenza dal 22 giugno), che prevedeva
alcune "disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella
circolazione stradale". In occasione dell’esodo estivo e dell’aumento
del traffico stradale, le nuove norme apportavano modifiche immediate
al Codice della strada, anticipando l’entrata in vigore degli articoli
2 (competizioni sportive), 8 (gare in velocità), 11 (fari per
i ciclomotori), 12 (fari in autostrada) della riforma varata con il DLG
9/2002. Il testo del decreto legge, tuttavia, conteneva alcuni errori
ed alcune imprecisioni che ne imposero una completa riscrittura,
approvata nel luglio 2002 in sede di conversione.
(8) Il disegno di legge, oltre a rinnovare i criteri di delega non ancora
attuati contenuti nella legge n. 85/2001, ha introdotto altre
novità significative che anticipano uno scenario di riforma
ancora più ampia ed articolata della materia. In tale schema di
disegno di legge, inoltre, si è ritenuto necessario indicare
espressamente tra i principi direttivi del potere delegato quello
che impone l’adeguamento della disciplina del codice alle competenze regionali
e degli enti locali come delineate dalla riforma dell’art. 117 della Costituzione.
I principi e criteri direttivi già recati dalla legge n. 85 del
2001 sono stati integrati, prevedendo che in sede di decreti delegati
si proceda anche a:
• revisione del procedimento sanzionatorio, tenendo conto soprattutto
delle pronunce della Corte costituzionale in materia di sanzioni amministrative,
nonché delle modifiche legislative alle attribuzioni del giudice
ordinario;
• revisione dell’accertamento degli illeciti amministrativi e delle
procedure di notificazione, in armonia con i nuovi strumenti di controllo
a distanza;
• revisione dell’apparato sanzionatorio, prevedendo in particolare
l’inasprimento delle sanzioni amministrative accessorie nei casi
più gravi;
• espletamento delle funzioni di polizia stradale da parte della
polizia provinciale;
• istituzione di un Comitato permanente in materia di circolazione
stradale;
• competenze degli ausiliari del traffico;
• esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore;
• pene pecuniarie e detentive per i reati di fuga e di omissione di
soccorso. In un’ottica di tendenziale concezione del Codice della
strada come di un "codice di comportamento", si prevede, infine, la
"delegificazione" della disciplina relativa a classificazione e
caratteristiche costruttive dei veicoli, accertamento dei requisiti di
idoneità alla circolazione, omologazione e altre analoghe che per la
loro natura prettamente tecnica meglio si prestano ad essere regolate
con strumenti normativi di rango non legislativo. Ai principi e ai
criteri a suo tempo proposti dal Governo sono state apportate le
seguenti modifiche ed integrazioni. Nel criterio indicato alla lettera
a) del comma 1 dell’art. 2 della legge n. 85/2002 relativo
all’adeguamento alle competenze regionali e degli enti locali è stato
aggiunto, oltre al riferimento all’art. 117 della Costituzione, anche
quello all’art. 118. Il criterio indicato alla lettera d) relativo alla
revisione del sistema della tutela amministrativa e giurisdizionale è
stato modificato individuando ipotesi e modalità per le quali i
soggetti appartenenti agli enti locali possono essere delegati dal
Prefetto a ricevere, istruire e decidere ricorsi amministrativi per
determinate fattispecie sanzionatorie.
(9) Interessa gli artt. 142 e 148 senza però una loro formale modifica.
(10) Limitatamente alla riduzione del tasso alcolemico ammesso.
(11) La modifica, non commentata nel testo, amplia doverosamente gli obblighi
dei conducenti verso i pedoni più deboli, richiamando espressamente
tra questi le persone sordo-cieche riconoscibili dal bastone bianco-rosso.
(12)
Non commentati nel presente testo. |