📍Testo del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 136 del 13 giugno 2023), coordinato con la legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103, recante: « Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.» (GU n.186 del 10-8-2023)
Introdotte in via definitiva modifiche al Codice della strada all'art. 6 e 7 Art. 9 - Misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualita' dell'aria. Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299 1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Nei casi in cui risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale e gli enti proprietari o gestori dell'infrastruttura stradale, possono disporre riduzioni della velocita' di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle strade extraurbane di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimita' degli stessi. 1-ter. L'ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale provvede a rendere noti all'utenza i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1-bis in conformita' a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, e con le modalita' di cui al comma 5. 1-quater. Il controllo della velocita' nelle aree individuate ai sensi del comma 1-bis puo' essere effettuato ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera f). 1-quinquies. Chiunque non osserva i limiti di velocita' stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1-bis e' soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 142.»;
b) all'articolo 7, dopo il comma 9-bis, e' inserito il seguente: «9-ter. I comuni possono stabilire, all'interno di una determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi di permanenza, tra l'ingresso e l'uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti.». In allegato il testo del DL 69/2023 coordinato con legge di conversione nr. 103/2023.
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