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Notizie brevi , Articoli ,... 17/08/2023

ASAPS INFORMA a cura di Roy Pietrucci

"TACHIGRAFO DIGITALE"

OBBLIGO DI INSERIMENTO PAESE D'INIZIO E FINE ATTIVITÀ.

TACHIGRAFO DIGITALE

OBBLIGO DI INSERIMENTO PAESE D'INIZIO E FINE ATTIVITÀ.

 

Art. 34 Par. 7 Reg. (UE)  165/2014

 

La norma prevede 2 modalità di inserimento:

1) per i tachigrafi analogici, attraverso l'apposizione della sigla della nazione a penna sul foglio di registrazione;

2) per i tachigrafi digitali, attraverso l'apposito menù, specifico per ogni modello e marca.

 

Le modifiche apportate dal Reg. (UE) 1054/2020 del 15.07.20, che hanno integrato il contenuto della norma, hanno inoltre previsto che il conducente inserisca il simbolo dello Stato membro, successivamente all'attraversamento della frontiera, effettuando la prima sosta utile il più vicino possibile alla stessa.

Qualora si trovi ad attraversare la frontiera tra due stati membri via nave o convoglio ferroviario il simbolo della nazione andrà inserito nel porto o nella stazione di arrivo del paese membro.

I tachigrafi di II generazione, in presenza del segnale satellitare, oltre alle coordinate di posizione del veicolo ad inizio e fine attività, le registrano anche ogni 3 ore di guida.

Questa nuova funzionalità permetterebbe di individuare il luogo di partenza e il luogo di arrivo del veicolo facendo venire meno la necessità di dover inserire manualmente il simbolo della nazione ad inizio e fine attività come con tachigrafi di I generazione.

I dati di localizzazione registrati sul tachigrafo sono visualizzabili attraverso la stampa delle attività giornaliere.

Ciò premesso, in considerazione del tenore letterale della norma che continua a prevedere l'inserimento della nazione di inizio e fine attività, per agevolare la verifica del rispetto della normativa, il Servzio Polizia Stradale, con circolare n. 300/STRAD/1/0000025329.U/2023 del 09.08.2023, ritiene che sia ragionevole che,
"l'obbligo in argomento debba essere rispettato anche se il veicolo circola solamente in Italia"

 

SANZIONE:

Art. 19 L. 727/1978

P.m.r. = 52,00 €

Entro 5 gg. = 36,40 €

Oltre 60 gg. 51,00 €

Sanzione accessoria = nessuna

Decurtazione punti = 0

 

ASAPS INFORMA a cura di Roy Pietrucci

 

 

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Giovedì, 17 Agosto 2023
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