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TRASPORTO MERCI 06/02/2006

STRADE PIÙ SICURE CON LE NUOVE NORME SOCIALI PER GLI AUTOTRASPORTATORI

Da “Marketpress” 

Bruxelles - Il Parlamento approverà regole più severe per il trasporto su strada Nove ore di guida al giorno e cinquantasei settimanali, tachigrafi digitali obbligatori, ma anche pause e periodi di riposo regolari e controlli più frequenti. E’ quanto prevede l’accordo tra Parlamento e Consiglio sulla nuova normativa sociale nel settore dei trasporti che, assieme a un elenco delle violazioni comuni, dovrà essere sottoscritto dall’Aula. L’accordo attualizza e semplifica l’attuale legislazione per garantire parità di concorrenza nei trasporti e una migliore sicurezza stradale. Il regolamento e la direttiva all’esame del Parlamento hanno lo scopo di attualizzare e semplificare la normativa relativa all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada nonché di definire le norme minime per la loro applicazione. Lo scopo ultimo è di pareggiare le condizioni di concorrenza fra i diversi modi di trasporto terrestre, in particolare quello su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale. La relazione di Helmuth Markov (Gue/ngl, De), suggerisce al Parlamento di approvare i testi comuni definiti a seguito dei negoziati con il Consiglio in sede di comitato di conciliazione. Sul regolamento, le principali divergenze riguardavano l’uso dei tachigrafi digitali, le pause e i periodi di riposo, la definizione del tempo di guida e il trasporto internazionale. In merito alla direttiva, i principali punti di discordia tra il Parlamento e il Consiglio erano l’armonizzazione delle sanzioni in caso di infrazione alla legislazione, la frequenza dei controlli e il riferimento alla direttiva sull’organizzazione dell’orario di lavoro. Armonizzazione delle norme sociali Il regolamento si applica al trasporto su strada di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate, e a quello di passeggeri effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine. Sono però previste delle deroghe, ad esempio, per i veicoli di proprietà delle forze armate o per quelli usati in operazioni di emergenza e salvataggio oppure adibiti a usi medici. "Periodo di guida", "tempo di guida" e "altre mansioni" Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore, ma può essere esteso di un’ora non più di due volte nell’arco della settimana. Quello settimanale, poi, non deve superare 56 ore. Il periodo di guida complessivamente accumulato in un periodo di due settimane consecutive, inoltre, non potrà superare 90 ore. In ogni caso, la durata massima del lavoro settimanale, stabilita dalla direttiva 2002/15, non potrà superare il limite di 60 ore. Il Parlamento ha convinto il Consiglio ad inserire una nuova definizione di "tempo di guida" che, associata a quella di "altre mansioni", tiene conto dell’affaticamento dei conducenti e contribuisce a favorire una maggiore sicurezza stradale. Infatti, contabilizza come "altre mansioni" il tempo speso da un conducente a guidare un veicolo che non rientra nel campo d’applicazione del regolamento (la sua vettura personale, per esempio) per recarsi, o per tornare, al veicolo che userà nell’ambito del suo lavoro. Pause e periodi di riposo La frequenza della pause sarà aumentata. Il compromesso raggiunto, prevede infatti che dopo ogni periodo di quattro ore e mezza il conducente dovrà osservare un’interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo. Questa interruzione, tuttavia, può essere sostituita da un’interruzione di almeno 15 minuti, seguita da un’altra di almeno 30 minuti, intercalate sul periodo di guida in modo da assicurare l’osservanza della regola generale. Un’intesa è stata poi trovata sulla definizione di "periodo di riposo giornaliero regolare": ogni periodo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore. In alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione. Al riguardo, il Parlamento era favorevole a fissarlo a 12 ore, ma ha accettato la posizione del Consiglio per agevolare il raggiungimento di un accordo globale. Altre disposizioni prendono in considerazione periodi di riferimento più lunghi che consentono, entro certi limiti, di rendere più flessibile l’applicazione della norma. Il tempo impiegato dal conducente per rendersi sul luogo ove prende in consegna un veicolo, o per ritornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli dipende, non è considerato come periodo di riposo o interruzione, a meno che il conducente si trovi su una nave traghetto o un convoglio ferroviario e disponga di una branda o di una cuccetta.

Tachigrafi digitali
L’accordo prevede che, entro 20 giorni dalla pubblicazione del regolamento, tutti i veicoli nuovi messi in circolazione per la prima volta dovranno essere equipaggiati di un tachigrafo digitale, di più difficile falsificazione. I conducenti, inoltre, dovranno possedere una carta intelligente (smart card). Visti i tempi tecnici, le nuove disposizioni dovrebbero entrare in vigore nel mese di maggio 2006. Accordo Aetr Per quanto riguarda il campo d’applicazione territoriale del regolamento in relazione all’Accordo europeo rispetto alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (Aetr), Consiglio e Parlamento hanno convenuto che i veicoli immatricolati in un paese terzo che non è parte dell’Aetr dovranno conformarsi lo stesso alle sue disposizioni, e non a quelle del regolamento, quando si spostano all’interno dell’Unione. Tuttavia, è stato anche deciso che le disposizioni dell’Aetr dovranno essere allineate a quelle del regolamento, affinché quest’ultimo possa essere applicato a tali veicoli sui tragitti comunitari. In una dichiarazione, la Commissione e il Consiglio si sono impegnati a raggiungere questo obiettivo entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento. Se ciò non fosse possibile, la Commissione proporrà misure idonee per affrontare la situazione. Applicazione delle disposizioni in materia sociale La direttiva chiede agli Stati membri di istituire un sistema di controlli «adeguati e regolari» dell’applicazione corretta e coerente delle disposizioni su descritte, sia su strada che nei locali delle imprese di tutte le categorie di trasporti. Controlli minimi Il Consiglio ha ceduto alle insistenze del Parlamento volte ad aumentare i controlli effettuati dagli Stati membri. Dal 2008 saranno quindi pari ad almeno il 2% dei giorni lavorativi dei conducenti e, del 2010, ad almeno il 3%. Il Consiglio proponeva il 2% nel 2009 e il 3% nel 2011. La Commissione, inoltre, sarà autorizzata ad elevare la percentuale fino al 4%, a partire dal 2012. È stato altresì concordato che almeno il 15% dei giorni lavorativi oggetto di verifica saranno sottoposti a controlli stradali e almeno il 30% a controlli presso la sede delle imprese. A partire dal 2008 tali cifre saranno aumentate rispettivamente al 30% e al 50%. I controlli saranno pertanto eseguiti principalmente presso la sede delle imprese, dove è possibile compiere ispezioni più accurate di quelle stradali. I controlli su strada, peraltro, saranno realizzati in luoghi diversi e a qualsiasi ora e dovranno coprire una rete stradale sufficientemente ampia per rendere più difficile evitarli. I giorni di lavoro, poi, saranno controllati con un sistema di rotazione casuale, per garantire il necessario equilibrio geografico. Violazioni comuni ma senza armonizzazione delle sanzioni Il Consiglio non ha accettato alcun riferimento all’armonizzazione delle sanzioni, sostenendo che queste ultime rientravano nella potestà degli Stati membri. Ciononostante, su insistenza del Parlamento, il Consiglio ha accettato di includere nell’allegato alla direttiva un elenco non esaustivo di violazioni comuni, che rispecchia gli elementi principali presenti nell’emendamento del Parlamento. Tra le violazioni contenute nell’elenco figurano il superamento dei periodi massimi di guida giornalieri, settimanali o quindicinali, la mancata osservanza del periodo di riposo minimo giornaliero o settimanale, la mancata osservanza della pausa minima nonché la mancata ottemperanza, per quanto attiene al tachigrafo, dei requisiti stabiliti dalla normativa Ue. La Commissione si è inoltre impegnata in una dichiarazione a fornire, in futuro, un elenco maggiormente dettagliato, che integrerà le violazioni summenzionate con limiti di valore specifici, il cui superamento costituirà una violazione grave. Direttiva sull’organizzazione dell’orario di lavoro per gli autotrasportatori Questo aspetto ha costituito il principale ostacolo al raggiungimento di una soluzione negoziale. Il Consiglio ha continuato a difendere la propria posizione comune, rifiutando di inserire un collegamento alla direttiva sull’orario di lavoro 2002/15/Ce che avrebbe permesso alle autorità di controllo degli Stati membri di eseguire ispezioni per verificare se i limiti all’orario di lavoro, fissati dalla direttiva, fossero stati rispettati, consentendo, ad esempio, di tenere conto dell’affaticamento dei conducenti provocato dalle operazioni di carico e scarico dei veicoli. Tutte le proposte di compromesso avanzate dalla delegazione del Parlamento europeo sulla questione sono state respinte dal Consiglio. Alla fine le due istituzioni hanno concordato di porre l’accento, in un considerando della direttiva, sull’importanza della direttiva sull’orario di lavoro per la creazione di un mercato comune della sicurezza stradale e delle condizioni di lavoro. È stato inoltre aggiunto un nuovo considerando, il quale afferma che sarebbe opportuno affrontare, attraverso l’applicazione della direttiva sull’orario di lavoro, il problema dei rischi derivati dall’affaticamento dei conducenti. In seguito all’accordo raggiunto con il Consiglio sull’ambito territoriale di applicazione del regolamento rispetto all’Aetr, il Parlamento ha accettato di ritirare il proprio emendamento equivalente alla proposta di direttiva. Le controparti hanno inoltre concordato l’avvio di negoziati tra la Comunità e i paesi terzi interessati in merito all’applicazione di norme equivalenti a quelle stabilite nella direttiva. In attesa della conclusione di tali negoziati, gli Stati membri riporteranno nelle comunicazioni alla Commissione i dati relativi ai controlli eseguiti sui veicoli di paesi terzi. La Commissione e gli Stati membri hanno inoltre ribadito in una dichiarazione congiunta l’intenzione di compiere ogni sforzo possibile per garantire che, entro 2 anni dall’entrata in vigore della direttiva, le disposizioni dell’Aetr siano ravvicinate a quelle della direttiva. In caso contrario la Commissione proporrà azioni idonee a risolvere la questione.

Lunedì, 06 Febbraio 2006
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