di Fabio Piccioni*
Il proprietario responsabile nel sistema patente a punti
La lettura della recente sentenza della Corte Costituzionale del 5/6/2023 n. 11, riaccende la questione dell’obbligo di fornire all’organo di polizia i dati del conducente nel caso di sua mancata identificazione al momento della violazione delle norme del codice della strada per le quali sia prevista la decurtazione dei punti.
Il contesto storico della patente a punti
- La prima formulazione della norma
La versione dell’art. 126-bis C.d.S. proposta dal D.Lgs. 15/1/2002 n. 9 poneva a carico dell’organo accertatore la “inequivocabile identificazione” del trasgressore quale condizione essenziale per procedere alla comunicazione della decurtazione punti, con conseguente impossibilità in caso di contestazione differita (notifica) della violazione.
Il IV periodo del comma 2, sostituito dalla L. 1/8/2003 n. 214, di conversione con modifiche del D.L. 27/6/2003 n. 151, invertì l’assetto precedente. La novella stabiliva, infatti, che in caso di mancata identificazione dell’effettivo contravventore (stante i casi di esenzione dalla contestazione immediata previsti dall’art. 201), al proprietario del veicolo era data “facoltà” di comunicare, entro 30 giorni dalla richiesta, all’organo di polizia procedente le generalità e i dati della patente del conducente, altrimenti avrebbe scontato personalmente la decurtazione del punteggio.
La disciplina, però, cambiava a seconda che il proprietario fosse una persona fisica o una persona giuridica. Nel secondo caso, infatti, l’individuazione diventava uno specifico obbligo - cui il legale rappresentante o un. suo delegato “è tenuto” - sotto l’esplicita comminatoria della sanzione prevista dall’art. 180 c. 8 C.d.S.
La costruzione normativa (eresia tutta italiana), di sapore altamente inquisitorio ed estorsivo era meritevole di critica per molti aspetti.
Come noto, tale sistema è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo.
da il Centauro n. 259
Una ampia dissertazione, alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale del 5/6/2023 n.1, che riaccende la nota questione dell’obbligo di fornire all’organo di polizia i dati del conducente nel caso di sua mancata identificazione al momento della violazione delle norme del CdS per le quali sia prevista la decurtazione dei punti.
Di Fabio Piccioni Avv. del Foro di Firenze. Da il Centauro n.259. (ASAPS)
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