2003: i nuovi importisanzioni in Euro "Istruzioni per l’uso"
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Tabella vecchi e nuovi importi
Premessa Con il decreto 24 dicembre 2002 - GU n. 304 del 30-12-2002 - si aggiornano gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada, con i criteri stabiliti dall’art. 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.). La misura dell’aggiornamento è fissata tenuto conto dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al mese di novembre 2002, comunicato dall’Istituto nazionale di statistica, che indica la variazione percentuale - rispetto a novembre 2000 - in misura pari al 5%. Per garantire un "allineamento" di tutte le sanzioni amministrative del C.d.S., si è optato per l’aggiornamento anche di quelle introdotte con le modifiche apportate dalle leggi 27 dicembre 1997, n. 449 e 7 dicembre 1999, n. 472, nonché dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
Gli arrotondamenti/troncamenti fino al 31.12.2002 In sede di introduzione dell’Euro, con l’articolo 51 del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l’introduzione dell’EURO nell’ordinamento nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433), si è stabilito che "A decorrere dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato" e che "a decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative e’ tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato. Se l’operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali". In pratica: a fronte di un ipotetico risultato - a seguito della conversione - di Euro 327,996, era necessario "troncare" tutto quanto scritto dopo la virgola (pertanto risultato 327).
Gli arrotondamenti dall’1 dicembre 2003 Le
disposizioni sul cosiddetto "troncamento" trovano però
applicazione solamente in sede di conversione dalla lire all’Euro.
Da questo momento in poi si applicano le "normali" regole
sull’arrotondamento. Si arrotonda quando le cifre dopo la virgola
superano il numero di due: ed occorre farlo "osservando" la
terza cifra.
Sanzioni doppie Da una prima lettura della tabella sembrano mancare gli importi di alcune sanzioni (per esempio quella fino al 31.12.02 fissata in Euro 1.310, oppure quella di Euro 262). Sono quegli importi che - come già precisato con circolare prot. n. 300/A/1/36974/101/3/3/14 del 31.12.2001 MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, POSTALE, DI FRONTIERA E DELL’IMMIGRAZIONE - risultano "dal raddoppio di una sanzione edittale (es. art. 80 comma 14° - omessa revisione per più di una volta, art. 142 comma 11° - eccesso di velocità con mezzi pesanti, art. 168 comma 7° - sovraccarico per merci pericolose, art. 179 comma 2° - cronotachigrafo alterato o manomesso, etc.)". In questo caso - continua la circolare - "l’operazione di raddoppio dovrà essere compiuta sull’importo della sanzione base". Esempio: revisione omessa più di una volta. Importo base dopo gli aumenti: Euro 137,55. Importo da indicare sul verbale Euro 275,10. Il potere liberatorio delle monete in Euro Già con la lira era stato stabilito con vari provvedimenti legislativi il potere liberatorio, cioè il numero massimo di monete che dovevano essere accettate per i pagamenti. Quante volte però l’operatore dell’ufficio cassa/contravvenzioni, pur essendo a conoscenza della normativa, non l’aveva sotto mano nel momento in cui il trasgressore si presentava con migliaia di monete per pagare! Nella presentazione del Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro, al comma 15 del paragrafo 3 - è precisato che " Il potere liberatorio delle suddette monete metalliche, le uniche a corso legale in tutti gli Stati membri, si limita a 50 pezzi, indipendentemente dal valore facciale delle monete utilizzate" - N.B.: non 50 pezzi per ogni tipo di moneta, bensì 50 pezzi in totale. |