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Articoli 01/04/2003

2003: i nuovi importisanzioni in Euro "Istruzioni per l’uso"

2003: i nuovi importisanzioni in Euro "Istruzioni per l’uso"


di Maurizio Marchi

 

Tabella vecchi e nuovi importi

Premessa

Con il decreto 24 dicembre 2002 - GU n. 304 del 30-12-2002 - si aggiornano gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada, con i criteri stabiliti dall’art. 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.). La misura dell’aggiornamento è fissata tenuto conto dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al mese di novembre 2002, comunicato dall’Istituto nazionale di statistica, che indica la variazione percentuale - rispetto a novembre 2000 - in misura pari al 5%. Per garantire un "allineamento" di tutte le sanzioni amministrative del C.d.S., si è optato per l’aggiornamento anche di quelle introdotte con le modifiche apportate dalle leggi 27 dicembre 1997, n. 449 e 7 dicembre 1999, n. 472, nonché dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

 

Gli arrotondamenti/troncamenti fino al 31.12.2002

In sede di introduzione dell’Euro, con l’articolo 51 del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l’introduzione dell’EURO nell’ordinamento nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433), si è stabilito che "A decorrere dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato" e che "a decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative e’ tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato. Se l’operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali". In pratica: a fronte di un ipotetico risultato - a seguito della conversione - di Euro 327,996, era necessario "troncare" tutto quanto scritto dopo la virgola (pertanto risultato 327).

 

Gli arrotondamenti dall’1 dicembre 2003

Le disposizioni sul cosiddetto "troncamento" trovano però applicazione solamente in sede di conversione dalla lire all’Euro. Da questo momento in poi si applicano le "normali" regole sull’arrotondamento. Si arrotonda quando le cifre dopo la virgola superano il numero di due: ed occorre farlo "osservando" la terza cifra.
In pratica:
• Si arrotonda per difetto se il terzo numero dopo la virgola è 1-2-3-4
• Si arrotonda per eccesso se invece questo numero è 5-6-7-8-9
• Esempio: Euro 68,775 - importo dopo l’arrotondamento Euro 68,78
Lo ha stabilito il Ragioniere Generale dello Stato (Monorchio) con la circolare del 4 ottobre 2001 "Istruzioni riguardanti le procedure per il passaggio all’euro dal 1 gennaio 2002 e ripercussioni nei sistemi contabili. Legge del 3 novembre 1992, n. 454. Legge 17 dicembre 1997, n. 433. Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213", precisando - nella parte IV della circolare - che "La conversione da lire ad euro è effettuata al cambio fisso di un euro pari a lire 1936,27, sulla base delle regole stabilite dall’art. 5 del regolamento del Consiglio dell’U.E. n. 1103/97 del 17 giugno 97, richiamato al punto 4 delle istruzioni emanate con decreto ministeriale 21 dicembre 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1988). Ove dalla conversione da lire a euro dovessero risultare più di due cifre decimali, l’importo è arrotondato al centesimo di euro (due cifre decimali); l’arrotondamento è effettuato per eccesso se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5 e per difetto se inferiore." #9; Si tratta di una precisazione importante da tenere presente, soprattutto in sede di calcolo dell’importo corrispondente alla metà del massimo, per il pagamento oltre il 60° giorno o per il calcolo dell’importo da mettere a ruolo. Infatti, anche se normalmente si usa dire che "la sanzione raddoppia", questo non corrisponde al vero: era così nella prima stesura del codice, quando per tutte le sanzioni il massimo era sempre il quadruplo del minimo (e pertanto dire doppio del minimo o metà del massimo, era nella pratica la stessa cosa). Ora però quasi mai il minimo è la quarta parte del massimo, per cui è necessario non dimenticare che l’articolo 203/3 C.d.S. precisa che "Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento" (metà del massimo e non doppio del minimo).

 

Sanzioni doppie

Da una prima lettura della tabella sembrano mancare gli importi di alcune sanzioni (per esempio quella fino al 31.12.02 fissata in Euro 1.310, oppure quella di Euro 262). Sono quegli importi che - come già precisato con circolare prot. n. 300/A/1/36974/101/3/3/14 del 31.12.2001 MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, POSTALE, DI FRONTIERA E DELL’IMMIGRAZIONE - risultano "dal raddoppio di una sanzione edittale (es. art. 80 comma 14° - omessa revisione per più di una volta, art. 142 comma 11° - eccesso di velocità con mezzi pesanti, art. 168 comma 7° - sovraccarico per merci pericolose, art. 179 comma 2° - cronotachigrafo alterato o manomesso, etc.)". In questo caso - continua la circolare - "l’operazione di raddoppio dovrà essere compiuta sull’importo della sanzione base".

Esempio: revisione omessa più di una volta. Importo base dopo gli aumenti: Euro 137,55. Importo da indicare sul verbale Euro 275,10. Il potere liberatorio delle monete in Euro

Già con la lira era stato stabilito con vari provvedimenti legislativi il potere liberatorio, cioè il numero massimo di monete che dovevano essere accettate per i pagamenti. Quante volte però l’operatore dell’ufficio cassa/contravvenzioni, pur essendo a conoscenza della normativa, non l’aveva sotto mano nel momento in cui il trasgressore si presentava con migliaia di monete per pagare! Nella presentazione del Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro, al comma 15 del paragrafo 3 - è precisato che " Il potere liberatorio delle suddette monete metalliche, le uniche a corso legale in tutti gli Stati membri, si limita a 50 pezzi, indipendentemente dal valore facciale delle monete utilizzate" - N.B.: non 50 pezzi per ogni tipo di moneta, bensì 50 pezzi in totale.



di Maurizio Marchi

da "Il Centauro" n. 75
Martedì, 01 Aprile 2003
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