Diventa
legge il collegato alla Finanziaria 2002 sull’iniziativa privata e lo
sviluppo della concorrenza. Recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale
del 14 dicembre 2002- "Misure per favorire l’iniziativa privata
e lo sviluppo della concorrenza", da una lettura approfondita del
provvedimento emergono alcune novità di interesse per gli operatori
del settore "strada/assicurazione".
Gli articoli che meritano un approfondimento sono quelli ricompresi
nel Capo III "Disposizioni in materia di RC auto", oltre all’articolo
37 (Modifica alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 - finanziaria
2002). Per quanto concerne l’RCA è prevista una mini riforma
del settore allo scopo di ottenere una maggiore trasparenza nel mercato
delle tariffe a tutela dei consumatori e maggiori controlli sull’insieme
del mercato assicurativo. Vediamo le principali novità.
Modifica
dell’articolo 642 codice penale
la
fattispecie prima prevista solamente per la "polizza contro gli
infortuni" è estesa ora a qualsiasi tipo di "polizza
assicurativa" con un aumento di pena - nel massimo edittale
- da tre a quattro anni. La modifica di questo articolo sarà
senza dubbio fonte di "discussioni dottrinali e giurisprudenziali".
Si attendeva infatti da tempo uno strumento adeguato per scoraggiare
il malcostume della contraffazione dei tagliandi di assicurazione: la
nuova formulazione dell’articolo 642 - con reclusione da 1
a 4 anni aumentata in determinati casi - ad una prima lettura sembra
estendere l’ipotesi delittuale anche a chi "falsifica o altera
una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un
contratto di assicurazione": ma, come si legge nell’ultimo
comma, il reato/delitto e’ punibile a querela della persona offesa.
Per capire se tale pena - pur necessitando querela -
è applicabile anche al caso di falsificazione/contraffazione
del tagliando/certificato assicurativo sarà opportuno attendere
qualche pronuncia della Cassazione e seguire le disposizioni delle locali
Procure della Repubblica.
Modifiche
procedure assicurative
•
è prevista la verifica delle riparazioni dei danni subiti per
ottenere il risarcimento con l’obbligo da parte del risarcito di girare
la fattura all’assicurazione
•
libertà nella scelta delle imprese di autoriparazione
•
limite alla discrezionalità nella definizione del danno biologico
da parte dei magistrati, con un tetto del 20 per cento
•
costituzione banca dati dei sinistri presso l’Isvap
•
obbligo per le compagnie di pubblicizzare anche attraverso internet
le condizioni e tariffe assicurative
•
viene poi fissato un importante principio per gli automobilisti "migliori".
In pratica è stato fissato il principio della uguaglianza delle
tariffe su tutto il territorio nazionale per la classe di merito di
massimo sconto senza più differenze legate alla territorialità
Energia
•
sono previsti incentivi per incrementare l’utilizzo del metano e del
Gpl (in pratica per l’acquisto di veicoli alimentati a metano o a Gpl
in cambio di altri veicoli)
Gli
articoli di legge di interesse
Art.22
- (Disposizioni per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli
a motore)
1. L’articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e’ sostituito
dal seguente:
"Art. 12-bis. - 1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità
delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un’adeguata informazione
agli utenti, le imprese che esercitano il ramo dell’assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti rendono pubblici i premi e le condizioni
generali e speciali di polizza praticati nel territorio della Repubblica.
2. I premi praticati su determinazione di ciascuna impresa di assicurazione
agli assicurati inseriti nella classe di merito di massimo sconto nell’ultimo
biennio sono uniformi sull’intero territorio nazionale.
3. La pubblicità dei premi e delle condizioni di polizza di cui
al comma 1 e’ attuata presso ogni punto di vendita dell’impresa, nonché
mediante siti Internet che permettono agli utenti di calcolare premi
e prendere visione delle condizioni di polizza per autoveicoli, motoveicoli,
ciclomotori e natanti da assicurare.
4.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge
28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai sensi della presente
legge è inviata a mezzo fax o raccomandata almeno trenta giorni
prima della data di scadenza indicata nella polizza.
5.
L’erroneità o l’incompletezza nell’adempimento degli obblighi
di cui ai commi 1 e 2 comportano l’irrogazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.600 a 10.300 euro. In caso di omissione o ritardo superiore
a trenta giorni la sanzione e’ raddoppiata".
2. I primi due periodi dell’articolo 2, comma 2, della legge 5 marzo
2001, n. 57, sono soppressi.
3.
All’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 12-bis
della citata legge n. 990 del 1969, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, si provvede entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art.
24 - Modifica dell’articolo 642 del codice penale)
1. L’articolo 642 del codice penale e’ sostituito dal seguente:
"Art.
642. - (Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione
fraudolenta della propria persona). - Chiunque, al fine di conseguire
per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque
un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge,
disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica
o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione
di un contratto di assicurazione e’ punito con la reclusione da sei
mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto
cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della
lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non
accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi
di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue
l’intento la pena e’ aumentata. Si procede a querela di parte. Le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto e’ commesso
all’estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua
attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile
a querela della persona offesa".
Art.
25 - (Modifica alla legge 24 dicembre 1969, n. 990)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, è inserito il seguente:
"1-bis.
Ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 1, nella formazione
delle tariffe le imprese calcolano distintamente i premi puri ed i caricamenti
in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed
estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili,
le imprese possono fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato.
Qualora l’ISVAP accerti l’elusione dell’obbligo a contrarre attuata,
con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie
di assicurati, si applica una sanzione pecuniaria pari al 3 per cento
dei premi per responsabilità civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli risultanti dall’ultimo bilancio approvato,
con un minimo di 1 milione di euro e fino ad un massimo di 5 milioni
di euro. In caso di reiterata elusione dell’obbligo a contrarre, l’autorizzazione
ad esercitare l’assicurazione della responsabilità civile per
i danni causati dalla circolazione dei veicoli può essere revocata".
Art.
28 - (Misure per incrementare l’utilizzo del metano e del GPL in autotrazione)
1.
Per le finalità previste dall’articolo 1 del decreto-legge 25
settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1997, n. 403, concernente la concessione di contributi per
la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa, in
aggiunta a quella prevista dall’articolo 145, comma 6, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004, da destinare alla concessione di contributi per l’acquisto
di autoveicoli alimentati a metano o a GPL, di motocicli e ciclomotori
elettrici, di biciclette a pedalata assistita, nonché per l’installazione,
sui veicoli a benzina esistenti, di un impianto di alimentazione a metano
o a GPL, in conformità delle definizioni adottate con decreto
del Ministro dell’ambiente 5 aprile 2001,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 117 del 22 maggio 2001.2. All’onere derivante dall’attuazione del
comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003
e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero delle attività produttive.
Art.
37 - (Modifica alla legge 28 dicembre 2001, n. 448)
1. All’articolo 49, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d)
attribuire all’autorità’ amministrativa il potere di disporre,
anche d’ufficio, la distruzione della merce contraffatta sequestrata
nelle vendite abusive su aree pubbliche, decorso il termine di tre mesi
dalla data di effettuazione del sequestro, salva la conservazione di
campioni da utilizzarsi a fini giudiziari e ferma restando la possibilità
degli interessati di proporre opposizione avverso tale provvedimento,
nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni, e prevedendo che il termine per
ricorrere decorra dalla data di notificazione del provvedimento che
dispone la distruzione della merce sequestrata o, comunque, da quella
della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale" .
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