Con
proprio parere del 1 febbraio 2006, l’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, pur condividendo il meccanismo del risarcimento diretto, ha chiesto la
riformulazione della disciplina del risarcimento diretto in attuazione dell’art.
150 del Codice delle
Assicurazioni, così come sottoposto nello schema proposto al
Consiglio di Stato.
Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato
Decisione del 01/02/2006
DISCIPLINA DEL RISARCIMENTO DIRETTO DEI DANNI DERIVANTI DALLA
CIRCOLAZIONE STRADALE
1. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito
Autorità), nell’esercizio dei compiti ad essa assegnati dall’articolo 22 della
legge n. 287 del 10 ottobre 1990, intende formulare alcune osservazioni in
merito allo schema di Decreto del Presidente della Repubblica relativo alla
"Disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione
stradale, in attuazione dell’articolo 150 del codice delle assicurazioni private
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n, 209".
2. Come
emerge dalle segnalazioni sul Riassetto normativo delle disposizioni vigenti
in materia di assicurazioni1 [Cfr. AS301 e AS309, "Riassetto normativo
delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni – Codice delle
assicurazioni private", in Boll. nn. 22/2005 e 28/2005.], l’Autorità ha
auspicato e poi salutato con favore l’introduzione di una procedura di
indennizzo diretto nel mercato dell’assicurazione RCAuto, in quanto stimolo
adeguato verso un assetto maggiormente concorrenziale di tale importante mercato
assicurativo. Infatti, un sistema di indennizzo diretto permette l’instaurazione
di un rapporto diretto tra l’impresa di assicurazione ed il proprio cliente con
l’auspicabile conseguente riduzione delle spese legali e di condotte
opportunistiche; ciò crea le condizioni per un più ampio confronto competitivo
tra gli operatori del settore che dovrebbe consentire un contenimento dei costi
dei risarcimenti, con effetti positivi sulla riduzione dei premi di polizza a
beneficio dei consumatori.
L’Autorità ritiene che l’applicazione integrale
di un sistema di indennizzo diretto fondato su regole semplici incentrate sui
principi di efficienza e concorrenza delle condotte, possa stimolare un più
ampio grado di concorrenza fra le imprese assicurative e soprattutto la
riduzione del costo delle polizze.
A questo proposito, l’Autorità, nella
segnalazione inviata il 28 luglio 2005 ha espresso le
proprie perplessità circa un intervento regolatorio di portata eccessivamente
ampia, idoneo ad ostacolare l’individuazione del miglior assetto di mercato, nel
rispetto dei principi di efficienza, concorrenza e proporzionalità più volte
richiamati.
3. In quest’ottica, suscita forti perplessità l’attuale
formulazione dell’articolo 13 dello schema di decreto laddove interviene a
disciplinare l’organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto.
L’articolo in questione infatti prevede la costituzione di uno o più consorzi
fra le imprese, cui spetta "l’organizzazione e gestione del sistema del
risarcimento diretto", anche con riferimento alla definizione di "regole
di cooperazione tecnica" per il funzionamento del sistema, nonché
all’individuazione di "parametri tecnici ed economici" per la regolazione
dei rapporti economici.
4. In primo luogo, l’Autorità ritiene che, per
dar seguito a quanto indicato nell’articolo 150 del Codice, il decreto del
Ministero delle Attività Produttive non esiga l’individuazione di un artificioso
strumento giuridico per la gestione del sistema del risarcimento diretto, quale
un consorzio costituito dalle imprese di assicurazione, considerando che la
regolazione e gestione del sistema di risarcimento diretto possono ben
realizzarsi con una mera convenzione che fissi i criteri necessari al
funzionamento del sistema.
Diversamente, la previsione di un’organizzazione
stabile ed articolata, quale quella del consorzio, ove normalmente le imprese
esprimono anche loro rappresentanti nei vari organi gestionali, individua una
sede nella quale è facile condividere ed assumere decisioni comuni, le quali
possono orientare e finanche vincolare le imprese consorziate su aspetti non
strettamente necessari al funzionamento del risarcimento diretto. Non a caso,
consequenzialmente alla scelta del consorzio, l’articolo 13, comma 3, dello
schema di decreto prevede che "le imprese di assicurazioni partecipanti sono
tenute all’osservanza delle deliberazioni assunte dagli organi societari in base
alla loro competenza statutaria".
5. Una palese contrarietà con la
disciplina a tutela della concorrenza sembra poi discendere dall’ampiezza delle
attività che l’articolo 13 dello schema di decreto demanda a tali consorzi.
In linea di principio, l’Autorità ritiene che le forme di cooperazione
ammissibili fra imprese assicurative concorrenti necessarie al funzionamento di
un sistema di risarcimento diretto dovrebbero riferirsi esclusivamente, da una
parte, all’applicazione di meccanismi procedurali e di accertamento della
responsabilità, e dall’altra, alla definizione dei meccanismi di regolazione dei
rapporti economici fra le imprese improntati alla valorizzazione dell’efficienza
di ciascuna impresa.
Non sembra invece necessaria ed appare anzi contrastante
con le regole di concorrenza la circostanza che, nell’ambito del sistema di
gestione del risarcimento diretto, vengano disciplinate altre attività che
possano incidere in modo diretto o indiretto sulla fase della liquidazione dei
danni posta in essere dalle imprese; fase che, nel sistema dell’indennizzo
diretto, deve essere lasciata alla completa autonomia delle singole imprese.
Si ricorda, in proposito, che i costi dei sinistri rivestono un ruolo
estremamente rilevante nell’ambito delle dinamiche concorrenziali del mercato RC
Auto, rappresentando una delle principali componenti nella determinazione dei
margini di redditività delle imprese e del livello dei premi, e che proprio su
tale variabile l’Autorità ha recentemente accertato un’intesa restrittiva della
concorrenza posta in essere dall’associazione di categoria2 [Cfr. al riguardo
il provvedimento dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato n. 14926
(I 626)- TARIFFE DEI PERITI ASSICURATIVI, del 30 novembre 2005, in Bollettino
n.48/2005.
].
6. Alla luce del principio appena esposto,
l’articolo 13, comma 5, n. 2, nel prevedere che "i consorzi determinano
preventivamente le regole di cooperazione tecnica necessarie per il
funzionamento del sistema del risarcimento diretto" risulta una palese
superfetazione.
Andrebbe, invece, esplicitato che l’ambito di cooperazione
non deve oltrepassare quanto strettamente necessario all’individuazione della
responsabilità in virtù di un semplice confronto bilaterale tra le due imprese
interessate e di norme di natura prettamente procedurale che consentano di far
funzionare il sistema.
In tale prospettiva, il sistema dei pagamenti può
essere regolato in virtù della usuale modalità compensatoria del conto corrente.
Ciò al fine di evitare che regole concernenti, ad esempio, le modalità da
seguire e i parametri cui riferirsi nella compilazione delle perizie, siano
determinate di concerto fra le imprese nell’ambito della gestione del
risarcimento diretto.
7. Analoghe se non più forti perplessità si
rilevano con riferimento alle previsioni contenute nell’articolo 13, comma 5, n.
3, relativo alla regolazione dei rapporti economici, laddove si dispone che al
fine del conguaglio i consorzi individuino "parametri tecnici ed economici
che tengono conto di criteri di efficienza nella gestione, dei costi medi
aziendali e del numero dei risarcimenti effettuati".
L’Autorità ha già
avuto modo di sottolineare come un ruolo centrale per il funzionamento
efficiente del sistema di risarcimento diretto sia assunto dai meccanismi di
regolazione economica dei rapporti fra le imprese che, in sede di previsione di
sistemi di rivalsa presso la compagnia del responsabile, devono permettere a
ciascuna impresa di beneficiare dell’efficienza derivante dalla gestione dei
sinistri dei propri assicurati, stimolando in tal modo un confronto competitivo
sui costi.
In questa prospettiva, infatti, il sistema di regolazione
economica non deve individuare i parametri tecnici ed economici per la
misurazione dell’efficienza delle imprese, ma esclusivamente limitarsi ad
individuare un meccanismo contabile di regolazione economica che incentivi la
ricerca dell’efficienza e il contenimento dei costi da parte delle singole
imprese. Pertanto, andrebbe escluso che, nell’ambito del sistema del
risarcimento diretto, possano essere definiti o condivisi parametri tecnici o
economici relativi all’attività di risarcimento dei danni svolta da parte delle
imprese.
8. Con riferimento più specificamente al richiamo ai "costi medi
aziendali", si rileva che quanto indicato nella norma in esame si traduce
nella indicazione di impostare il calcolo dei conguagli sui costi medi di
risarcimento sostenuti dalle singole imprese, effettuando così una scelta non
necessaria e foriera di condotte collusive. Infatti, l’adozione di un sistema di
conguagli basato sui costi medi delle singole imprese implica la conoscenza
reciproca tra le imprese di una variabile concorrenzialmente rilevante, quale è
il costo dei sinistri, conducendo ad un’artificiale trasparenza del mercato
idonea a ridurre l’incertezza che deve caratterizzare la competizione tra
operatori3 [Cfr. al riguardo i provvedimenti dell’Autorità Granante della
Concorrenza e del Mercato n. 8546 ( I377 ) RC AUTO, del 28 luglio
2000,
in Bollettino n. 30/2000, e 14926 (I 626)- TARIFFE DEI
PERITI ASSICURATIVI, del 30 novembre 2005, in Bollettino
n.48/2005.].
Per individuare un efficiente sistema di regolazione dei
rapporti economici, inoltre, è sufficiente prevedere il semplice riferimento al
costo medio di mercato definito ex ante di contenuto forfetario, come nel
sistema francese, se non addirittura l’assenza di compensazioni economiche, come
risulta dalla prassi adottata con successo in altri paesi4 [Cfr. IC19,
Indagine Conoscitiva sul settore assicurazione autoveicoli, pag. 188 e ss.].
9. In termini più generali, sotto il profilo della tutela della
concorrenza assume primaria rilevanza evitare che il Decreto preveda o consenta
forme di cooperazione fra le imprese che, da una parte, non appaiono necessarie
per il funzionamento di un sistema di indennizzo diretto, dall’altra,
comportando il coordinamento e la conoscenza reciproca di rilevanti variabili
concorrenziali, appaiono idonee ad attenuare o ridurre il processo competitivo
che tale sistema di risarcimento diretto dovrebbe invece stimolare ed
assicurare.
10. Meritano, inoltre, di essere evidenziate alcune ulteriori
disposizioni che appaiono limitare la sfera di protezione dei consumatori a
vantaggio delle imprese assicurative. Va infatti ricordato che la procedura di
risarcimento diretto prevista dall’articolo 149 del codice assume valenza
obbligatoria, da assolvere puntualmente prima di poter proporre l’azione civile,
e, quindi, pone degli specifici oneri procedurali sui danneggiati come sulle
imprese di assicurazione.
Si tratta pertanto di una fase delicata, nella
quale è necessario garantire una situazione di equilibrio fra le parti per
assicurare sia la piena efficacia della procedura che la più ampia tutela dei
danneggiati.
Sotto questo profilo, alcune disposizioni dello schema di
decreto non paiono del tutto rispettose di tale equilibrio, ponendo i
danneggiati in una posizione di possibile debolezza nei riguardi delle imprese
assicurative.
11. Si osserva, infatti, che il decreto non detta una
specifica disciplina delle ipotesi in cui un sinistro non ricada nella procedura
di risarcimento diretto (articolo 11, comma 1), o dei motivi che possono
impedire di formulare l’offerta di risarcimento del danno (articolo 8, comma 1),
aspetti che restano indeterminati e quindi lasciati alla possibile
discrezionalità delle imprese, così come non è prevista alcuna "sanzione" nel
caso di diniego di offerta non adeguatamente motivato.
A fronte
dell’obbligatorietà di tale procedura, e quindi degli oneri e del ritardo che
essa comporta per la proponibilità dell’azione di risarcimento da parte dei
danneggiati, appare opportuno circoscrivere in modo puntuale e preciso le
ipotesi in cui il sinistro non ricada nella procedura diretta, così come
vigilare e sanzionare la corretta e tempestiva applicazione della procedura da
parte delle imprese.
12. In proposito, va poi rilevato che nell’ambito
della procedura di risarcimento diretto non può escludersi l’adozione di
comportamenti opportunistici da parte delle imprese assicuratrici in merito alla
selezione dei sinistri, ad esempio attraverso la formulazione di offerte di
risarcimento non congrue per alcune tipologie di sinistri quando ciò comporti
uno svantaggio economico nella fase della compensazione con l’impresa del
responsabile, e, quindi, in una parziale inefficacia della procedura
diretta.
Al fine di assicurare la massima applicazione della procedura di
risarcimento diretto, andrebbero quindi previste specifiche misure che
penalizzino tali condotte opportunistiche, rendendole non convenienti sotto il
profilo economico.
In questa prospettiva, già rileva la previsione
dell’articolo 149, comma 6, del codice, che prevede che, in caso di impedimento
o mancato accordo sul risarcimento diretto, anche l’azione civile vada proposta
nei confronti della propria impresa assicuratrice. Al fine di valorizzare tale
previsione e di incentivare ancor più le imprese ad un’efficiente liquidazione
dei danni che minimizzino le azioni di risarcimento, ci si potrebbe spingere
fino a prevedere che i sistemi di regolazione economica non si riferiscano anche
ai costi sostenuti da ciascuna impresa nell’ambito di tali giudizi.
In altri
termini, è importante prevedere un incentivo economico idoneo a controbilanciare
eventuali comportamenti opportunistici delle imprese così da indurre ciascuna di
esse a gestire in modo tempestivo ed efficiente tutti i sinistri che ricadono
nella procedura di risarcimento diretto, con indubbio vantaggio per i
consumatori danneggiati nonché del complessivo funzionamento del sistema
liquidativo e quindi, in ultima analisi, dell’intero mercato assicurativo.
13. Sempre con riferimento a preservare un corretto equilibrio fra
imprese e consumatori danneggiati nella procedura di risarcimento diretto,
sembra improprio quanto dispone l’articolo 11, comma 3, dello schema di decreto,
nel prevedere che i termini della procedura stragiudiziale ordinaria prevista
dall’articolo 148, da attivare nel caso di inapplicabilità della procedura di
risarcimento diretto, decorrano dal momento del ricevimento della richiesta di
risarcimento trasmessa da parte della impresa del danneggiato all’impresa del
responsabile.
In tal modo è evidente che si possono dilatare
significativamente i tempi della procedura stragiudiziale per inerzia o
inefficienza non attribuibile al consumatore danneggiato.
Quindi anche a tale
riguardo, andrebbe individuato un termine complessivo certo di attivazione
dell’impresa del danneggiante entro il quale il danneggiato potrà comunque adire
il giudice ordinario, ad esempio sommando un termine di 15 giorni ai termini
previsti dagli artt. 145 e 148.
14. Troppo severa appare anche la
prevista interruzione dei termini per la formulazione dell’offerta, prevista
dall’articolo 7 comma 2, dello schema di decreto, nel caso di richiesta
incompleta da parte degli assicurati danneggiati, in quanto comporta un
ingiustificato allungamento del termine per proporre l’azione di risarcimento
del danno da parte dei danneggiati, creando per le imprese assicurative un
incentivo ad un utilizzo improprio di tale strumento interruttivo.
Dal
momento che spetta anche all’impresa assicuratrice fornire assistenza
informativa e tecnica ai consumatori per il corretto funzionamento della
procedura del risarcimento diretto (articolo 9), sembra opportuno prevedere
solamente un allungamento dei termini (pari ad esempio a 15 giorni), in modo da
indurre le imprese stesse ad attivarsi tempestivamente in caso di dati mancanti
e comunque ad adoperarsi per assicurare la velocità della citata procedura.
15. Alla luce delle precedenti osservazioni l’Autorità auspica,
pertanto, un’ampia riformulazione della Disciplina del risarcimento diretto in
attuazione dell’articolo 150 del codice, nel senso di prevedere esplicitamente
regole che non permettano un coordinamento non necessario fra le imprese su
aspetti competitivamente rilevanti e attinenti l’autonomia dei singoli
operatori, di modo che l’introduzione di una procedura obbligatoria di
risarcimento diretto determini gli auspicati effetti di contenimento
tariffario.
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
In sostanza, l’Antitrust ravvisa nel predetto schema diverse criticità, così riassumibili.
Consentire alle compagnie assicuratrici di costituire consorzi, in forma stabile ed articolata, ove le stesse possano, anzi debbano, scambiarsi informazioni sui costi medi e modalità di gestione dei sinistri e liquidazione dei danni è assolutamente in contrasto con i principi e le regole di concorrenza che dovrebbero essere alla base del risarcimento diretto. E’ ovvio, infatti, che in questo modo vi sarebbe una “standardizzazione” nelle liquidazione dei danni e si verrebbe a creare una sorta di cartello ove le compagnie assicuratrici potrebbero applicare metodologie univoche e preventivamente concordate. Secondo il garante il sistema di regolazione economica deve limitarsi ad individuare un meccanismo contabile di regolazione economica, escludendo qualsiasi parametro tecnico. Nell’ambito della cooperazione fra imprese, al più, vi potrà essere un confronto bilaterale al fine d’individuare le responsabilità. Infatti, se come previsto dall’art.13 il sistema dei conguagli deve essere basato sui costi medi delle singole imprese, ciò implicherà la conoscenza reciproca di una variabile concorrenziale “conducendo ad una artificiale trasparenza del mercato idonea a ridurre l’incertezza che deve caratterizzare la competenza tra operatori”. Il sostanza, il meccanismo del risarcimento diretto dovrà evitare che sia consentito alle imprese qualsiasi forma di cooperazione e conoscenza reciproca di qualsiasi variabile concorrenziale.
Innanzitutto, l’autorità garante ricorda come il meccanismo del risarcimento diretto sia obbligatorio e non facoltativo, o demandato all’autonomia negoziale, come aveva erroneamente sostenuto il Consiglio di Stato nel proprio parere. Ciò pone dei specifici adempimento procedurali a carico dei danneggiati riducendone così la sfera di protezione e creando uno squilibrio con la compagnia assicuratrice. In primo luogo lo schema lascia alla mera discrezionalità della assicurazione le ipotesi e i motivi in base ai quali non formulare l’offerta risarcitoria. Inoltre i tempi concessi dall’art.7 dello schema alla compagnia, la quale ha la facoltà di chiedere non meglio precisate integrazioni entro trenta giorni al danneggiato, e dall’art. 8, allungano a dismisura i termini per la proponibilità dell’azione. Ciò, sottolinea l’antitrust, favorirà l’adozione di comportamenti opportunistici, da parte delle imprese assicuratrici, per i quali si dovrebbe prevedere una sanzione ben precisa. Secondo il garante al fine di preservare un corretto equilibrio fra il danneggiato (impropriamente definito dal garante “consumatore”) e la compagnia, andrebbe modificato l’art. 11, comma 3, dello schema di decreto laddove prevede che i termini della procedura stragiudiziale ordinaria previsti dall’art. 148 del Codice decorrano dal momento del ricevimento della richiesta di risarcimento trasmessa da parte dell’impresa del danneggiato all’impresa del responsabile. Anche questa norma, così come impostata, consente di dilatare ingiustificatamente i termini per adire l’autorità giudiziaria ordinaria, a tutto vantaggio delle imprese. Andrebbe, altresì, modificato anche l’art. 7 poiché consente alla compagnia, in caso di richiesta incompleta da parte del danneggiato, di far decorrere nuovamente i termini per la liquidazione con una semplice richiesta d’integrazione.
L’antitrust, nel parere che riportiamo nella sua interezza, conclude chiedendo “un’ampia riformulazione” dello schema di D.P.R..
(Altalex, 9 febbraio 2006. Nota di Fabio Quadri)