Gare d’auto clandestine sanzioni più pesanti
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La
trasgressione che si manifesta in varie forme, spesso vede nell’auto
uno degli strumenti preferiti per provare emozioni forti. Emozioni che
spesso possono trasformarsi in tragedia. Le strade, specie nelle ore
notturne e nel fine settimana diventano il luogo dove si consumano le
trasgressioni più folli (guidare sotto l’effeto di alcool
e droga, saltare i semafori rossi, percorrere contro mano le carreggiate,
gareggiare in velocità, etc.). Uno dei fenomeni che negli ultimi
anni si è diffuso sono state le gare clandestine d’auto,
che purtroppo hanno provocato diverse vittime non solo tra coloro che
gareggiavano ma anche tra ignari automobilisti che percorrevano normalmente
e prudentemente la strada. Vi sono gare organizzate in cui vengono scommessi
soldi, ma sono solo una piccola parte: molte avvengono tra ragazzi che
non si conoscono su un rettilineo qualsiasi di una città qualsiasi.
Ragazzi normali, spinti a comportarsi in questo modo dalla noia, dalla
voglia di primeggiare e da una droga, l’adrenalina. Il fenomeno ha assunto
una diffusione tale che è divenuto un vero e proprio pericolo
sociale. Sulle pressioni delle Forze dell’Ordine e delle Associazioni,
tra cui Sicurstrada, il Legislatore si è attivato per tentare
di frenare le corse clandestine. La legge 22 marzo 2001, n. 85 ha attribuito
al Governo la delega per la revisione del Codice della Strada, in modo
da inasprire le sanzioni per chi promuove od organizza corse in gara
o competizioni in velocità sulle strade pubbliche e sulle aree
pubbliche urbane ed extraurbane, in assenza di apposita autorizzazione,
o alle stesse partecipa. In forza di questa legge delega, è stato
emanato il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, che, ha previsto,
all’art. 2 e all’art. 8, due nuovi reati, di competenza del Tribunale,
connessi all’organizzazione e alla partecipazione a gare in velocità
con veicoli a motore non autorizzate. Il problema è così
sentito a livello istituzionale che l’entrata in vigore della nuova
normativa, originariamente fissata per il 1 gennaio 2003, è stata
anticipata al 7 agosto 2002, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge
1 agosto 2002. n. 168. Le nuove norme vanno a modificare solo le competizioni
sportive motoristiche su strada (ricordiamo che le gare in autodromo
non subiscono, invece, variazioni e pertanto ad esse si applicano le
regole esistenti) e la prima novità introdotta è quella,
che l’art. 2 del D.Lgs., che ha modificato l’art. 9 del Codice della
Strada, ha previsto nuove competenze per il rilascio dell’autorizzazione
all’effettuazione di gare con veicoli a motore su strade ed aree pubbliche.
L’autorizzazione non è più rilasciata dal Prefetto,
bensì, sentite le Federazioni nazionali sportive competenti e
dandone tempestiva informazione all’autorità di pubblica sicurezza,
dalla Regione e dalle Province autonome di Trento e Bolzano
per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale, dalla
Regione per le strade regionali, dalle Province per le
strade provinciali, dai Comuni per le strade comunali. I promotori
devono richiedere l’autorizzazione almeno 15 giorni prima della manifestazione,
se la competenza è del comune, e almeno 30 giorni prima, negli
altri casi, e possono essere concesse previo nulla osta dell’ente proprietario
della strada. Il
reato previsto dall’art. 141, comma 9
* Segretario Generale Sicurstrada |