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Circolari 10/02/2006

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Applicazione del D.M. 10 maggio 2005 n. 121 recante l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.

Circolare Prot. 461 del 08/02/2006
Si fa seguito alla circolare N3/2100 del 4 novembre 2005 relativa all’applicazione del D.M. 10 maggio 2005 n. 121 recante l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.
Al riguardo sono pervenuti presso quest’Ufficio ulteriori quesiti e richieste di chiarimenti che rendono necessaria un’integrazione alla lettera circolare succitata.

• Il comma 6 dell’articolo 10 della Legge n.647/96 abrogato dall’ articolo 66, comma 2 del Decreto Legislativo 171/05 recitava: “ (…) coloro che sono in possesso dei titoli professionali marittimi e dei titoli professionali della navigazione interna, per i servizi di coperta, di cui rispettivamente agli articoli 123 e 134 del codice della navigazione, possono comandare o condurre imbarcazioni da diporto, adibite al noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti per ciascun titolo”.
Alla luce di ciò, l’articolo 14, comma 2 del D.M. n. 121/05 va applicato anche a coloro che, in possesso di titolo professionale, dimostrino di aver condotto imbarcazioni da diporto, adibite al noleggio, anteriormente alla data di entrata in vigore del citato Decreto Ministeriale (20 luglio 2005).

• La circolare N3/2100 del 4 novembre 2005 relativa all’applicazione del D.M. 10 maggio 2005 n. 121 permette all’allievo ufficiale di navigazione (o di macchina) del diporto, diplomato presso un istituto nautico o un istituto tecnico professionale specifico, di computare nel periodo di addestramento a bordo “anche gli eventuali periodi di tirocinio o di crociere addestrative complementari al corso di studi se effettuati su imbarcazioni da diporto o navi da diporto”.

Tale possibilità è rivolta agli Istituti scolastici che, nella propria autonomia, organizzano periodi addestrativi a bordo di unità da diporto.
I periodi di addestramento si svolgono sotto la responsabilità didattica dell’Istituto.
Al termine di tale attività, il responsabile dell’Istituto rilascia allo studente un attestato, dove è indicata la durata del periodo addestrativo.
Il possesso di tale attestato consente all’Ufficio marittimo di trascrivere la navigazione effettuata sul libretto di navigazione o sul foglio provvisorio di navigazione.

• Parimenti con quanto indicato per la frequenza del corso radar, i nove mesi di navigazione richiesti quale requisito per l’ammissione all’esame per il rilascio del certificato di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS) potranno essere effettuati anche su unità non destinate al traffico.

• In merito al rilascio della patente nautica a coloro che sono in possesso di titolo professionale marittimo, uniformemente a quanto rappresentato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto con nota n. 02/01/06/4804 del 18 gennaio 2006, si reputano requisiti sufficienti la validità del libretto di navigazione e, se l’interessato è iscritto alle matricole di prima categoria, la visita biennale in corso di validità. Tali requisiti sono adeguati al conseguimento di un’abilitazione “non professionale” del diporto.

• Gli esami per Ufficiale di navigazione e per Ufficiale di macchina del diporto, in applicazione dell’articolo 14, comma 1 del D.M. 10 maggio 2005 n. 121, si svolgeranno, com’è noto, sui programmi di esame di aspirante comandante di lungo corso e aspirante capitano di macchina, tenendo conto del percorso formativo del singolo candidato e della specificità del titolo professionale che andrà ad acquisire.


IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo Provinciali

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Venerdì, 10 Febbraio 2006
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