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Obbligo di stipula di contratti assicurativi (art.1 c.101-111)

È stato previsto che tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia tenute a iscriversi al registro delle imprese debbano stipulare entro il 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali causati da eventi catastrofali che si verifichino sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni); in caso di inadempimento di tale obbligo verrà pregiudicata l’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione dei suddetti eventi e qualora sia accertata la violazione o l’elusione di tale obbligo (incluso il rinnovo dell’assicurazione) l’IVASS potrà irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 mila a 500 mila euro. Oltre a prevedere alcune specificità del contratto di assicurazione è stata introdotta la possibilità che il MEF e il MIMIT stabiliscano attraverso un decreto ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione in esame, incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo, nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi.

>Il testo in Gazzetta


 


 

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Martedì, 16 Gennaio 2024
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