(Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 26/07/2016 n. 15395)
In caso di morte non istantanea, agli eredi spetta il risarcimento del danno biologico terminale. Non rileva la coscienza della gravità delle lesioni e il danno va liquidato secondo le tabelle, maggiorate equitativamente. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, con l'ordinanza 26 luglio 2016 n. 15395.
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29/Agosto/2016