La fauna selvatica, disciplinata dalla legge n. 157/1992, in caso di danni a terzi vede come legittimata passiva della richiesta risarcitoria la Regione. La norma applicabile è l'art. 2052 c.c. come ribadito dalla Cassazione
Gli animali selvatici sono oggetto di diversi provvedimenti normativi. La prima legge di riferimento è la n. 157/1992 che contiene le "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio."...