La Cassazione ha confermato che la presenza di una data certa nel contratto di trasporto è un requisito di efficacia per stabilire la decorrenza dei suoi effetti, ma la certezza alla data può essere dedotta anche da elementi esterni al contratto, come lo scambio di mail, che provino l'avvenuta stipulazione e la collochino in un preciso intervallo temporale
Oggi ci occupiamo della cosiddetta “data certa” nel contratto di trasporto merci su strada. Si tratta dell’art. 6, d.lgs. n. 286 del 2005, poi modificato dal d.lgs. n. 214 del 2008. L’articolo recita: «Il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato, di regola, in forma scritta e, comunque, con data certa per ...
10/Aprile/2024