(G.U. n. 144 del 24 giugno 2014)
All'articolo 330, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, dopo le parole: "laurea in ingegneria" sono inserite le seguenti: "nonchè da un rappresentante designato delle Associazioni di persone con invalidità esperto in materia. La partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo gratuito".