(GU n. 212 del 12 settembre 2014)
Art. 1
Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi
all'autorita' giudiziaria
1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non e' stata assunta in decisione,