Martedì 29 Aprile 2025
area riservata
ASAPS.it su
(GU n. 257 del 3 novembre 2016)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica dell'articolo 603-bis del codice penale 1. L'articolo 603-bis del codice penale e' sostituito dal seguente: «Art. 603-bis. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
Condividi
03/Novembre/2016
Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK
Pagine: 1
torna indietro
Visualizza Privacy e Cookie Policy completa

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla privacy e cookies policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.


Rifiuta tutto
Accetta tutto