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1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l'attivita' giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonche' agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria.
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13/Aprile/1988
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