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(GU n. 185 del 9 agosto 1997)
Visto l’art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n.360, ove è previsto che nel provvedimento di autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizioni di eccezionalità può essere imposto un servizio di scorta della polizia stradale o di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Atteso che nello stesso articolo 10, al comma 9, è data facoltà alla polizia stradale, nel caso in cui nel provvedimento di autorizzazione sia prescritta la scorta da parte della stessa, di autorizzare l’impresa ad avvalersi della scorta tecnica. Visto l'art. 16 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, che stabilisce i casi in cui l’ente che rilascia il provvedimento di autorizzazione prescrive la scorta di polizia o la scorta tecnica.
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18/Luglio/1997
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