(GU n. 257 del 3 novembre 2016)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica dell'articolo 603-bis del codice penale
1. L'articolo 603-bis del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 603-bis. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: