Lunedì 30 Dicembre 2024
area riservata
ASAPS.it su

TRASPORTO COSE IN CONTO PROPRIO
Violazioni delle prescrizioni e dei limiti propri della licenza
- Artt. 46, commi 1 e 2, L. 298/1974 e 83, comma 6, CdS -
Ufficio Studi ASAPS

Per quanto riguarda il trasporto di cose in conto proprio con licenza, le ipotesi sanzionatorie riscontrabili su strada sono le seguenti:

a)    trainava un rimorchio/semirimorchio appartenente ad altra impresa (v. l’art. 32/2° comma della legge n. 298/1974). Un’eccezione a tale principio generale è prevista, tuttavia, dalle particolari disposizioni che disciplinano il «trasporto combinato in conto proprio» fra Stati membri dell’UE o aderenti all’accordo sullo SEE (v. il successivo riferimento operativo n. 2). Nel caso di trasporti di cose per conto di terzi, invece, è ammessa la possibilità di formare complessi veicolari misti, purché i relativi componenti (comunque immatricolati per «uso di terzi») siano di proprietà o nella disponibilità di differenti imprese regolarmente iscritte nell’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (ed anche nel REN se operano con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t., o con complessi formati da questi veicoli): si tratta del cosiddetto «trazionismo», attività che è ammessa nel solo settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi (v. l’art. 41/3° comma della legge n. 298/1974). Per «trazionismo» si intende l’autotrasporto «eseguito da una unità viaggiante composta di trattore di proprietà del vettore e semirimorchio di proprietà altrui» (v. la sentenza n. 16582 del 25 novembre 2002 della Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro)...

>Leggi la scheda

 


 

SOSTIENI LA RACCOLTA DATI DELL'OSSERVATORIO ASAPS PER LA SICUREZZA STRADALE,
SOSTIENI LA VOCE LIBERA DELL'INFORMAZIONE SULLA SINISTROSITA' SULLE STRADE
CON LA TUA DONAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE

 

 

 

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

 

Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook

 

Clicca qui per seguire la nostra pagina Instagram

 

Giovedì, 22 Febbraio 2024
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK