TRASPORTO COSE IN CONTO PROPRIO
Violazioni delle prescrizioni e dei limiti propri della licenza
- Artt. 46, commi 1 e 2, L. 298/1974 e 83, comma 6, CdS -
Ufficio Studi ASAPS
Per quanto riguarda il trasporto di cose in conto proprio con licenza, le ipotesi sanzionatorie riscontrabili su strada sono le seguenti:
a) trainava un rimorchio/semirimorchio appartenente ad altra impresa (v. l’art. 32/2° comma della legge n. 298/1974). Un’eccezione a tale principio generale è prevista, tuttavia, dalle particolari disposizioni che disciplinano il «trasporto combinato in conto proprio» fra Stati membri dell’UE o aderenti all’accordo sullo SEE (v. il successivo riferimento operativo n. 2). Nel caso di trasporti di cose per conto di terzi, invece, è ammessa la possibilità di formare complessi veicolari misti, purché i relativi componenti (comunque immatricolati per «uso di terzi») siano di proprietà o nella disponibilità di differenti imprese regolarmente iscritte nell’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (ed anche nel REN se operano con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t., o con complessi formati da questi veicoli): si tratta del cosiddetto «trazionismo», attività che è ammessa nel solo settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi (v. l’art. 41/3° comma della legge n. 298/1974). Per «trazionismo» si intende l’autotrasporto «eseguito da una unità viaggiante composta di trattore di proprietà del vettore e semirimorchio di proprietà altrui» (v. la sentenza n. 16582 del 25 novembre 2002 della Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro)...
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