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Corte di Cassazione 09/02/2024

La Cassazione conferma trattarsi il reato di manomissione del cronotachigrafo
da trasportoeuropa.it

La questione della rilevanza penale della manomissione del cronotachigrafo torna in primo piano con la sentenza della Corte di Cassazione numero 46444 del 17 novembre 2023. Nel testo, i giudici affermano che in questo caso il datore di lavoro commette il reato di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche, a prescindere dalla messa in circolazione del mezzo. La sentenza nasce da una condanna nei confronti del titolare di un’impresa di autotrasporto per il reato previsto dall’articolo 437 del Codice Penale, perché riconosciuto colpevole di avere manomesso il cronotachigrafo di un automezzo condotto da un dipendente.

I legali del trasportatore hanno presentato ricorso alla Cassazione, sostenendo che “l’illecito amministrativo previsto dal Codice della Strada avrebbe dei caratteri di specialità rispetto alla fattispecie penale prevista dall’articolo 437 del Codice Penale e pertanto, considerato che i fatti sono sovrapponibili sotto il profilo naturalistico, alla manomissione del cronotachigrafo dovrebbe applicarsi la disciplina di cui all’articolo 9 della Legge numero 689/1981”.

Secondo la Cassazione, invece tra i due articoli – quello del Codice Penale e quello del Codice della Strada - non vi è la coincidenza strutturale che costituisce il presupposto dell’applicazione del criterio della specialità sancito dagli articoli numero 15 del Codice Penale e numero 9 della legge numero 689/1981. Va ricordato che questi articoli stabiliscono che quando uno stesso fatto è punito sia da una disposizione penale, sia da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la “disposizione speciale”, ossia quella più specifica e meno di portata generale.

La Corte di Cassazione afferma che il bene giuridico tutelato è differente oltre che differente è la natura strutturale delle due fattispecie, sia soggettivamente (dolo per il reato, anche colpa per l’illecito amministrativo), sia oggettivamente (la condotta per il reato non presuppone la messa alla guida del mezzo, mentre l’illecito sì) tra il reato e l’illecito amministrativo. Quindi ritiene sussistere nel caso in esame il reato e non l’illecito amministrativo.

Nella sentenza, i giudici precisano che “non sussiste alcun rapporto di specialità tra la disposizione di cui all’articolo 179, comma 2 del Codice della Strada e quella di cui all’articolo 437 del Codice Penale, in quanto è diverso, non solo e non tanto il bene giuridico tutelato da ognuna - rispettivamente costituiti dalla sicurezza della circolazione stradale (comprensiva di quella degli utenti terzi, diversi da colui che circoli alla guida del veicolo col cronotachigrafo manomesso) e dalla sicurezza dei lavoratori (e dunque in primis dello stesso autore della violazione, se conducente del veicolo) - quanto, soprattutto, è la stessa natura strutturale delle due fattispecie ad essere differente, sia sotto l’ aspetto soggettivo che oggettivo”.

Il reato di cui all’ articolo 437 del Codice Penale è un delitto di pericolo punito a titolo di dolo, mentre la violazione dell’articolo 179 del Codice della Strada è un illecito amministrativo sanzionato indifferentemente a titolo di dolo o colpa, tanto che il conducente è sanzionato per avere circolato alla guida di un veicolo con cronotachigrafo alterato sul solo presupposto della rappresentabilità colposa della relativa manomissione, anche se l’alterazione dello strumento è stata realizzata da un altro soggetto.

La condotta sanzionata dall’articolo 179 del Codice della Strada non presuppone, dunque, che l’autore della violazione, consistente nella circolazione alla guida di un veicolo con cronotachigrafo alterato, coincida necessariamente con l’autore della condotta incriminata dall’articolo 437 del Codice Penale, ossia col soggetto responsabile dell’alterazione, che ben potrebbe essere diverso (e identificarsi, ad esempio, nel datore di lavoro o nel proprietario del veicolo che sia diverso dal conducente).

“La condotta di rimozione, alterazione o danneggiamento dello strumento, concretamente idonea a mettere in pericolo la sicurezza del lavoro, punita a titolo di delitto di pericolo dal Codice penale, inoltre, prescinde dal fatto materiale costituito dalla messa in circolazione del mezzo ed è pertanto configurabile anche prima e a prescindere dalla messa in circolazione del veicolo”. Di qui la conferma della condanna dell’imprenditore che si riferisce al solo datore di lavoro, persona diversa dal lavoratore che era alla guida del mezzo..

Avvocato Maria Cristina Bruni
da trasportoeuropa.it

 

 


 

 

 

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