LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea,visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano [1], in particolare l’articolo 32, paragrafo 1, considerando quanto segue: [1]Il regolamento (CE) n. 1774/2002 (1) dispone una revisione completa della normativa comunitaria in tema di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, compresa l’introduzione di una serie di severe prescrizioni. Esso dispone altresì l’adozione di opportune misure transitorie. [2]Considerando il carattere rigoroso di tali prescrizioni, il regolamento (CE) n. 813/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio relative alla raccolta, al trasporto e all’eliminazione di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano [2], ha concesso una deroga agli Stati membri per consentire loro di autorizzare gli operatori ad applicare fino al 31 dicembre 2005 le norme nazionali in tema di raccolta, trasporto ed eliminazione di prodotti alimentari di origine animale non più destinati al consumo umano. Gli Stati membri hanno chiesto di prolungare ulteriormente la deroga in modo da evitare di perturbare gli scambi commerciali. Risulta quindi opportuno prolungare la deroga. [3]La direttiva 1999/31/CE del Consiglio (2), del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti [3], definisce le condizioni per ottenere i permessi per le discariche e per ammettere i rifiuti nelle varie categorie di discariche. È di conseguenza opportuno applicare le misure di cui alla direttiva summenzionata qualora l’autorità competente ritenga che i prodotti alimentari non più destinati al consumo umano non costituiscono un rischio per la salute pubblica e degli animali una volta smaltiti in una discarica. [4]Alcuni prodotti alimentari non più destinati al consumo umano quali il pane, la pasta, i prodotti di pasticceria e simili non costituiscono un rischio vero e proprio per la salute pubblica o degli animali, sempre che non siano entrati in contatto con materie prime di origine animale quali carne cruda, prodotti della pesca crudi, uova crude e latte crudo. In casi simili è opportuno consentire all’autorità competente di autorizzare l’impiego dei prodotti alimentari non più destinati al consumo umano come materie prime per mangimi, sempre che detta autorità abbia accertato che tale pratica non costituisca un rischio per la salute pubblica o degli animali. All’autorità competente va altresì consentito di autorizzarne l’impiego per altri scopi (p. es. come materiale da concime) oppure il loro trattamento o smaltimento in altro modo, per esempio in impianti di produzione di biogas o di compostaggio non riconosciuti a norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1). [5]La Commissione è invitata a chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare sui possibili rischi insiti nel trasformare l’attuale deroga prorogata in provvedimenti di esecuzione a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1). [6]Per prevenire rischi per la salute pubblica e degli animali, occorre mantenere adeguati sistemi di controllo negli Stati membri durante il periodo di applicazione delle misure transitorie. [7]Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Deroga in materia di raccolta, trasporto, trattamento, utilizzo ed eliminazione dei prodotti alimentari non più destinati al consumo umano 1. In deroga all’articolo 6, paragrafo 2, e all’articolo 7 nonché ai capitoli da I a III e ai capitoli da V a VIII dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), gli Stati membri possono autorizzare la raccolta, il trasporto, il trattamento, l’utilizzo e l’eliminazione dei prodotti alimentari non più destinati al consumo umano di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), di detto regolamento ("prodotti alimentari non più destinati al consumo umano"), a norma degli articoli 2 e 3 del presente regolamento, a condizione che: a) non siano entrati in contatto con nessun sottoprodotto di origine animale di cui agli articoli 4 e 5 e alle lettere da a) ad e) e da g) a k) dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1) o con altre materie prime di origine animale; b) ciò non costituisca un rischio per la salute pubblica o degli animali. 2. La deroga di cui al primo paragrafo non si applica alle materie prime di origine animale. Articolo 2 Raccolta e trasporto Gli Stati membri possono autorizzare la raccolta e il trasporto di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano a condizione che la persona che li consegna o li trasporta: a) garantisca che i prodotti alimentari non più destinati al consumo umano vengano consegnati e trasportati in un impianto o in un altro sito autorizzato di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1) oppure in un impianto, in un altro sito o in una discarica di cui all’articolo 3 del presente regolamento; e b) tenga un registro delle partite per almeno due anni dalla data della consegna o del trasporto in modo da poterli dimostrare e, su richiesta, lo metta a disposizione dell’autorità competente. Articolo 3 Trattamento, utilizzo ed eliminazione Gli Stati membri possono autorizzare che i prodotti alimentari non più destinati al consumo umano: a)vengano eliminati come rifiuti mediante sotterramento in una discarica ammessa a norma della direttiva 1999/31/CE (2); b)vengano trattati in sistemi alternativi autorizzati a condizioni tali da minimizzare il rischio per la salute pubblica e degli animali, purché siano rispettate le seguenti condizioni: i) i materiali risultanti vanno avviati allo smaltimento in un impianto di incenerimento o di coincenerimento a norma della direttiva 2000/76/CE [1] oppure in una discarica a norma della direttiva 1999/31/CE (2); e ii) i materiali risultanti non vanno utilizzati come materie prime per mangimi o come fertilizzanti organici o ammendanti; oppure c)vengano utilizzati nei mangimi senza subire ulteriori trattamenti o impiegati per altri scopi senza subire ulteriori trattamenti sempre che detti prodotti alimentari non più destinati al consumo umano non siano entrati in contatto con materie prime di origine animale e l’autorità competente ritenga che detto impiego non costituisca un rischio per la salute pubblica o degli animali. Articolo 4 Misure di controllo L’autorità competente adotta i provvedimenti necessari per controllare che gli operatori osservino il presente regolamento. Articolo 5 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica dal 1° gennaio 2006 al 31 luglio 2007. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2006. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione [1]GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione (GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10). [2]GU L 117 del 13.5.2003, pag. 22. [3]GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). |
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