Autovelox: indispensabile la presenza degli agenti accertatori. La seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha emesso una nuova sentenza in materia di autovelox – photored, la n. 23301 del 2005. La questione riguarda il tema, già affrontato, della necessità del rilevamento dell’infrazione attraverso la presenza anche di agenti accertatori nel luogo in cui l’infrazione stessa è stata commessa. La pronuncia è conforme alle decisioni già prese sul tema dalla medesima sezione seconda. Infatti, ritiene sempre indispensabile la contestazione immediata, a meno che la situazione non renda di fatto impossibile procedervi (cfr. ns. articolo di sabato 25 giugno 2005, relativo alla sentenza Cass civ., sez. II n.8837-05). Tale indirizzo si pone in contrasto con quello risultante dalle pronunce della sezione prima civile, al quale aveva evidentemente fatto riferimento il giudice di primo grado, respingendo l’opposizione nel caso in esame, in cui la sanzione era stata elevata per aver il conducente attraversato un incrocio con luce semaforica rossa. Il giudice di prime cure aveva, secondo la Corte, diligentemente respinto l’opposizione dell’interessato, facendo riferimento a quella giurisprudenza che ha più volte “ritenuto non necessaria la contestazione immediata della violazione, e che l’art. 384 del regolamento di attuazione del Codice della strada elenca, a titolo esemplificativo, tra i casi in cui è consentita la contestazione successiva, quello di attraversamento del semaforo con luce rossa”. Tuttavia, la Corte, sezione seconda civile, ha invece deciso per l’annullamento della sanzione, considerando, per l’ipotesi in contestazione, che “le pur pregevoli argomentazioni svolte prescindono però da emergenze che impongono una valutazione diversa: in primo luogo, se vero che in alcune sentenze questa Corte ha ritenuto ammissibile la contestazione non immediata della infrazione, pure tanto ha fatto legando tale differimento a precise condizioni, particolarmente specificate in tema di rilevamento a mezzo autovelox di eccesso di velocità (cfr. Cass. 4.5.3005, no 9222; 17.3.2005, no 5861, ed altre), condizioni che non ricorrono nel diverso caso di attraversamento di incrocio con luce semaforica rossa, che, anzi, lascerebbe presupporre una velocità non elevata; in secondo luogo, l’assenza non occasionale di agenti operanti sul posto non appare affatto consona all’utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico né appare superabile alla luce del disposto dell’art. 384”. Del resto, argomenta la Corte, la legge in astratto impone come regola generale la contestazione immediata. LEGGI LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE SULL’AUTOVELOX | |
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