Previdenza integrativa art. 208 CdS e Polizia Locale: nuovo parere sez. reg. Puglia Corte dei Conti sull'assoggettabilità al limite dell'ammontare complessivo delle spese del personale
a cura Ufficio Studi ASAPS
Una amministrazione comunale ha presentato richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003, tesa a conoscere l’assoggettamento o meno dei proventi derivanti da violazioni del codice della strada agli attuali vincoli in tema di trattamento economico accessorio. La corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per la Puglia, avuto riguardo, da un lato, alla natura della spesa in esame (previdenziale e non retributiva) e, dall’altro, alla riconosciuta «sostanziale continuità teleologica esistente tra i diversi tetti di spesa» previsti nel tempo dal legislatore con riferimento al trattamento economico accessorio del personale delle PP.AA., ha risposto al quesito del comune sostenendo che l’utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni al codice della strada per misure di assistenza e previdenza per il personale di polizia provinciale e municipale, ex art. 208, comma 4, lett. c), del d.lgs. n. 285/1992, non è assoggettato al limite dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, attualmente contemplato dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.
>In allegato il parere n. 22/2024/PAR sez. reg. Puglia
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