Mercoledì 17 Luglio 2024
area riservata
ASAPS.it su

A cura di Alessandro Zampedri*
ASAPS INFORMA - Nel quadro del regolamento (UE) n. 165/2014, tutti i sigilli dei tachigrafi intelligenti (smart1 e/o smart2) apposti dagli installatori, officine o costruttori di veicoli, devono riportare il marchio particolare assegnato al centro tecnico autorizzato. Non è sufficiente la sola presenza del numero di identificazione unico del sigillo - GIURISPRUDENZA - Sentenza n. 1344/2023 del Giudice di Pace di Padova (PD)

NOTA IMPORTANTE: Recentemente il Giudice di Pace di Padova (PD) con sentenza n. 1344/2023 pubblicata il 04/03/2024 (allegata) ha chiarito finalmente come il requisito 402) dell'Allegato 1C del Regolamento (UE) n. 2016/799, nella parte in cui testualmente recita "I sigilli devono avere uno spazio libero in cui gli installatori, le officine o i costruttori di veicoli autorizzati possono aggiungere un marchio speciale in conformità all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014", il verbo "possono" che apparentemente sembra attribuire una semplice facoltà, va coordinato con il richiamo all'art. 22 del Regolamento (UE) n. 165/14, il quale prevede "l'installatore, l'officina o il costruttore di veicoli autorizzato appone un marchio particolare sui sigilli apposti e inoltre, inserisce i dati elettronici di sicurezza che consentono i controlli di autenticazione..." ...

>Leggi l'articolo


SOSTIENI LA RACCOLTA DATI DELL'OSSERVATORIO ASAPS PER LA SICUREZZA STRADALE,
SOSTIENI LA VOCE LIBERA DELL'INFORMAZIONE SULLA SINISTROSITA' SULLE STRADE
CON LA TUA DONAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE

 

 

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

 

Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook

 

Clicca qui per seguire la nostra pagina Instagram

 

Lunedì, 18 Marzo 2024
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK