A cura di Alessandro Zampedri*
ASAPS INFORMA - Nel quadro del regolamento (UE) n. 165/2014, tutti i sigilli dei tachigrafi intelligenti (smart1 e/o smart2) apposti dagli installatori, officine o costruttori di veicoli, devono riportare il marchio particolare assegnato al centro tecnico autorizzato. Non è sufficiente la sola presenza del numero di identificazione unico del sigillo - GIURISPRUDENZA - Sentenza n. 1344/2023 del Giudice di Pace di Padova (PD)
NOTA IMPORTANTE: Recentemente il Giudice di Pace di Padova (PD) con sentenza n. 1344/2023 pubblicata il 04/03/2024 (allegata) ha chiarito finalmente come il requisito 402) dell'Allegato 1C del Regolamento (UE) n. 2016/799, nella parte in cui testualmente recita "I sigilli devono avere uno spazio libero in cui gli installatori, le officine o i costruttori di veicoli autorizzati possono aggiungere un marchio speciale in conformità all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014", il verbo "possono" che apparentemente sembra attribuire una semplice facoltà, va coordinato con il richiamo all'art. 22 del Regolamento (UE) n. 165/14, il quale prevede "l'installatore, l'officina o il costruttore di veicoli autorizzato appone un marchio particolare sui sigilli apposti e inoltre, inserisce i dati elettronici di sicurezza che consentono i controlli di autenticazione..." ...
>Leggi l'articolo
|
Clicca qui per iscriverti al nostro canale TelegramClicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per seguire la nostra pagina Instagram
|