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Corte di Cassazione 15/02/2006

Giurisprudenza di legittimità - CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - COMPETENZA - SUCCESSIONI DI LEGGI NEL TEMPO - NORMATIVA APPLICABILE - DATA DEL COMMESSO REATO - IRRILEVANZA - MOMENTO DI ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE - RILEVANZA

Cass. Pen., sez. unite, 31 gennaio 2006, n. 3821
Giurisprudenza di legittimità
Corte di Cassazione Penale
Sezione Unite, 31 gennaio 2006, n. 3821

CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - COMPETENZA - SUCCESSIONI DI LEGGI NEL TEMPO - NORMATIVA APPLICABILE - DATA DEL COMMESSO REATO - IRRILEVANZA - MOMENTO DI ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE - RILEVANZA

La competenza per materia per il reato di guida in stato di ebbrezza commesso in data anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, conv. nella legge 1° agosto 2003, n. 214, deve essere determinata, in assenza di una norma transitoria, con riferimento al momento in cui viene emesso il decreto di citazione a giudizio, perché solo col promovimento dell’azione penale si configura in capo al giudice l’obbligo di ius dicere.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28 settembre 2004, il Giudice di pace di Firenze dichiarò non doversi procedere nei confronti di TIMOFTE ILIE in ordine alla contravvenzione di cui all’articolo 186 del codice della strada (guida in stato di ebbrezza, commessa in Firenze il 22 febbraio 2003) perché il reato era estinto per oblazione.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze deducendo la violazione del secondo comma dell’articolo 186 del codice della strada, nel testo modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, numero 151, convertito nella legge 1° agosto 2003, numero 214.

Il ricorrente, nel contestare globalmente la decisione impugnata, afferma in particolare che l’articolo 5 del decreto legge da ultimo menzionato ha reintrodotto la pena dell’arresto per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza; e sostiene che conseguentemente il giudice di pace “in difetto di norma transitoria in relazione all’intervenuta modifica della competenza e in applicazione dei principi generali in materia processuale, avrebbe dovuto spogliarsi del processo, iniziato in epoca successiva all’entrata in vigore del decreto legge”, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze.

Il ricorso venne assegnato alla quarta sezione penale di questa Corte, la quale – con ordinanza del 28 settembre 2005 – lo rimise alle Sezioni unite, evidenziando un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla seguente questione: se la competenza per materia per il reato di guida in stato di ebbrezza debba essere determinata sulla base della normativa in vigore al momento in cui viene emesso il decreto di citazione a giudizio, ovvero assuma rilievo, a tal fine, la disciplina vigente al momento di consumazione del reato.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

1. La questione di diritto portata all’esame di queste Sezioni unite ha effettivamente dato luogo a un contrasto giurisprudenziale.

Secondo alcune decisioni, infatti, “in applicazione del principio tempus regit actum che governa la successione nel tempo delle norme processuali, la competenza per materia in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza va determinata sulla base della normativa in vigore al momento in cui il pubblico ministero esercita l’azione penale e la competenza così determinata rimane ferma in forza dell’ulteriore principio della perpetuatio jurisdictionis, anche in caso di sopravvenuta modifica della normativa, a meno che la nuova legge non introduca una specifica disciplina transitoria” (cfr.: Cass. pen., Sez. I, 2 marzo 2005, confl. di comp. in proc. Norcini, RV 231844; conformi: Cass. pen., Sez. I, 6 luglio 2005, confl. comp. in proc. Mezzalana, RV 231845; Cass. pen., sez. IV, 17 settembre 2004, numero 49304, PM in proc. Dalla Vista; Cass. pen., sez. IV, 14 ottobre 2004, numero 47917, PG in proc. Favaro).

Mentre secondo altre decisioni, “in virtù del principio tempus regit actum che governa la successione nel tempo delle norme processuali la competenza per materia in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, commesso prima dell’entrata in vigore del decreto legge 151/2003, appartiene alla competenza del giudice di pace, perché competente al momento in cui il fatto è stato commesso. Una volta radicata, la competenza rimane ferma in base al principio della perpetuatio jurisdictionis, a nulla rilevando che una legge successiva l’abbia modificata a meno che non venga introdotta una disciplina derogatoria” (cfr.: Cass. pen., Sez. I, 16 giugno 2004, confl. comp. in proc. Murtas, RV 228854; conformi : Cass. pen., Sez. IV, 29 settembre 2004, numero 46541, PG in proc. Simeoni; Cass. pen., Sez. IV, 21 settembre 2005, numero 39399, Napolitano).

Ebbene, tra i due indirizzi giurisprudenziali su indicati queste Sezioni unite ritengono che sia corretto il primo, per le ragioni che saranno tra breve chiarite.

2. La successione delle leggi nel tempo è regolata dall’articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo il quale “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.

Tale norma sancisce l’efficacia immediata della nuova disciplina legislativa, prevedendone al contempo la irretroattività, in omaggio a quella fondamentale esigenza della vita sociale, secondo cui la fede e la sicurezza nella stabilità dei rapporti non dovrebbero essere minacciate dal timore che una legge successiva possa turbare le situazioni giuridiche formatesi validamente.

E però, la retroattività non costituisce un limite di carattere costituzionale per il legislatore, come si desume chiaramente dall’articolo 25, comma 2, della Costituzione, che la vieta solo per le norme penali che prevedono nuove fattispecie incriminatici o che aggravano quelle esistenti.

Alla regola stabilita dall’articolo 11 delle preleggi non si sottraggono le disposizioni del diritto processuale penale, salvo che il legislatore non abbia previsto apposite norme transitorie, atte a regolare il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina.

Tuttavia la regola suddetta - condensata con riferimento alla materia processuale nel brocardo latino tempus regit actum – pur essendo universalmente riconosciuta, è di difficile applicazione quando deve essere riferita a situazioni che non si esauriscono in un determinato momento, ma perdurano nel tempo: con la conseguenza che in siffatte ipotesi si creano dubbi interpretativi, non sempre di facile soluzione.

3. Quanto sopra premesso, si osserva che il decreto legge 27 giugno 2003, numero 151, convertito nella legge 1° agosto 2003, numero 214, ha modificato l’articolo 186 del codice della strada inasprendo la sanzione per chi guida in stato di ebbrezza e disponendo contestualmente che “per l’irrogazione della pena è competente il tribunale”.

E però, il legislatore non ha previsto alcuna norma transitoria, atta a stabilire se la competenza a giudicare in ordine alle violazioni dell’articolo 186 del codice della strada, commesse in data anteriore a quella dell’entrata in vigore del decreto legge su indicato, spetti al giudice di pace ovvero al tribunale: perciò -

come è pacificamente ammesso da tutti – nella fattispecie occorre applicare i principi generali di cui all’articolo 11 delle disposizione sulla legge in generale e in particolare quello sintetizzato nel già citato brocardo tempus regit actum.

Tuttavia tale principio – come si è prima cennato - non è di agevole applicazione; e anzi la sua portata è da tempo oggetto di accese discussioni, concernenti la corretta definizione dei concetti di tempus e di actus, come del resto dimostra il contrasto giurisprudenziale all’esame di queste Sezioni unite.

4. E’ bene precisare, prima di affrontare il tema centrale di tale contrasto, che esso non riguarda le ipotesi di violazioni dell’articolo 186 del codice della strada per le quali sia stato emesso il decreto di citazione a giudizio innanzi al giudice di pace in data anteriore a quella della entrata in vigore della nuova normativa, pur se tale giudizio non sia stato definito prima di quella data.

Infatti, i sostenitori di entrambe le tesi in esame sono d’accordo nell’affermare che in tale caso la competenza a giudicare appartiene comunque al giudice di pace: ovviamente le ragioni addotte per giungere a questa conclusione sono profondamente diverse, dato che per i fautori della tesi qui respinta, la suddetta competenza deve in ogni caso essere determinata con riferimento alla data di commissione del reato; mentre per i sostenitori della tesi giuridica accolta da queste Sezioni unite, la competenza per materia del giudice di pace discende dalla circostanza che una volta correttamente radicata, essa rimane comunque ferma – in assenza di norme transitorie - in base al principio della perpetuatio jurisdictionis.

Il contrasto giurisprudenziale riguarda, dunque, solo l’ipotesi in cui la violazione dell’articolo 186 del codice della strada sia stata commessa durante la vigenza della vecchia normativa e il decreto di citazione sia stato emesso in data posteriore alla data dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge.

5. Ma in tale ipotesi, ad avviso delle Sezioni unite di questa Corte, non si può dubitare che la competenza a giudicare sia del tribunale.

A tale conclusione si perviene constatando che, secondo una antichissima tradizione giuridica, in materia di diritto processuale penale vige la regola secondo cui le leggi giudiziarie entrano senz’altro in vigore alla scadenza del termine generale o particolare decorrente dalla loro pubblicazione e investono immediatamente tutti i procedimenti nuovi o in corso, essendo indifferente che i relativi reati siano stati commessi vigente questa o quella normativa processuale.

Tale principio è stato, peraltro, sempre recepito dal legislatore italiano, tanto che nella Relazione al Re sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale del 1930, il Guardasigilli Rocco affermava testualmente: “Ho accolto, nell’articolo 65, il principio generale, unanimemente riconosciuto dalla scienza, e già adottato in occasione della pubblicazione del codice del 1913, per il quale la nuova legge processuale si applica immediatamente a tutti i procedimenti penali in corso, in qualunque tempo sia stato commesso il reato per cui si procede. La legge processuale, invero, non si applica al reato, ma al procedimento, il quale non è un fatto passato, ma presente o futuro, e però il predetto principio non viola il precetto della non-retroattività della legge”.

Il principio, del resto, era stato accolto anche dalle disposizioni transitorie dei codici di procedura penale del 1889 e del 1913, nonché dall’articolo 16 delle disposizioni di attuazione della legge 18 giugno 1955, numero 17, il quale stabiliva che le norme da essa previste “si applicano a tutti i procedimenti e gli affari penali in corso all’entrata in vigore della legge stessa, in qualunque stato e grado si trovino, se non sia diversamente stabilito”.

Ma anche le disposizioni transitorie del codice di procedura penale vigente hanno seguito, nel senso sopra precisato, la regola posta dal brocardo tempus regit actum (cfr.: articolo 258, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, numero 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale); e anzi, per derogare - proprio in tema di competenza - a quella regola, il legislatore del 1988 ha dovuto formulare un’apposita norma, con cui ha stabilito in via eccezionale che “ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio le disposizioni del codice si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso” (cfr.: articolo 259, comma 1, del menzionato decreto legislativo numero 271 del 1989).

6. E però, i fautori della tesi giuridica che vorrebbe ancorare la competenza per materia del giudice di pace al momento della violazione dell’articolo 186 del codice della strada sostengono che dovrebbe essere proprio la data della commissione di quel reato a determinare la scelta dell’organo giudicante; e che aderendo alla tesi contraria si finirebbe con il violare sia il principio di irretroattività della legge, stabilito dall’articolo 11 delle disposizioni della legge in generale, sia il principio della precostituzione del giudice, che trova il suo fondamento nell’articolo 25, comma 1, della Costituzione.

Sennonché, entrambe le obiezioni sono infondate.

La prima perché – come è stato affermato, oltre che nella citata relazione del Guardasigilli, anche da autorevole dottrina - la legge processuale non contempla i reati e non “dispone” rispetto a questi, ma provvede soltanto per l’avvenire, cioè per tutti i procedimenti e per tutti gli atti processuali da compiersi nel momento in cui entra in vigore, salve le eccezioni stabilite dalla legge medesima.

Con la conseguenza che è erroneo parlare di retroattività delle leggi processuali allorquando esse vengono applicate a fatti commessi prima della loro entrata in vigore: tale pretesa retroattività si riferisce infatti ai reati, e cioè a cosa in ordine alla quale la legge processuale non dispone; mentre le norme sono irretroattive rispetto ai procedimenti e agli atti processuali, che costituiscono il vero oggetto delle loro disposizioni.

La seconda obiezione, sulla violazione del principio di precostituzione del giudice, è invece infondata perché l’articolo 25, comma 1, della Costituzione, il quale stabilisce che “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”, non contiene ai fini della determinazione dell’organo competente a giudicare una esplicita individuazione del punto di riferimento temporale al quale ancorarsi; così che non solo non è illegittimo, ma è addirittura ragionevole e corretto considerare che tale momento deve coincidere non con quello della commissione del fatto penalmente illecito, ma con il momento dell’avvio del processo, e quindi nell’ipotesi concreta, con il giorno dell’emissione del decreto di citazione a giudizio innanzi al giudice di pace.

Del resto, a sostegno della tesi qui accolta si è affermato che solo attraverso il promovimento dell’azione penale si configura in capo al giudice un vero e proprio obbligo di ius dicere; e si è aggiunto che cristallizzare la normativa sulla competenza al momento dell’avvio del processo evita il pregiudizievole effetto di mantenere sine die la possibilità che nuovi giudizi si celebrino davanti a giudici individuati sulla base delle norme anteriori, ormai abrogate.

Ma è stata la stessa Corte costituzionale, dopo una prima giurisprudenza di segno contrario, a convalidare la correttezza di tale tesi, dichiarando – con sentenza 5 maggio 1967, numero 56 - infondata la questione di costituzionalità relativa alla legittimità dell’articolo 9 del D.P.R. 31 dicembre 1963, numero 2105, recante “modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari”.

In quella decisione, i giudici della Consulta hanno testualmente affermato che “il precetto costituzionale enunciato nel primo comma dell’articolo 25 tutela una esigenza fondamentalmente unitaria: quella, cioè, che la competenza degli organi giudiziari, al fine di una rigorosa garanzia della loro imparzialità, venga sottratta ad ogni possibilità di arbitrio. La illegittima sottrazione della regiudicanda al giudice naturale precostituito si verifica, perciò, tutte le volte in cui il giudice venga designato a posteriori in relazione ad una determinata controversia o direttamente dal legislatore in via di eccezione singolare alle regole generali ovvero attraverso atti di altri soggetti, ai quali la legge attribuisca tale potere al di là dei limiti che la riserva impone. Il principio costituzionale viene rispettato, invece, quando la legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri in base ai quali deve essere individuato il giudice competente: in questo caso, infatti, lo spostamento della competenza dall’uno all’altro ufficio giudiziario non avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una determinata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento - e, dunque, della designazione di un nuovo giudice ‘naturale’ - che il legislatore, nell’esercizio del suo insindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente”.

E una decisa conferma a tale indirizzo è venuta, sempre ad opera dei giudici della Consulta, dal giudizio sulla legittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge 14 ottobre 1974, numero 497, e degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legge 10 gennaio 1975, numero 2, convertito nella legge 8 marzo 1975, numero 48, che avevano spostato dalla corte di assise al tribunale la competenza per i delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata e sequestro di persona a scopo di rapina e di estorsione.

Infatti, con sentenza 8 aprile 1976, numero 72, la Corte costituzionale, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti quelle norme processuali, richiamandosi testualmente alle argomentazioni già sviluppate nella precedente decisione del maggio 1967.

Inoltre, a tali sentenze ne sono seguite numerose altre, nelle quali i giudici della Consulta hanno costantemente ribadito che, nonostante per effetto delle modifiche sopravvenute il giudice venga designato a posteriori rispetto alla data di commissione del reato, il principio espresso dall’articolo 25, comma 1, della Costituzione deve ritenersi comunque osservato allorquando l’organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non già in vista di singole controversie (cfr.: Corte Cost., sentenza 10 dicembre 1981, numero 185; Corte Cost., sentenza 28 maggio 1987, numero 207; Corte Cost., sentenza 12 giugno 1992, numero 269; Corte Cost., sentenza 5 maggio 1993, numero 217; Corte Cost., sentenza 21 aprile 1994, numero 149; Corte Cost., sentenza 6 luglio 1994, numero 280; Corte Cost., sentenza 23 febbraio 1996, numero 42).

7. Infine, si osserva che non può essere accolta la tesi di coloro i quali affermano che “finché si debbono infliggere le vecchie sanzioni, rimane la competenza del giudice di pace, essendo stata quella del tribunale strettamente collegata all’applicazione della nuova pena” (cfr.: Cass. pen., sez. IV, 29 settembre 2004, numero 46541, PG in proc. Simeoni).

Tale assunto si rifà alla giurisprudenza adottata da questa Corte dopo che l’articolo 11 quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1992, numero 356, prevedendo pene più elevate per il delitto di usura, spostò la competenza a giudicare in ordine a quel delitto dal pretore al tribunale; in quell’occasione, infatti, venne stabilito da numerose decisioni che “per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta norma continuavano ad applicarsi, in virtù del disposto dell’articolo 2 del codice penale (che non consente la retroattività a norme sostanziali meno favorevoli per l’imputato di quanto lo fossero quelle precedenti), i precedenti limiti di pena, e, conseguentemente la competenza a conoscere degli stessi continuava a spettare al pretore” (cfr.: Cass. pen., sez. I, 29 aprile 1993, confl. di comp. in proc. Maiello, RV 194240).

Tale giurisprudenza, però, trovava giustificazione – in quelle sentenze – nella circostanza secondo cui alla predetta norma dell’articolo 11 quinquies si doveva “attribuire valore essenzialmente sostanziale ovvero di modificazione della sanzione edittale e non invece di disposizione processuale con precipua funzione regolatrice della competenza” (cfr.: Cass. pen., sez. I, 22 marzo 1995, confl. di comp. in proc. Lopez, RV 201618).

Dunque, la tesi in esame potrebbe avere un fondamento solo se la competenza del tribunale a giudicare in ordine alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza si dovesse trarre esclusivamente dall’aggravamento delle pene e solo se si potesse attribuire alla disposizione di legge che ha modificato l’articolo 186 del codice della strada esclusivamente natura di norma sostanziale.

Ma così non è, giacché nel caso concreto la modifica alla regola processuale non è stata posta indirettamente, attraverso la semplice diversa determinazione della sanzione edittale, ma in maniera autonoma, dato che la norma in questione stabilisce testualmente che “per l’irrogazione della pena è competente il tribunale”.

Conseguentemente – per le ragioni prima chiarite - deve trovare applicazione la nuova disciplina processuale.

8. Concludendo, va enunciato il seguente principio di diritto: la competenza per materia per il reato di guida in stato di ebbrezza commesso in data anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legge 27 giugno 2003, numero 151, convertito nella legge 1° agosto 2003, numero 214, deve essere determinata in riferimento al momento in cui viene emesso il decreto di citazione a giudizio.

E poiché nel caso in esame il suddetto decreto di citazione a giudizio innanzi al Giudice di pace di Firenze venne emesso il 7 novembre 2003, allorché erano già entrate in vigore le nuove disposizioni relative alla diversa competenza dell’organo giudicante, ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in quanto pronunciata da un giudice incompetente per materia, e che gli atti devono essere trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze per l’ulteriore corso.

Resta da aggiungere che il tribunale investito del processo – sempre che nelle more del procedimento il reato non si prescriva - dovrà applicare il precedente e più favorevole trattamento sanzionatorio, proprio del momento consumativo del reato.

PER QUESTI MOTIVI

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze per l’ulteriore corso.
Roma, 17 gennaio 2006
Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2006
Mercoledì, 15 Febbraio 2006
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