Come deve essere valutata la pericolosità della presenza di piante in un’intersezione stradale per applicare l’art. 18 cds?
Ai fini dell'applicazione dell'art. 18 del cds, nel caso di piante all'intersezione, la eventuali valutazioni della pericolosità delle stessa deve essere effettuata dall'agente che effettua il primo sopralluogo oppure deve essere demandata agli uffici preposti dell'ente (Ufficio Traffico, Ufficio Mobilita', ecc) a cui appartiene la strada, (ove si presenta la presunta pericolosità) che hanno maggiore competenza nella valutazione...., poi a secondo delle risultanze l'agente applicherà o meno la sanzione con la relativa sanzione accessoria oppure spetta all'agente che effettua il primo sopralluogo?
Email- Rimini
>Leggi la risposta
|
Clicca qui per iscriverti al nostro canale TelegramClicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per seguire la nostra pagina Instagram
|