di Andrea Girella*
Il porto dell’arma dopo il cd. Decreto Caivano
Premessa - Come noto, il ‘movimento’ dell’arma al di fuori della propria abitazione (inteso come il luogo in cui si svolge la vita familiare) o delle appartenenze di essa (ovvero quei luoghi destinati in modo durevole al servizio od ornamento dell’abitazione), assume la condizione giuridica del porto o del trasporto.
La condotta di «porto», essendo quella più vicina all’«uso», viene considerata rivelatrice di una pericolosità obiettiva particolarmente elevata. Non a caso anche la logica suggerisce che una persona porti con sé l’arma perché ha messo in conto l’eventualità del suo uso...
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da il Centauro n. 264