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Decreti Legge 16/02/2006

Decreto milleproroghe: processo civile, privacy, digitale terrestre, scuola, condono.

Decreto Legge testo coordinato 30.12.2005 n° 273 , G.U. 30.12.2005.

Convertito definitivamente dalla Camera dei Deputati il 7 febbraio 2006 il c.d. "decreto milleproroghe" che definisce e proroga taluni termini previsti da disposizioni legislative.

In particollare il provvedimento rinvia al 1° marzo 2006 le disposizioni modificative del processo civile introdotte dal decreto-legge n. 35/2005 e della legge n. 263/2005.

Sul fronte degli adempimenti previsti in materia di privacy si prevedono le seguenti scadenze:

  • al 31 marzo 2006 del termine per l’adozione delle nuove misure minime di sicurezza (art. 180, 1° co. Codice della Privacy);
  • al 15 maggio 2006 per la redazione del DPS - documento programmatico sulla sicurezza (art. 181, 1° co., lett. a) Codice della Privacy);
  • al 30 giugno 2006 del termine per l’adempimento all’obbligo dell’adozione delle misure di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare sulla base di idonee misure un incremento dei rischi (art. 180, 3° co. Codice della Privacy).

Tra le altre si segnalano inoltre le seguenti proroghe:

  • al 30 giugno 2006 l’affidamento alla Banca nazionale del lavoro della gestione finanziaria provvisoria del Fondo per le attività cinematografiche, al fine di evitare soluzione di continuità nell’erogazione dei finanziamenti e negative ripercussioni al settore ed all’indotto;
  • al 31 dicembre 2006 la privatizzazione, trasformazione e fusione di alcuni enti pubblici; alla medesima data la disciplina per il funzionamento dell’Istituto per la storia del risorgimento italiano;
  • al 31 dicembre 2006 l’adeguamento, da parte delle imprese turistico-ricettive che abbiano presentato richiesta di nulla osta entro il 30 novembre 2004, alle prescrizioni antincendio;
  • per tutto l’anno scolastico 2006-2007 la possibilità di iscrivere alla scuola dell’infanzia bambini e bambine che compiono tre anni entro il 28 febbraio;
  • al 31 dicembre 2006 l’utilizzazione di personale nel programma Socrates da parte dell’INDIRE;
  • al 30 aprile 2006 l’integrazione della documentazione prevista dalla normativa sul condono edilizio ad integrazione della domanda di definizione dell’illecito,in considerazione dei ritardi nell’aggiornamento di taluni catasti regionali;
  • al 30 aprile 2007 la permanenza in carica, nella attuale composizione, del Consiglio nazionale degli studenti universitari;
  • al 31 dicembre 2006 l’obbligo di equipaggiare con strisce retroriflettenti autoveicoli, rimorchi e semirimorchi già in circolazione e adibiti al trasporto di cose o classificati per uso speciale (massa superiore a 3,5 t); al 1° gennaio 2007 l’obbligo per i medesimi veicoli di nuova immatricolazione (ma con massa superiore a 7,5 t) di dotarsi di dispositivi di nebulizzazione dell’acqua in caso di pioggia;
  • entro l’anno 2008 la completa conversione del sistema televisivo su frequenze terrestri dalla tecnica analogica alla tecnica digitale, in sintonia con indirizzi europei in materia;
  • al 31 dicembre 2006 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti
  • al 28 febbraio 2006 l’adeguamento degli impianti di incenerimento e coincenerimento esistenti alle nuove prescrizioni previste dall’Unione europea;
  • al 31 dicembre 2006 le procedure di trasformazione e fusione di enti pubblici, finalizzate a ridurre la spesa e a migliorare efficienza e qualità dei servizi;

Prevista anche una proroga, in coerenza con la decisione della Commissione europea, della determinazione delle modalità di applicazione del credito d’imposta per giovani imprenditori agricoli.

(Altalex, 14 febbraio 2006)



TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n. 273

Testo del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.273 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 30-12-2005), coordinato con il disegno di legge di conversione n. 6323 definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati il 9 febbraio 2006, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative.».

(Testo approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati il 7 febbraio 2006, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono visualizzate in grassetto)

Articolo 1.

(Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche
di competenza dell’ex Agensud)

1. All’articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla gestione delle attività connesse alla definizione delle controversie di cui all’articolo 9-bis del citato decreto legislativo n. 96 del 1993, in corso alla stessa data.

Articolo 1-bis.

(Servizi a domanda individuale).

1. Tra i servizi a domanda individuale di cui agli articoli 172, comma 1, lettera e), e 243, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono compresi quelli inerenti i collegamenti con le centrali operative della Polizia locale degli impianti di allarme collocati presso abitazioni private ed attività produttive e dei servizi.

Articolo 2.

(Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche).

1. All’articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 30 giugno 2006».

Articolo 3.

(Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti).

1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, da ultimo prorogato al 31 dicembre 2005 dall’articolo 15 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006, limitatamente agli enti di cui alla tabella «A» del medesimo decreto legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Il termine per la revisione dello statuto, l’approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano, nonché per il rinnovo dei relativi organi statutari, è prorogato al 31 dicembre 2006.

2-bis. All’articolo 18, comma 3-ter, alinea, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

Articolo 4.

(Mandato dei Consigli della rappresentanza militare).

1. Il mandato dei componenti in carica del consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale in servizio permanente volontario, già prorogato al 15 maggio 2006 dall’articolo 5-quater del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 2004, n. 263, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2006.

Articolo 4-bis.

(Accatastamento di immobili in uso al Ministero della difesa).

1. All’articolo 3, comma 2, della legge 2 aprile 2001, n. 136, le parole: «per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2009».

Articolo 4-ter.

(Differimento di termini in materia fiscale).

1. All’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2006»;

b) al comma 1, lettera b), decimo periodo, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2006» e le parole: «31 ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2006».

Articolo 4-quater.

(Infrastrutture militari e assegnazione di fondi al Ministero della difesa).

1. All’articolo 26, comma 11-quater, alinea, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «non ubicati nelle infrastrutture militari» si intendono riferite agli alloggi non posti al diretto e funzionale servizio di basi, impianti o installazioni militari, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 18 agosto 1978, n. 497.

2. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione del comma 1 sono destinate, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alla riduzione del debito.

3. Al comma 40 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota del predetto importo, pari a 250 milioni di euro, è destinata, per 50 milioni di euro, al rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2 della legge 19 maggio 1975, n. 169; la restante parte, pari a 200 milioni di euro, è assegnata al Ministero della difesa su appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della gestione, sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale di bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti».

Articolo 5.

(Adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive).

1. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive,

previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005.

Articolo 6.

(Iscrizioni alla scuola dell’infanzia).

1. All’articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, le parole: «2003 - 2004, 2004 - 2005 e 2005 - 2006» sono sostituite dalle seguenti: «2003 - 2004, 2004 - 2005, 2005 - 2006 e 2006 - 2007».

Articolo 7.

(Università «Carlo Bo» di Urbino).

1. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci mesi».

Articolo 8.

(Personale docente e non docente universitario).

1. Gli effetti dell’articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già prorogati al 31 dicembre 2005 dall’articolo 10 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2006.

Articolo 9.

(Programma Socrates).

1. L’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, è autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006, per la realizzazione del programma Socrates, del personale di cui all’articolo 11 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306.

Articolo 10.

(Garanzie di sicurezza nel trattamento dei dati personali).

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 180:

1) al comma 1 le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2006»;

2) al comma 3 le parole: «31 marzo 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;

b) all’articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «15 maggio 2006».

Articolo 11.

(Procedure di integrazione della documentazione in materia edilizia).

1. L’integrazione documentale prevista nell’allegato 1, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, può essere effettuata entro il 30 aprile 2006.

Articolo 12.

(Diritto annuale delle Camere di commercio).

1. All’articolo 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: «2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «2004, 2005 e 2006».

Articolo 13.

(Edilizia residenziale pubblica).

1. All’articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «ai sensi dell’articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 30 aprile 1999, n. 136» e le parole: «da ratificare entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da ratificare entro il 31 dicembre 2007».

2. I termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti dagli articoli 11, comma 2, e 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già prorogati al 31 dicembre 2005 dall’articolo 19-quinquies del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2007.

Articolo 14.

(Attività di programmazione da parte di ARCUS S.p.A.).

1. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dopo le parole: «per l’anno 2005» sono inserite le seguenti: «e per l’anno 2006».

Articolo 15.

(Canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale).

1. All’articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 30 giugno 2006».

Articolo 16.

(Permanenza in carica del Consiglio nazionale degli studenti universitari).

1. Il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), rinnovato ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, resta in carica, nella sua attuale composizione, fino al 30 aprile 2007. Gli studenti eletti dal CNSU quali rappresentanti in seno al Consiglio universitario nazionale partecipano alle sedute dello stesso Consiglio con diritto di voto.

Articolo 17.

(Codice della strada).

1. All’articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2-bis, ultimo periodo, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006»;

b) al comma 2-ter il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1o gennaio 2007».

Articolo 18.

(Giurisdizioni).

1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato è scaduto o scade tra il 15 settembre 2005 ed il 31 dicembre 2006, anche per effetto della proroga disposta dall’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, per i quali non sia consentita la proroga di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all’articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell’esercizio delle proprie funzioni fino al 31 dicembre 2006.

2. All’articolo 19, comma 1, n. 3), della legge 27 aprile 1982, n. 186, le parole: «nei primi quindici giorni del mese di gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «nei primi quattro mesi dell’anno».

3. La disposizione di cui alla lettera e) del comma 97 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che è consentita l’assunzione prioritaria degli idonei dell’ultimo concorso a posti di consigliere di Stato espletato entro la data del 31 dicembre 2004.

4. Per le finalità di cui al comma 3 la dotazione organica del Consiglio di Stato è incrementata di una unità a decorrere dal 1o gennaio 2006. Alla relativa spesa si fa fronte mediante l’utilizzo delle risorse recate dall’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

4-bis. All’articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «nove anni».

4-ter. Per assicurare il completamento della redistribuzione territoriale e della razionalizzazione dell’impiego delle risorse umane e strumentali presso gli organi di giustizia tributaria, con l’obiettivo del più spedito conseguimento della definitività dei giudizi necessaria ad assicurare la stabilizzazione delle entrate tributarie connesse agli accertamenti tributari oggetto di contenzioso, in coerenza con le modifiche apportate alla giurisdizione tributaria e alla durata dell’incarico dei singoli componenti degli organi giudicanti, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonché con la riforma del sistema della riscossione, entro il termine previsto dall’articolo 3, comma 8, del medesimo decreto-legge, si provvede alla revisione del numero dei componenti degli organi di giustizia tributaria e delle relative sezioni con l’obiettivo della progressiva concentrazione e contenimento del numero degli stessi rispetto alle consistenze accertate alla data del 31 dicembre 2005, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per consentire l’adeguamento delle sezioni di ciascun organo di giustizia tributaria e dei relativi componenti in funzione del relativo flusso medio dei processi, come previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, si procede alle occorrenti rilevazioni statistiche sulla base dell’andamento di un triennio, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla definizione del processo di cui al primo e al secondo periodo del presente comma è prorogato il termine di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992.

Articolo 19.

(Conversione in tecnica digitale del sistema televisivo su frequenze terrestri).

1. All’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole: «entro l’anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «entro l’anno 2008. A tale fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione».

Articolo 19-bis.

(Deroga al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

1. L’articolo 58, comma 2, del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applica anche in deroga alle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 20.

(Interventi in materia di ammortizzatori sociali).

1. All’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, dopo le parole: «può essere prorogato» sono aggiunte le seguenti: «, sulla base di specifici accordi in sede governativa,» e, nel secondo periodo, le parole: «43 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «63 milioni di euro».

2. All’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall’articolo 6-septies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006» e dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005» sono inserite le seguenti: «e di 45 milioni di euro per il 2006».

2-bis. Le risorse finanziarie per l’anno 2005 previste dall’articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, possono affluire nella speciale evidenza contabile istituita nell’ambito del bilancio dell’INPS fino al 30 giugno 2006.

Articolo 20-bis.

(Modifiche alla legge 14 febbraio 1987, n. 40).

1. Alla legge 14 febbraio 1987, n 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, le parole: «di cui all’articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845» sono sostituite dalle seguenti: «come definite dall’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dalle vigenti normative in materia»;

b) all’articolo 1, comma 2, le parole: «siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo;» sono soppresse;

c) all’articolo 2, comma 1, le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio»;

d) all’articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti criteri e modalità per la determinazione dell’entità dei contributi».

2. Per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è autorizzata per l’anno 2006 la spesa di 13 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 21.

(Reclutamento nell’Arma dei carabinieri).

1. All’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: «per gli anni dal 2001 al 2005» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2001 al 2007».

Articolo 22.

(Incenerimento dei rifiuti).

1. All’articolo 21, commi 1 e 9, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, le parole: «28 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2006».

1-bis. All’articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Per gli impianti la cui funzione principale consiste nella produzione di energia elettrica e che utilizzano come combustibile accessorio prodotti trasformati di categoria 1, 2 e 3 ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, il termine di cui ai commi 1 e 9 è fissato al 28 dicembre 2007».

Articolo 22-bis.

(Conferimento in discarica dei rifiuti).

1. Al comma 9 dell’articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «di tipo A» sono inserite le seguenti: «, di tipo ex 2A e alle discariche per inerti».

Articolo 23.

(Disposizioni in materia di energia e attività produttive).

1. Il termine del periodo transitorio previsto dall’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2007 ed è automaticamente prolungato fino al 31 dicembre 2009 qualora si verifichi almeno una delle condizioni indicate al comma 7 del medesimo articolo 15.

2. I termini di cui al comma 1 possono essere ulteriormente prorogati di un anno, con atto dell’ente locale affidante o concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché la facoltà di riscatto anticipato durante il periodo transitorio, di cui al comma 1, se prevista nell’atto di affidamento o di concessione.

4. I termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale ai sensi dell’articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, oppure, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di approvazione delle risultanze finali dell’intervento.

5. I termini, non ancora scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsti per l’adeguamento alle prescrizioni contenute nei decreti autorizzativi di impianti che generano emissioni in atmosfera sono prorogati di sessanta giorni, decorrenti:

a) dalla «messa in esercizio dell’impianto», intesa come data di avvio delle prime prove di funzionamento del medesimo;

b) dalla «entrata in esercizio dell’impianto», intesa come data successiva al completamento del collaudo, a partire dalla quale l’impianto, nel suo complesso, risulta in funzione nelle condizioni operative definitive, ossia quando, decorsi sei mesi dalla comunicazione di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si prevede il passaggio del rilevamento delle emissioni da base giornaliera a base oraria.

5-bis. I termini scaduti nel 2005 per la presentazione delle domande di liquidazione degli interventi per le finalità di cui all’articolo 103, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogati fino al 31 marzo 2006. Le disponibilità finanziarie per i medesimi interventi che a tale data dovessero risultare ancora non liquidate possono essere destinate alla prosecuzione delle incentivazioni al commercio elettronico con provvedimento del Ministero delle attività produttive da adottare entro il 30 giugno 2006.

Articolo 23-bis.

(Convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese artigiane).

1. Le convenzioni per le concessioni relative alle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi alle imprese artigiane, di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell’originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni.

Articolo 23-ter.

(Convenzione di Parigi per il disarmo chimico).

1. Gli incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 18 novembre 1995, n. 496, e rinnovati ai sensi dell’articolo 25 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si intendono rinnovabili alle rispettive scadenze per ulteriori due anni.

Articolo 23-quater.

(Denunce dei pozzi).

1. All’articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».

Articolo 23-quinquies.

(Differimento di termini e agevolazioni concernenti aree colpite da calamità naturali).

1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, già differiti dal decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26, nonché i termini di cui all’articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 13 aprile 2000, n. 125, e all’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2006.

2. I finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, riammessi alle agevolazioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato regolamento di cui al decreto 10 dicembre 2003, n. 383, beneficiano delle provvidenze di cui agli articoli 4-quinquies, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e 4-bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento di cui al decreto 10 dicembre 2003, n. 383, relativamente ai lavori svolti in economia nonché le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del medesimo regolamento, si applicano anche ai finanziamenti di cui all’articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni. Ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, sono ammesse alle agevolazioni, nel limite della capacità produttiva, anche se prodotte oltre la data del 31 dicembre 2002, le richieste di integrazioni per maggiori spese sostenute entro il periodo di preammortamento.

Articolo 24.

(Termini in materia di assicurazioni).

1. L’efficacia dell’articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, introdotto dall’articolo 353 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, decorre dal 1o gennaio 2007.

Articolo 24-bis.

(Tutela del risparmio).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere b) e c), e comma 3, limitatamente, in quest’ultimo caso, ai prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, si applicano a decorrere dal 18 marzo 2006.

Articolo 25.

(Disposizioni in materia di catasto).

1. Il termine di due anni, da ultimo stabilito con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per l’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 66 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, è prorogato di un anno.

Articolo 26.

(Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura).

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

Articolo 27.

(Disposizioni in materia di Consorzi agrari).

1. All’articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorso il predetto termine, entro trenta giorni il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, provvede alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei Consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa o in amministrazione straordinaria».

2. All’articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni»;

b) dopo le parole: «di liquidazione, valuta», sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali e previo parere della commissione di cui al comma 1-ter,».

3. All’articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: «1-ter. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è istituita una commissione di valutazione delle attività dei consorzi agrari. La commissione è composta da cinque membri, appartenenti alla pubblica amministrazione, senza oneri a carico del bilancio dello Stato».

Articolo 28.

(Personale del Ministero degli affari esteri).

1. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti da impegni internazionali, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005, sono prorogate al 31 dicembre 2006.

Articolo 28-bis.

(Riconoscimento della cittadinanza italiana agli emigrati dai territori attualmente italiani, già austroungarici, e ai loro discendenti).

1. Per le persone di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 2000, n. 379, il termine di cinque anni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 è prorogato di ulteriori cinque anni.

Articolo 29.

(Trasformazione e soppressione di enti pubblici).

1. All’articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

Articolo 30.

(Credito d’imposta per giovani imprenditori agricoli).

1. All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, le parole: «nel limite della somma di 9.921.250 euro per l’anno 2004 e nei limiti della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite della somma di dieci milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2006 al 2010» e le parole: «da emanarsi entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «da emanarsi entro trenta giorni dalla decisione della Commissione europea di approvazione del regime di aiuti di cui al presente comma».

Articolo 31.

(Disposizioni in materia di fiscalità di impresa).

1. I termini per effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono prorogati al 28 febbraio 2006. I termini connessi sono prorogati di dodici mesi.

2. La disposizione di cui al comma 337 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, riferita all’anno finanziario 2006, è specificata nel senso che la stessa si applica al periodo di imposta 2005; conseguentemente il decreto di cui al comma 340 è adottato senza l’acquisizione dell’avviso di cui al primo periodo del medesimo comma.

Articolo 31-bis.

(Differimento di termini in materia di etichettatura).

1. L’efficacia della disposizione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, decorre dal 1o gennaio 2007 e, comunque, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 10 del predetto codice.

Articolo 32.

(Controllo sulla gestione degli enti).

1. Il termine previsto dalle disposizioni vigenti per l’invio ai Ministeri vigilanti dei bilanci degli enti che vi sono tenuti è prorogato di sessanta giorni per gli enti che, a decorrere dall’anno 2006, effettuano la trasmissione in via telematica ai predetti Ministeri nonché, insieme ai conti consuntivi, ai bilanci di previsione e alle relative variazioni, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, cui gli stessi sono obbligatoriamente inoltrati in via telematica, a decorrere dall’esercizio 2007. Con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato, sentiti i Ministeri vigilanti, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, incluse quelle occorrenti per la fase della sua prima attuazione.

Articolo 33.

(Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy).

1. Le risorse già previste per gli anni 2004, 2005 e 2006 di cui al comma 70 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come integrate per l’anno 2005 dall’articolo 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, costituiscono il patrimonio della Fondazione appositamente costituita dal Ministro delle attività produttive per la gestione dell’Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy, di cui ai commi 68 e 69 del medesimo articolo 4, e sono alla Fondazione stessa trasferite entro il 28 febbraio 2006, al fine di favorirne l’immediata operatività.

Articolo 34.

(Servizi pubblici di motorizzazione).

1. In relazione alla pubblica utilità del servizio erogato dal Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantire la piena continuità nelle more del completamento delle procedure per il nuovo affidamento della gestione del servizio medesimo, in deroga a quanto previsto dall’articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è autorizzata, nei limiti della quota di risorse disponibili per le attività del CED, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 23 della citata legge n. 62 del 2005, l’ulteriore proroga del contratto vigente fino al 31 dicembre 2006 e, comunque, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure per il nuovo affidamento.

Articolo 35.

(Procedure di reclutamento docenti universitari).

1. All’articolo 1, comma 6, secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 5 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2006, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Articolo 36.

(Equiparazione dello stato di crisi a quello di insolvenza).

1. All’articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza».

Articolo 37.

(Interventi per taluni settori industriali).

1. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di cui all’articolo 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono estesi alle aree ad elevata specializzazione del settore «Tessile - Abbigliamento - Calzaturiero» individuate dalla regione Puglia nei comuni ricompresi nelle aree di cui ai progetti integrati territoriali P.I.T. n. 2 Area Nord Barese, P.I.T. n. 4 Area della Murgia e P.I.T. n. 9 Territorio Salentino-Leccese, pubblicate nel supplemento del Bollettino Ufficiale della regione Puglia n. 41 del 16 marzo 2005.

Articolo 38.

(Disposizioni per il servizio farmaceutico).

1. Al fine di favorire il mantenimento di un’efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, le percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell’IVA non superiore ad euro 258.228,45 sono ulteriormente ridotte, limitatamente all’arco temporale decorrente dal 1o marzo al 31 dicembre 2006, rispetto alla riduzione prevista dall’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, nella misura stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per una maggiore spesa complessiva, a carico del Servizio sanitario nazionale, non superiore a 2,1 milioni di euro per l’anno 2006.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a euro 2.100.000,00 per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno 2006, dell’autorizzazione di spesa di cui articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 39.

(Conservazione delle quote dei limiti di impegno per le infrastrutture).

1. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall’articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166, decorrenti dagli anni 2003 e 2004, non impegnate al 31 dicembre 2005, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.

Articolo 39-bis.

(Modifica al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146).

1. Al punto 22 dell’allegato previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e successive modificazioni, le parole da: «A partire dal 1o gennaio 2013» fino alla fine sono soppresse.

Articolo 39-ter.

(Differimento di termine in materia di sicurezza di impianti sportivi).

1. Il termine di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, è prorogato all’inizio della stagione calcistica 2006-2007.

Articolo 39-quater.

(Modifica al processo civile).

1. Ai commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell’articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come sostituiti ed introdotti dall’articolo 8 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e, successivamente, dall’articolo 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, le parole: «1o gennaio 2006», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1o marzo 2006».

2. Al comma 4 dell’articolo 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, le parole: «1o gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1o marzo 2006».

Articolo 39-quinquies.

(Finanziamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas).

1. Nell’articolo 1, comma 68, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l’ultimo periodo è soppresso e dopo il medesimo comma è inserito il seguente:

«68-bis. Fermo restando il comma 66 del presente articolo, l’entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas, già determinata ai sensi dell’articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, resta fissata in una misura non superiore all’uno per mille dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Successive variazioni della misura, necessarie ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dalla Autorità per l’energia elettrica e il gas entro il predetto limite massimo dell’uno per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’esercizio immediatamente precedente la variazione stessa, con la medesima procedura disciplinata dal comma 65. L’articolo 2, comma 39, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è abrogato».

Articolo 39-sexies.

(Risorse per apprendistato per ultra diciottenni).

1. All’articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006».

Articolo 39-septies.

(Validità del documento unico di regolarità contributiva).

1. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ha validità di tre mesi.

Articolo 39-octies.

(Fondo di garanzia per la costruzione di infrastrutture).

1. All’articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«Il fondo è altresì autorizzato a concedere garanzie, a condizioni di mercato, in relazione alla costruzione, manutenzione e gestione di infrastrutture autostradali pedaggiabili, ivi compresi gli interventi per il miglioramento ambientale e culturale delle infrastrutture stesse, ovvero alla erogazione delle somme necessarie per assicurare l’equilibrio dei piani finanziari dei concessionari interessati al versamento al fondo di cui al presente comma.

Qualora soggetti interessati ad avvalersi delle garanzie per finanziamenti per la costruzione, manutenzione e gestione di infrastrutture diverse da quelle autostradali versino al fondo specifici apporti, potranno avvalersi delle garanzie rilasciate dal fondo, in misura proporzionale a quanto versato.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell’economia e delle finanze determina i criteri di assegnazione delle disponibilità del fondo, anche con riferimento agli impegni già assunti, da destinare alle attività autorizzate dai commi secondo e terzo ed approva le modificazioni alle norme regolamentari del fondo stesso, occorrenti per adeguarne le modalità d’intervento ai nuovi compiti».

Articolo 39-novies.

(Termine di efficacia e trascrivibilità degli atti di destinazione per fini meritevoli di tutela).

1. Dopo l’articolo 2645-bis del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2645-ter (Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche). Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.

Articolo 39-decies.

(Perseguitati politici).

1. Al quarto comma dell’articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «terzo anno» sono sostituite dalle seguenti: «quinto anno».

Articolo 39-undecies.

(Interventi per la ricostruzione del Belice).

1. Per il completamento degli interventi di cui all’articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzato un contributo triennale di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

2. All’onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 39-duodecies.

(Interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici).

1. Per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è autorizzato un contributo triennale di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2006.

2. All’onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 39-ter decies.

(Utilizzo di somme residue dell’8 per mille).

1. Le somme iscritte nel fondo da ripartire ai sensi dell’articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, relative all’unità previsionale di base 4.1.2.10 «8 per mille IRPEF Stato», non utilizzate al termine dell’esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto fondo.

Articolo 39-quater decies.

(Modifiche alle leggi 18 novembre 1981, n. 659, 3 giugno 1999, n. 157,
e 2 maggio 1974, n. 195).

1. All’articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, le parole: «i cinque milioni di lire, somma da intendersi rivalutata nel tempo secondo gli indici ISTAT dei prezzi all’ingrosso» sono sostituite dalle seguenti: «euro cinquantamila».

2. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 6, terzo periodo, le parole: «è interrotto» sono sostituite dalle seguenti: «è comunque effettuato»;

b) all’articolo 1, comma 6, il quarto periodo è soppresso;

c) all’articolo 1, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi»;

d) dopo l’articolo 6, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (Garanzia patrimoniale). - 1. Le risorse erogate ai partiti ai sensi della presente legge costituiscono, ai sensi dell’articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei partiti e movimenti politici beneficiari delle stesse. I creditori dei partiti e movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l’adempimento delle obbligazioni del partito o movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.

2. Per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca antecedente all’entrata in vigore della presente legge è istituito un fondo di garanzia alimentato dall’1 per cento delle risorse stanziate per i fondi indicati all’articolo 1. Le modalità di gestione e funzionamento del fondo sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze».

3. La disposizione di cui al comma 2, lettera d), si applica anche per i giudizi e procedimenti in corso.

4. All’articolo 6 della legge 2 maggio 1974, n. 195, il primo ed il secondo periodo sono soppressi.

Articolo 39-quinquies decies.

(Genova capitale europea della cultura 2004).

1. Per gli interventi connessi al programma «Genova capitale europea della cultura 2004», di cui all’articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, è destinato un contributo di 8.000.000 di euro per l’anno 2006. Al relativo onere si provvede a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 18 marzo 1991, n. 99, che, per l’importo di 8.000.000 di euro, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate, nell’anno 2006, all’entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 39-sexies decies.

(Modifiche al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e alla legge 23 dicembre 2005, n. 266).

1. All’articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,

Giovedì, 16 Febbraio 2006
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