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Giurisprudenza di merito - Circolazione stradale – Accertamento mediante autovelox – Verbale di accertamento – Omessa indicazione degli estremi della omologazione dell’apparecchio – Omessa contestazione immediata e mancanza dei motivi che l’ha resa impossibile – Mancanza della firma originale dell’agente accertatore – Insussistenza.

Giudice di Pace di Pozzuoli, sentenza del 5 ottobre 2005

Giurisprudenza di merito
Giudice di Pace di Pozzuoli
Sentenza 5 ottobre 2005

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

L’avv. Italo BRUNO,
Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,
ha pronunciato la seguente

 S E N T E N Z A

 
nella causa iscritta al n° 699/04 R.G. - Affari Contenziosi Civili - avente ad oggetto:

Opposizione a verbale di contravvenzione.

 T R A

S.R.L. (…), in persona del legale rapp.te pro-tempore Gennaro (…), con sede in (…) al V.le (…) n.(…) - elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. Paolo (…) giusta mandato a margine del ricorso;    RICORRENTE

 E

PREFETTURA di NAPOLI, Secondo Settore Ufficio depenalizzazione, in persona del Prefetto pro-tempore, elett.te dom.to in Napoli alla Via Nuova Poggioreale pal. Inail;  RESISTENTE-CONTUMACE

 CONCLUSIONI

Per il ricorrente: annullare il p.v. n.ATX0000083601; condannare la P.A. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del procedimento.

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La S.R.L. (…), con atto depositato il 9/7/04, proponeva opposizione avverso il p.v. n.ATX0000083601 del 16/1/04 notificatole l’11/5/04, con il quale le veniva ingiunto il pagamento dell’importo indicato per violazione al Codice della Strada.

Deduceva la ricorrente:

- che, con il p.v. notificato, le veniva contestata l’infrazione dell’art. 142 c.9 del D.Lgs. 30/4/92 N.285, accertata a mezzo apparecchio autovelox Sodi Foto 104/C2 51883;

- che, nel p.v. nulla era menzionato circa l’omologazione ministeriale dell’apparecchio autovelox 104 C/2.

- che detto accertamento doveva ritenersi illegittimo per non essere, la violazione, stata contestata immediatamente, in violazione dell’art. 200 CdS;

- che, il p.v. non conteneva i motivi per cui non è stata possibile la contestazione immediata ma, solo “clausole” di rito, costituite da mera riproduzione del testo di norme che, non possono validamente suffragare le condizioni che giustifichino la mancanza di contestazione immediata;

- che, l’Agente che aveva redatto materialmente il verbale era diverso dagli Agenti accertatori, i quali non avevano neanche sottoscritto il verbale;

Veniva fissata, con decreto notificato alle parti, l’udienza di comparizione delle stesse, alla quale rimaneva contumace la P.A.

All’esito dell’udienza di rinvio, 21/9/05, il Giudicante decideva la causa dando lettura del dispositivo ai sensi dell’art. 23 della l.689/81 e della sentenza della Corte Costituzionale n.534/90.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non è fondato e fa rigettato.

E’ ben noto a questo Giudice che:

- i rilevatori di velocità attualmente in uso sono stati approvati avendo a riferimento le norme precedenti al decreto legge 27 giugno 2003 n.151, convertito il legge 1° agosto 2003 n.214, che consente la rilevazione di alcune infrazioni in modo automatico con apposite apparecchiature omologate;

- che, gli attuali dispositivi di controllo della velocità possono essere adoperati in assenza dell’operatore di polizia, giusta disposto dell’art. 345 n.4 del D.P.R. 16/12/92 n.495 (Cass. 21/705 n.15348);

- che, la giurisprudenza costante della Cassazione si è sempre espressa nel senso che: nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, descritti senza margini di apprezzamento, o da lui compiuti, nonché della provenienza del verbale stesso dal pubblico ufficiale, in forza dell’efficacia probatoria privilegiata dell’atto pubblico, ai sensi dell’art. 2700 c.c., mentre sono prive di efficacia probatoria le valutazioni soggettive del verbalizzante. Ne consegue, che l’accertamento della violazione delle norme relative alla velocità deve ritenersi provata sulla base della verbalizzazione dei rilievi delle apparecchiature omologate, facendo, peraltro, prova il verbale sino a querela di falso dell’effettuazione dei rilievi stessi, mentre le risultanze di questi costituiscono fonti di prova suscettibile di prova contraria, che può essere fornita dall’apponente con la dimostrazione del difetto di funzionamento del dispositivo, sulla base di concrete circostanze di fatto (Cass. 5/8/05 n.16563, 9/11/04 n.21360, 7/11/03 n.16713, 12324/99, 1006/99, 8469/98, 7667/97).

Anche il secondo motivo di opposizione: ”mancata contestazione immediata”, non può essere accolto in quanto l’art. 201 (notificazione delle violazioni) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285, al n.1 bis lettera e), prescrive che la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1, quando l’accertamento della violazione è stata eseguita a mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia Stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo, poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o, comunque, nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari.

La giurisprudenza della Cassazione ha ultimamente ribadito che: in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo (autovelox), ai sensi dell’art. 384 reg. cod. strada, qualora esse consentano la rilevazione dell’illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l’indicazione a verbale dell’utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata, mentre solo nella diversa ipotesi in cui l’apparecchiatura permetta l’accertamento dell’illecito prima del transito del veicolo la contestazione dev’essere immediata, ma sempre che dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale dell’amministrazione e senza che sulle modalità di organizzazione sia possibile alcun sindacato giurisdizionale (Cass. 7/4/05 n. 7332).

Infine, anche il quarto motivo va disatteso perché l’art. 201 del C.d.S. non prevede che la notificazione del p.v. non possa avvenire “con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati”, così come, invece, è previsto dagli artt. 383 comma 4 e 385 comma 3 e 4 del Regolamento di esecuzione ed attuazione dello stesso Codice, dove la “firma autografa” è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, conformemente al disposto di cui all’art. 3 comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n.3 che pone la regola generale secondo cui “gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati”.

In merito si è espressa anche la Corte Suprema di Cassazione che ha così sentenziato:

- la redazione del verbale di contestazione attraverso sistemi automatizzati esclude – per ragioni funzionali – la sottoscrizione autografa (Cass.8485/98);

- in termini di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, la notifica dell’accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi del tutto legittima se il verbale stesso risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, giusta disposto degli artt. 383, comma 4 e 385 c. 3 e 4 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. n.39 del 1993 (a mente del quale, nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita a tutti gli effetti dalla indicazione a stampa sul documento tradotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile e, quindi, nella specie, del verbalizzante” (Cass.civ.6/3/99 n.1923);

- quando le infrazioni al codice della strada vengono rilevate mediante autovelox, l’accertamento è un atto dell’organo di polizia stradale del tutto distinto dalla mera registrazione del fatto che integra la violazione e può avvenire anche in un momento successivo rispetto a quello del rilevamento dei dati da porre a fondamento della contestazione dell’illecito (Cass. 21/7/05 n.15348).

La natura della controversia e le ragioni che hanno portato al rigetto dell’opposizione, giustificano la compensazione delle spese del giudizio.

La sentenza è esecutiva ex lege.

 

P.Q.M.

 

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla S.R.L. (…), in persona del legale rapp.te pro-tempore, nei confronti della PREFETTURA DI NAPOLI, in persona del Prefetto pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

1) revoca l’ordinanza di sospensione dell’esecuzione dell’impugnato provvedimento;

2) rigetta il ricorso e convalida l’impugnato verbale di contestazione n.ATX0000083601 del 16/1/04;

3) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento;

4) sentenza esecutiva ex lege.

Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il 5 ottobre 2005.

 

 

 IL GIUDICE DI PACE

 (Avv. Italo BRUNO)

 

 

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

=======IN ORIGINALE======

IL GIORNO 5 ottobre 2005

 IL CANCELLIERE


© asaps.it
Giovedì, 16 Febbraio 2006
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