Giurisprudenza di merito °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° REPUBBLICA ITALIANA L’avv. Italo BRUNO,
Opposizione a verbale di
contravvenzione. S.R.L. (…), in persona del legale
rapp.te pro-tempore Gennaro (…), con sede in (…) al V.le (…) n.(…) - elett.te
dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. Paolo (…) giusta
mandato a margine del ricorso; RICORRENTE PREFETTURA di NAPOLI, Secondo
Settore Ufficio depenalizzazione, in persona del Prefetto pro-tempore, elett.te
dom.to in Napoli alla Via Nuova Poggioreale pal. Inail; RESISTENTE-CONTUMACE Per il ricorrente: annullare il p.v. n.ATX0000083601; condannare Deduceva la ricorrente: - che, con il p.v. notificato, le
veniva contestata l’infrazione dell’art. 142 c.9 del D.Lgs. - che, nel p.v. nulla era
menzionato circa l’omologazione ministeriale dell’apparecchio autovelox 104
C/2. - che detto accertamento doveva
ritenersi illegittimo per non essere, la violazione, stata contestata
immediatamente, in violazione dell’art. 200 CdS; - che, il p.v. non conteneva i
motivi per cui non è stata possibile la contestazione immediata ma, solo
“clausole” di rito, costituite da mera riproduzione del testo di norme che, non
possono validamente suffragare le condizioni che giustifichino la mancanza di
contestazione immediata; - che, l’Agente che aveva redatto
materialmente il verbale era diverso dagli Agenti accertatori, i quali non
avevano neanche sottoscritto il verbale; Veniva fissata, con decreto
notificato alle parti, l’udienza di comparizione delle stesse, alla quale
rimaneva contumace All’esito dell’udienza di rinvio, MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e fa rigettato. E’ ben noto a questo Giudice che: - i rilevatori di velocità
attualmente in uso sono stati approvati avendo a riferimento le norme
precedenti al decreto legge - che, gli attuali dispositivi di
controllo della velocità possono essere adoperati in assenza dell’operatore di
polizia, giusta disposto dell’art. 345 n.4 del D.P.R. - che, la giurisprudenza costante
della Cassazione si è sempre espressa nel senso che: nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione il verbale di
accertamento fa piena prova, fino a
querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in
sua presenza, descritti senza margini di apprezzamento, o da lui compiuti,
nonché della provenienza del verbale stesso dal pubblico ufficiale, in forza
dell’efficacia probatoria privilegiata dell’atto pubblico, ai sensi dell’art.
2700 c.c., mentre sono prive di efficacia probatoria le valutazioni soggettive
del verbalizzante. Ne consegue, che l’accertamento della violazione delle norme
relative alla velocità deve ritenersi provata sulla base della verbalizzazione
dei rilievi delle apparecchiature omologate, facendo, peraltro, prova il
verbale sino a querela di falso dell’effettuazione dei rilievi stessi, mentre
le risultanze di questi costituiscono fonti di prova suscettibile di prova
contraria, che può essere fornita dall’apponente con la dimostrazione del
difetto di funzionamento del dispositivo, sulla base di concrete circostanze di
fatto (Cass. Anche
il secondo motivo di opposizione: ”mancata contestazione immediata”, non può
essere accolto in quanto l’art. 201 (notificazione delle violazioni) del D.Lgs.
30 aprile 1992 n.285, al n.1 bis lettera e), prescrive che la contestazione
immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della
violazione nei termini di cui al comma 1, quando l’accertamento della
violazione è stata eseguita a mezzo di appositi apparecchi di rilevamento
direttamente gestiti dagli organi di Polizia Stradale e nella loro disponibilità
che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo, poiché il
veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o, comunque,
nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari. La
giurisprudenza della Cassazione ha ultimamente ribadito che: in materia di
accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo
apparecchiature di controllo (autovelox), ai sensi dell’art. 384 reg. cod.
strada, qualora esse consentano la rilevazione dell’illecito solo in tempo
successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di
accertamento, l’indicazione a verbale dell’utilizzazione di apparecchi di tali
caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la
contestazione immediata, mentre solo nella diversa ipotesi in cui
l’apparecchiatura permetta l’accertamento dell’illecito prima del transito del
veicolo la contestazione dev’essere immediata, ma sempre che dal fermo del
veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato
in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale
dell’amministrazione e senza che sulle modalità di organizzazione sia possibile
alcun sindacato giurisdizionale (Cass. 7/4/05 n. 7332). Infine,
anche il quarto
motivo va disatteso perché l’art. 201 del C.d.S. non prevede che la
notificazione del p.v. non possa avvenire “con sistemi meccanizzati o di
elaborazione dati”, così come, invece, è previsto dagli artt. 383 comma 4 e 385
comma 3 e 4 del Regolamento di esecuzione ed attuazione dello stesso Codice,
dove la “firma autografa” è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento
prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile,
conformemente al disposto di cui all’art. 3 comma 2, secondo periodo, del
D.Lgs. 12 febbraio 1993 n.3 che pone la regola generale secondo cui “gli atti
amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma
predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati”. In merito si è espressa anche - la redazione del verbale di
contestazione attraverso sistemi automatizzati esclude – per ragioni funzionali
– la sottoscrizione autografa (Cass.8485/98); - in termini di sanzioni
amministrative per violazioni al Codice della Strada, la notifica
dell’accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve
ritenersi del tutto legittima se il verbale stesso risulta redatto con sistema
meccanizzato o di elaborazione dati, giusta disposto degli artt. 383, comma 4 e
385 c. 3 e 4 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della
Strada e dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. n.39 del 1993 (a mente del quale, nella
redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita a tutti gli
effetti dalla indicazione a stampa sul documento tradotto dal sistema
automatizzato del nominativo del soggetto responsabile e, quindi, nella specie,
del verbalizzante” (Cass.civ.6/3/99 n.1923); - quando le infrazioni al codice della strada vengono rilevate mediante
autovelox, l’accertamento è un atto dell’organo di polizia stradale del tutto
distinto dalla mera registrazione del fatto che integra la violazione e può
avvenire anche in un momento successivo rispetto a quello del rilevamento dei
dati da porre a fondamento della contestazione dell’illecito (Cass. 21/7/05
n.15348). La natura della controversia e le
ragioni che hanno portato al rigetto dell’opposizione, giustificano la
compensazione delle spese del giudizio. La sentenza è esecutiva ex lege. P.Q.M. Il Giudice di Pace del Mandamento
di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla S.R.L. (…),
in persona del legale rapp.te pro-tempore, nei confronti della PREFETTURA DI
NAPOLI, in persona del Prefetto pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed
eccezione, così provvede: 1) revoca
l’ordinanza di sospensione dell’esecuzione dell’impugnato provvedimento; 2)
rigetta il ricorso e convalida l’impugnato verbale di contestazione
n.ATX0000083601 del 16/1/04; 3) dichiara compensate tra le parti le spese del
procedimento; 4)
sentenza esecutiva ex lege. Così decisa in Pozzuoli e
depositata in originale il 5 ottobre 2005. IL
GIUDICE DI PACE (Avv.
Italo BRUNO) DEPOSITATA IN CANCELLERIA =======IN ORIGINALE====== IL GIORNO 5 ottobre 2005 IL CANCELLIERE |
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