di Giuseppe Carmagnini*
Brevi, anzi, brevissime note sulla questione dell’approvazione e dell’omologazione
In questi giorni ho letto e ascoltato molti interventi sullo sfondo dell’ordinanza della Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione (n. 10505, depositata il 18 aprile 2024) e devo dire che nel campionario dei commenti non ne ho trovato uno che potesse soddisfare del tutto le mie aspettative, per cui mi sento in dovere di aggiungere qualcosa ed entrare anche io, mio malgrado, a far parte del catalogo degli opinionisti, spero almeno con qualche argomento in più.
Inizio con il ricordare che il problema esiste e non è stato sollevato solo negli ultimi anni, in quanto ciclicamente la questione dell’approvazione degli strumenti di misurazione della velocità da trenta anni a questa parte si riaffaccia nelle aule dei giudici non togati e, qualche volta anche nei tribunali. Che poi la Cassazione non si sia mai occupata della questione prima della sentenza in commento è pur vero, ma è anche vero che appare evidente che i giudici di legittimità non abbiamo mai fatto distinzione tra omologazione e approvazione, atteso che molte sentenze, dando atto che l’apparecchio era “omologato” hanno evidentemente inteso riferirsi all’approvazione, anche perché si sono riferiti alla “omologazione” prevista dall’articolo 345 del regolamento, laddove la richiamata norma dispone al comma 2 che gli strumenti per la misurazione della velocità debbano essere approvati e che in sede di approvazione al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h...
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