di Fabio Piccioni*
L’excursus storico-normativo dell’istituto della particolare tenuità del fatto
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. - quale istituto a finalità deflattiva endoprocessuale, depuratore della giurisdizione dalla trattazione di vicende (non reati, ma sottofattispecie concrete) bagatellari - è stata introdotta dall’art. 1 D.Lgs. 16/3/2015 n. 28, con l’obiettivo di restituire funzionalità e snellezza alla giustizia penale.
Il metodo di ricerca di tale causa di espunzione dall’area della punibilità si fonda su una complessa operazione che parte da una concezione gradualistica dell’illecito, sotto il profilo dell’an e del quantum, per sfociare in un fatto tipico, antigiuridico e colpevole - un reato - ma che, considerato il suo minimo disvalore complessivo, non giustifica la necessità della pena, che costituirebbe, invece, anche nel minimo edittale, una risposta sproporzionata per eccesso rispetto all’effettiva offesa al bene giuridico protetto: exigua iniuria nulla poena...
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Da il Centauro n. 265
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