LA CARTA TACHIGRAFICA DEL CONDUCENTE
- SCADENZA E RILASCIO -
Ufficio Studi ASAPS
Qualora il conducente guidi con carta tachigrafica scaduta di validità, si ritiene che sia applicabile la sanzione prevista:
• dall'art. 19 L. n. 727/1978 se il conducente abbia presentato domanda di rinnovo della carta oltre il termine di scadenza della stessa ma provveda a registrare manualmente tutta l'attività compiuta così come previsto dall’art. 35 Reg. (UE) n. 165/2014 nel caso di carta non più funzionante, altrimenti troverà applicazione l'art. 179, commi 2 e 9, CdS;
• dall'art. 179, commi 2 e 9, CdS se il conducente, dopo aver presentato domanda di rinnovo della carta, non provveda alla registrazione manuale dell'attività svolta; la medesima ipotesi di infrazione si applicherà comunque in tutti i casi in cui il conducente circoli con carta scaduta di validità senza aver provveduto alla richiesta di rinnovo (a nulla rilevando in tale specifica ipotesi l’avvenuta o meno registrazione manuale dell’attività compiuta)...
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