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di Fabrizio Fratoni*
Le nuove disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni
culturali o paesaggistici introdotte dalla legge 22 gennaio 2024, n. 6

Da alcuni anni si avvertiva, per migliorare la conservazione del nostro inestimabile patrimonio culturale, l’esigenza di rafforzarne ulteriormente la tutela, anticipando la soglia di punibilità, con l’introduzione un ulteriore regime sanzionatorio di tipo amministrativo per le condotte in danno non solo dei beni culturali, ma anche delle strutture adibite all’esposizione, protezione e conservazione di tali beni esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente ed istituto pubblico. Il legislatore con l’approvazione della legge 22 gennaio 2024, n. 6 , ha inteso, pertanto, rafforzare il contrasto al grave, ed ormai sempre più diffuso, fenomeno della distruzione, della dispersione, nonché del deterioramento, del deturpamento, dell’imbrattamento e dell’uso illecito di beni culturali e paesaggistici, introducendo due ipotesi di illecito amministrativo, con le correlate sanzioni pecuniarie, che si aggiungono alla disciplina penale già prevista dall’articolo 518-duodecies del codice penale...

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Una esposizione delle sanzioni sanzionatorie per gli imbrattatori, deturpatori di beni culturali. Un articolo di Fabrizio Fratoni Col. dei Carabinieri. Da il Centauro n. 265. (ASAPS)
 


 

 

 

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Lunedì, 20 Maggio 2024
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