a) servizi
automobilistici interregionali di competenza statale; b) liberalizzazione regolata, secondo i principi ed i criteri
direttivi dettati dalla legge delega, dell’esercizio dell’attività di
autotrasporto e contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei
prezzi dei servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi; c)
organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti
nel settore dell’autotrasporto di merci. In
conseguenza della delega ricevuta, il Governo ha emanato tre decreti
legislativi: a) DLG 21
novembre 2005, n. 285, “Riordino dei servizi automobilistici interregionali di
competenza statale” (SOGU n. 6 del 9.1.2006); b)
DLG 21 novembre 2005, n. 286, “Disposizioni per il riassetto normativo in
materia di liberalizzazione regolata dell’attività di autotrasportatore” (GU n.
6 del 9.1.2006); c) DLG 21
novembre 2005, n. 284, “Riordino della Consulta generale per l’autotrasporto e
del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori” (SOGU n. 6 del
9.1.2006). Tra le
novità più rilevanti contenute nei predetti decreti legislativi segnaliamo: a) con
riguardo ai servizi automobilistici interregionali di competenza statale: il
superamento del previgente regime concessorio ed il passaggio a quello autorizzativo; b) con
riguardo alla liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di
autotrasportatore ed al recepimento della direttiva 2003/59/CE: - a.la
soppressione del sistema obbligatorio delle tariffe a forcella e l’introduzione
di un sistema basato sulla libera contrattazione dei prezzi; -
b.l’introduzione di un percorso formativo obbligatorio per i conducenti di
alcune tipologie di veicoli; - c.la
sostituzione del certificato di abilitazione professionale di tipo KC e KD da
parte della carta di qualificazione del conducente. c) con riguardo al riordino degli organismi pubblici operanti
nel settore dell’autotrasporto di cose per conto terzi: la soppressione dei
Comitati provinciali. Di seguito illustriamo il contenuto del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativo al riordino dei servizi
automobilistici interregionali di competenza statale. Nei prossimi due numeri
del notiziario verranno illustrati gli altri due. Il decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 285: a)
stabilisce le condizioni idonee al migliore soddisfacimento della domanda di
mobilità delle persone nell’ambito dei servizi automobilistici interregionali
di competenza statale; c) tutela
la concorrenza tra le imprese e la trasparenza del mercato. Nel decreto in esame si intende per: a) servizi
automobilistici interregionali di competenza statale (indicati come servizi di
linea): i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus,
ad offerta indifferenziata, che si svolgono in modo continuativo o periodico su
un percorso che interessa un territorio di almeno tre regioni ed aventi
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, nonché i servizi integrativi
aventi le predette caratteristiche; c)
impresa: l’impresa, in possesso dei requisiti per l’accesso alla professione di
trasportatore su strada di cui al DLG n. 395/2000 e successive modificazioni,
che organizza e gestisce a proprio esclusivo rischio economico i servizi
automobilistici interregionali di competenza statale; d)
riunioni di imprese: le associazioni di imprenditori di cui all’articolo 23,
comma 2, del DLG n. 158/95; e) impresa
subaffidataria: l’impresa in possesso dei requisiti relativi all’accesso alla
professione di trasportatore di persone su strada di cui al DLG n. 395/2000 e
successive modificazioni, che effettua servizi automobilistici interregionali
per conto dell’impresa titolare dell’autorizzazione; f)
relazione di traffico: il collegamento tra due località, in cui è consentito
che i viaggiatori saliti a bordo in una possono scendere nell’altra; g) autobus
in disponibilità dell’impresa: gli autobus immatricolati nella cui carta di circolazione è indicata
l’impresa; h) autobus
di rinforzo: autobus locati temporaneamente dall’impresa autorizzata a svolgere
servizi di linea, che sono in disponibilità di imprese diverse, abilitate al
trasporto di persone su strada e iscritte al registro delle imprese di cui
all’articolo 2188 del Codice civile. Entro
il 24 maggio 2006, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Il decreto
legislativo in esame entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sulla
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del predetto decreto dirigenziale.
A decorrere da tale data sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28
settembre 1939, n. 1822 e nel DPR 22 aprile 1994, n. 369 (che attualmente
disciplinano la materia) e qualsiasi altra norma in contrasto con quelle
previste dal decreto legislativo di riforma. Per effetto dell’abrogazione delle
predette norme, le disposizioni contenute nel decreto in esame costituiscono
fonte del diritto interno, cui far riferimento per gli aspetti non disciplinati
direttamente dagli Accordi internazionali bilaterali stipulati dall’Italia con
i Paesi non appartenenti all’Unione europea in materia. Le
concessioni di servizi di linea, rilasciate ai sensi della legge 28 settembre
1939, n. 1822, restano valide fino al 31 dicembre 2010. Entro tale data, alle imprese concessionarie che soddisfano le
condizioni, di seguito descritte, previste dal decreto di riforma, viene
rilasciato, su istanza, il corrispondente titolo autorizzativo in luogo della
concessione. Dal 1° gennaio 2011, sono decadute le concessioni rilasciate alle
imprese che alla data del 31 dicembre 2010 non soddisfano le predette
condizioni o che non abbiano presentato apposita istanza. Entro il
31 dicembre 2010, con le modalità previste dal decreto dirigenziale sopra
citato, le riunioni di imprese, titolari delle concessioni di servizi di linea,
possono richiedere, previo scioglimento delle stesse, il rilascio delle
autorizzazioni alle singole imprese. Entro la stessa data, possono essere
autorizzati nuovi servizi di linea, o autorizzate modifiche intese ad
introdurre nuove relazioni di traffico nei servizi di linea già esistenti alla
data di entrata in vigore del decreto in esame, a condizione che le relazioni
di traffico proposte nei programmi di esercizio interessino località distanti
più di 30 km da quelle servite da relazioni di traffico comprese nei programmi
di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale. Dal 1°
gennaio 2011 il rilascio dell’autorizzazione per nuovi servizi di linea o per
la modifica di quelli esistenti è subordinata al soddisfacimento, da parte
delle imprese richiedenti, delle condizioni previste dal decreto in esame. Le domande
per l’istituzione di nuovi servizi di linea o di modifica dei medesimi,
presentate ai sensi della previgente normativa e per le quali, alla data di
entrata in vigore del decreto di riforma, non sia concluso il relativo
procedimento, sono regolate dalle norme in esso contenute. .1.1 Requisiti per l’accesso al mercato I servizi
di linea sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti avente un termine massimo di validità di cinque
anni. Per ottenere l’autorizzazione ad esercitare i servizi di linea, l’impresa
richiedente, iscritta al registro delle imprese di cui all’art. 2188 del Codice
civile, deve soddisfare le seguenti condizioni: a)
essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di
accesso alla professione di trasportatore su strada di persone; b)
possedere la certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme
UNI EN ISO 9000 nella versione più recente; c)
applicare nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le
norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro
di settore; d)
rispettare le disposizioni di cui all’art. 1, c. 5, regolamento (CEE) e)
disporre di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il
regolare esercizio del servizio di linea; f)
disporre di autobus classificati come classe “B” o classe “III” e non
acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possano beneficiare la totalità
delle imprese, in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del
servizio di linea; g)
ottenere, dai competenti organi del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il nulla osta, ai sensi della vigente normativa in materia di
sicurezza, sul percorso e sulle aree di fermata del servizio di linea proposto; h) non
aver commesso, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione
della domanda più di cinque infrazioni, considerate molto gravi ai sensi del
decreto in esame e di seguito descritte: a. non
rispettare l’obbligo di adibire al servizio di linea autobus in propria
disponibilità, salvo impiegare autobus di rinforzo per far fronte a situazioni
temporanee ed eccezionali, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità
stabilite dal decreto dirigenziale di attuazione; i) non
aver commesso, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione
della domanda più di cinque infrazioni, considerate gravi ai sensi del decreto
in esame e di seguito descritte: a. non
rispettare l’obbligo di corresponsione di un contributo, ai fini
dell’accertamento della regolarità e sicurezza dei servizi di linea
autorizzati, previsto dal decreto in esame ovvero, per le imprese titolari di
concessioni di servizi di linea, non rispettare l’obbligo di corresponsione nei
termini previsti del contributo di iscrizione all’Elenco nazionale delle
imprese che esercitano servizi di linea; j) non
essere incorsa, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione
della domanda, nella revoca di un titolo legale per l’esercizio di servizi di
trasporto di persone su strada mediante autobus. Nel caso
di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le predette condizioni, ad
eccezione di quelle previste ai punti e), f) e g), che si intendono riferite
alla riunione di aziende, vanno attribuite alle singole imprese. Le imprese o
le riunioni d’imprese, titolari di autorizzazione, possono far svolgere il
servizio ad imprese subaffidatarie, nei termini e con le modalità previste dal
decreto dirigenziale attuativo della riforma. L’autorizzazione può essere
denegata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con provvedimento
motivato, quando l’impresa o la riunione d’imprese richiedente non soddisfa le
condizioni in precedenza elencate. L’impresa
per tutto il periodo di validità dell’autorizzazione deve rispettare: a) le
condizioni descritte nel precedente paragrafo ai punti da a) ad f); b) le
prescrizioni contenute nell’autorizzazione; c) le
prescrizioni relative alla sicurezza del percorso e delle fermate nonché quelle
relative alla circolazione stradale stabilite dalle competenti Autorità. L’impresa
è inoltre tenuta a: a)
produrre, a partire dall’anno successivo a quello di iscrizione nell’Elenco
nazionale delle imprese esercenti servizi di linea, con cadenza annuale, entro
il mese di maggio, un’apposita dichiarazione al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti dalla quale risulti il rispetto delle condizioni elencate nel
precedente paragrafo; b)
comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’eventuale
intenzione di cessare l’esercizio del servizio di linea autorizzato. Tale
comunicazione, opportunamente motivata, deve essere inoltrata almeno trenta
giorni prima della cessazione del servizio e resa nota all’utenza nei termini
stabiliti nel decreto dirigenziale attuativo della riforma; c) tenere a bordo dell’autobus adibito
al servizio la copia dell’autorizzazione, certificata conforme dall’autorità che
ha rilasciato il titolo e una dichiarazione, redatta nella forma specificata
nel decreto dirigenziale attuativo della riforma, nella quale si attesti che il
conducente abbia un regolare rapporto di lavoro secondo la normativa vigente; d) adibire al servizio di linea autobus in
propria disponibilità, salvo impiegare autobus di rinforzo per far fronte a
situazioni temporanee ed eccezionali, previo rilascio di apposita
autorizzazione da parte del al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
secondo le modalità stabilite dal decreto dirigenziale attuativo della riforma; e)
adottare la Carta della mobilità, sulla base di quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998, e rendere noto, nei
termini e con le modalità stabilite dal decreto dirigenziale più volte citato,
l’itinerario sul quale è effettuato il servizio, le fermate, gli orari, i
prezzi applicati e le altre condizioni di esercizio; f) rilasciare ai viaggiatori trasportati un titolo di viaggio
nel quale debbono necessariamente figurare: la denominazione dell’impresa
emittente, la località di partenza e di destinazione, il periodo di validità ed
il valore, nonché tutti gli elementi previsti dalla normativa fiscale; g) fornire
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati richiesti per lo
svolgimento dell’attività di monitoraggio e di controllo prevista dal decreto
in esame e descritta nel successivo paragrafo; h)
attivare l’esercizio del servizio entro novanta giorni dalla data di inizio del
periodo di validità dell’autorizzazione. L’impresa
è tenuta a corrispondere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i
seguenti contributi necessari per far fronte alle spese derivanti dall’attività
di controllo e monitoraggio svolta dalle Autorità competenti: a) un
contributo di iscrizione all’Elenco nazionale delle imprese esercenti servizi
di linea, entro sessanta giorni dalla data di inizio del periodo di validità
della prima autorizzazione, nonché un contributo annuale da versare all’atto
della dichiarazione sulla sussistenza delle condizioni per l’esercizio
dell’attività. Il contributo di iscrizione è determinato nella misura di euro
2.000 mentre il contributo annuale è fissato in euro 1.000; b) un
contributo, ai fini dell’accertamento della regolarità e sicurezza dei servizi
di linea autorizzati, da versare per ciascun servizio di linea autorizzato,
nella misura determinata in ragione dei chilometri e del numero di fermate
previsti nel programma di esercizio, rapportato al periodo di validità dell’autorizzazione.
Il contributo è determinato secondo il seguente schema: FINO A 200 FINO A 10 euro 150,00 c) le
imprese titolari di concessioni di servizi di linea sono tenute a versare il
contributo di iscrizione all’Elenco nazionale delle imprese esercenti
l’attività in esame, entro sessanta giorni dalla data di entrata d) le
imprese titolari di concessioni di servizi di linea sono tenute a versare il
contributo di iscrizione all’Elenco nazionale delle imprese esercenti
l’attività in esame, entro sessanta giorni dalla data di entrata a.Infrazioni
molto gravi; b.Infrazioni
lievi (una). Le
sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni amministrative pecuniarie sono
applicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base alla
categorie e alla gravità delle infrazioni così come individuate dall’articolo 7
del decreto in esame. Nei due
paragrafi successivi descriviamo nel dettaglio le infrazioni e le relative
sanzioni pecuniarie e accessorie. .1.5 Infrazioni e sanzioni amministrative pecuniarie Le
infrazioni relative all’esercizio di un servizio di linea si verificano quando
l’impresa: a) non
rispetta l’obbligo di adibire al servizio di linea autobus in propria
disponibilità, salvo impiegare autobus di rinforzo per far fronte a situazioni
temporanee ed eccezionali, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte
del al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità
stabilite dal decreto dirigenziale attuativo della riforma; b) non
rispetta l’obbligo di attivare l’esercizio del servizio entro novanta giorni
dalla data di inizio del periodo di validità dell’autorizzazione o esercita un
servizio di linea nel periodo di sospensione dell’autorizzazione (v. oltre); c) non
rispetta le prescrizioni essenziali contenute nell’autorizzazione relative al
percorso, alle relazioni di traffico autorizzate e agli autobus impiegati,
nonché le prescrizioni relative alla sicurezza del percorso e delle fermate
nonché quelle relative alla circolazione stradale stabilite dalle competenti
Autorità; d) non
rispetta l’obbligo di rilasciare ai viaggiatori trasportati un titolo di
viaggio nel quale debbono necessariamente figurare: la denominazione
dell’impresa emittente, la località di partenza e di destinazione, il periodo
di validità ed il valore, nonché tutti gli elementi previsti dalla normativa
fiscale; e)
impedisce, senza un giustificato motivo, agli organi preposti di svolgere
l’attività di controllo; f) non
rispetta l’obbligo di versamento del contributo annuale (previsto all’articolo
5, comma 3, lettera b del decreto in esame) per la copertura dei costi
derivanti dall’accertamento della regolarità e sicurezza dei servizi di linea
autorizzati; g) reitera
le infrazioni oggetto del provvedimento di richiamo a non reiterare le
infrazioni, disposto nei casi in cui l’azienda, nell’arco di tre anni, commetta
tre infrazioni lievi nell’esercizio di un servizio di linea; h) non
rispetta le prescrizioni non essenziali contenute nell’autorizzazione, diverse
da quelle indicate nelle precedenti lettere c) e d); i)
sospende o interrompe in modo definitivo l’esercizio, senza aver informato il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti oppure non provvede, in qualità
di impresa titolare dell’autorizzazione, a riattivare entro il termine massimo
di cinque giorni, il servizio di linea sospeso o interrotto a seguito di
sanzioni accessorie comminate ai sensi dell’articolo 8, commi 4 e 5 del decreto
in esame (v. oltre), dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti; l) non rispetta
l’obbligo relativo al possesso della dichiarazione concernente il rapporto di
lavoro tra il conducente e l’impresa autorizzata a svolgere il servizio di
linea; m) ritarda
reiteratamente di almeno venti minuti la partenza dal capolinea del servizio di
linea senza giustificato motivo; n)
utilizza, nell’esercizio del servizio di linea, autobus in uno stato
insufficiente sotto il profilo igienico e/o sanitario, secondo quanto previsto
dalla disciplina vigente in materia. Le
infrazioni in precedenza individuate dalla lettera a) alla lettera e) sono
considerate molto gravi. Le imprese che commettono tali infrazioni sono
soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00
a euro 1.600,00. Sono
considerate, altresì, molto gravi le infrazioni compiute dall’impresa e
sanzionate ai sensi delle seguenti norme del Codice della strada: a) articolo 78, comma 3; b)
articolo 80, commi 14 e 17; c)
articolo 82, comma 9; d)
articolo 87, comma 6; e)
articolo 180, comma 8. Sono
invece considerate gravi le infrazioni in precedenza individuate b)
articolo 79, comma 4; c)
articolo 174, comma 9; d)
articolo 178, comma 6. Le imprese
che commettono tali infrazioni sono soggette al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00. Sono
considerate lievi le infrazioni in precedenza individuate dalla lettera l) alla
lettera n) nonché quelle compiute dall’impresa e sanzionate ai sensi del
dell’articolo 180, comma 7, del Codice della strada. Le imprese
che commettono tali infrazioni sono soggette al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 600,00. Le
infrazioni che non riguardano specificatamente l’esercizio di un singolo
servizio di linea si verificano quando l’impresa: a) non
possiede i requisiti per l’accesso alla professione di trasportatore su strada
di viaggiatori, previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e
successive modificazioni; b) non
possiede la certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI
EN ISO 9000 nella versione più recente; c) non
applica nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme
di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di
settore; d) non
rispetta le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 5, regolamento (CEE) n.
1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, così come sostituito dal regolamento
(CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, in materia di separazione
contabile, nell’ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi soggetti ad
obblighi di servizio pubblico; e) non
produce la dichiarazione annuale sul possesso delle condizioni per
l’ottenimento dell’autorizzazione; f) non
rispetta l’obbligo di versamento del contributo per l’iscrizione nell’Elenco
nazionale delle imprese che esercitano servizi di linea in qualità di imprese
titolari o subaffidatarie; g) non
rispetta gli obblighi di adozione della Carta della mobilità e di fornire al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati richiesti per lo
svolgimento dell’attività di monitoraggio e controllo. Le
infrazioni in precedenza individuate dalla lettera a) alla lettera f) sono
considerate molto gravi. Le imprese che commettono tali infrazioni sono
soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00
a euro 1.600,00. L’infrazione
in precedenza individuata alla lettera g) è considerata lieve. Le imprese che
commettono tale infrazione sono soggette al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 600,00. L’autorità
che procede all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste
dal presente decreto legislativo, nonché di quelle previste dal decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, richiamate nel
presente paragrafo, è tenuta a darne notizia, entro trenta giorni dalla
definizione della contestazione effettuata, al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri - Centro elaborazione
dati - per l’adozione delle sanzioni accessorie (descritte nel paragrafo
successivo). La contestazione effettuata si intende definita quando sia
avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi
i ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i
termini per la proposizione dei medesimi. .1.6
Sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni pecuniarie Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti applica alle imprese le sanzioni
amministrative accessorie alle sanzioni pecuniarie viste nel paragrafo
precedente. Le sanzioni amministrative accessorie sono: a) il richiamo; b) la
sospensione dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di linea; c) la revoca dell’autorizzazione
all’esercizio del servizio di linea. Tali
sanzioni sono applicate indipendentemente dalla circostanza che le sanzioni
amministrative pecuniarie siano state comminate alla stessa impresa titolare o
alle imprese associate o subaffidatarie autorizzate ad esercitare il servizio
di linea medesimo. L’impresa
che compie le infrazioni non riguardanti specificatamente l’esercizio di un
singolo servizio di linea in precedenza descritte come Quando le
predette infrazioni sono commesse da un’impresa subaffidataria, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti provvede a sospendere per un periodo di
centottanta giorni la medesima impresa dall’esercizio di tutti servizi di
linea, con conseguente eliminazione temporanea dal novero delle imprese
subaffidatarie indicate nelle relative autorizzazioni. Il periodo
di sospensione dell’esercizio per l’impresa subaffidataria si interrompe alla
data in cui la stessa impresa ha comunicato al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti di aver regolarizzato la propria posizione con riferimento
all’infrazione commessa, salvo riprendere il decorso di detto periodo, qualora,
a seguito di accertamenti del medesimo Ministero, non risulti l’avvenuta
regolarizzazione da parte dell’impresa. Il provvedimento di sospensione viene
comunicato all’impresa subaffidataria e all’impresa titolare
dell’autorizzazione. Decorso il periodo di sospensione senza che l’impresa
subaffidataria abbia regolarizzato la propria posizione, la medesima viene
definitivamente eliminata dal novero delle imprese subaffidatarie indicate
nelle autorizzazioni. L’impresa
che, nell’arco di tre anni, commette tre infrazioni relative L’impresa
che commette ulteriori due infrazioni molto gravi entro il periodo dei tre anni
successivo al predetto provvedimento di sospensione incorre nella revoca
dell’autorizzazione. Tale revoca è altresì prevista ove l’azienda non rispetti
l’obbligo di attivare l’esercizio del servizio entro novanta giorni dalla data
di inizio del periodo di validità dell’autorizzazione o eserciti un servizio di
linea nel periodo di sospensione dell’autorizzazione. Incorre
nella sospensione dell’autorizzazione anche l’impresa che, nell’arco di tre
anni, commette sei infrazioni gravi o molto gravi, così come individuate nel
paragrafo precedente, nell’esercizio di un servizio di linea. La
sospensione dell’autorizzazione, in tali ipotesi, varia da un minimo di venti
ad un massimo di quaranta giorni. È disposto il massimo termine della
sospensione nel caso in cui il periodo intercorrente tra due delle sei
infrazioni sia inferiore a tre mesi, nonché quando due delle sei infrazioni
commesse sono ritenute molto gravi.La sospensione o la revoca
dell’autorizzazione è adottata anche nel caso previsto dall’articolo 178, comma
7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni
(Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di
cronotachigrafo). L’impresa
che, nell’arco di tre anni, commette tre infrazioni in precedenza individuate
come lievi nell’esercizio di un servizio di linea, è richiamata a non reiterare
le infrazioni. Il richiamo è intimato all’impresa responsabile delle infrazioni
e, ove diversa, all’impresa titolare dell’autorizzazione. * Funzionario Agenzia delle Entrate e autore Egaf |
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