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Articoli 06/03/2003

L’ Assicurazione obbligatoria

L’ Assicurazione obbligatoria 


di Giovanni Fontana *

 

1. Premessa
Due, sono gli aspetti che ho ritenuto importante sottolineare nella stesura del presente articolo (1): la sommaria descrizione della normativa inerente il contratto di assicurazione e più propriamente quello relativo alla R.C.A.; la posizione dei veicoli stranieri circolanti sul territorio italiano. Nel primo caso, in seguito alla depenalizzazione dell’art.32 della L.990/69 - peraltro rimasta sostanzialmente immutata nelle parti sostanziali - si è provveduto, successivamente, alla sua abrogazione, con consequenziale reinserimento della fattispecie dispositiva nell’attuale Nuovo Codice della Strada (ex artt.193 e 231 d.Lgv.285/92). Nell’altro caso, il legislatore italiano, dopo reiterate vicissitudini a livello di giurisdizione comunitaria - sollevate in ragione dei controlli, privi di riscontro giuridico, operati dagli organi di polizia stradale italiana, nei confronti dei cittadini membri CEE - è giunto alla emanazione della L.7 agosto 1990, n.242, modificatrice dell’art.6 della L.990/69.

 

 

 

2. Il contratto di assicurazione
La nozione di contratto di assicurazione è contenuta nell’art.1882 del c.c., là, dove si afferma, che tale è quel contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio (somma di denaro versato all’atto della stipulazione), si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Brevemente, è da precisare che rispetto al precedente Codice del Commercio, l’entrata in vigore del Codice Civile ha determinato una notevole ristrutturazione della previgente normativa, a maggior garanzia dei diritti dell’assicurato. In definitiva, l’assicuratore-garante assume su di sé il rischio dell’inadempimento del debitore-assicurato dietro pagamento di premi, il cui importo è calcolato in proporzione all’entità del rischio del verificarsi del sinistro, che consiste appunto nell’esenzione del credito da parte del terzo beneficiario /creditore dell’asicurato) (2): tale indennizzo si concretizza nei due rami assicurativi, ramo danni e ramo vita. Non a caso è stato indicato il termine di società assicuratrice, posto che il prevedibile impegno di capitali a garanzia della copertura contrattuale, impone all’assicurazione la gestione da parte di istituti di diritto pubblico o società per azioni (ex art.1883 c.c.). Nell’ambito delle assicurazioni, è qui da precisare, che debbono essere distinti i c.d. brokers: Con L.28.11.1984, n.792, è stato istituito l’Albo dei mediatori di assicurazione., che altro non sono che soggetti di mediazione specializzati in campo assicurativo. Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto e proprio la c.d. polizza di assicurazione (ex art.1888 c.c.) è quella scrittura privata che prova l’esistenza del contratto stesso e ne indica i requisiti. Nella presente trattazione, quello che a noi interessa da vicino è il ramo danni e più in particolare, l’assicurazione della responsabilità civile (ex art.1917 c.c.), ed ancora, quella derivante dalla circolazione stradale (come vedremo nel paragrafo che segue). Più in generale, l’assicuratore si obbliga a risarcire l’assicurato di quanto questi deve pagare a terzi per aver loro causato dei danni – senza dolo – svolgendo una determinata attività (4). La durata formale dell’assicurazione (ex art.1899 c.c.) è generalmente di un anno e contratti di durata inferiore, sono da considerarsi temporanei. In tale ultimo caso, la scadenza del contratto coincide con le ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto. In caso di mancato pagamento del premio assicurativo, l’assicurazione resta sospesa sino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto (ex art.1901 c.c.), salvo l’ipotesi di contratto tacitamente rinnovabile, nel qual caso, gli effetti dell’assicurazione si protraggono, sino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza.

 

 

 

3. L’assicurazione della R.C. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
In tema di responsabilità civile, nel campo della circolazione stradale (R.C.A.), quanto già detto, deve essere rivisitato alla luce delle disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1969, n.990 (5) e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stata infatti prevista l’ "assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti". E’ indubbio, che il verificarsi di sinistri stradali non è fatto episodico, e che le relative conseguenze patrimoniali assumono rilevanza notevole, sul piano del risarcimento del danno prodotto.
1) Ai sensi dell’art.1 della legge, nonché dell’art.193 comma 1 del d.Lgv.285/92, i veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso filoveicoli e rimorchi, sono soggetti all’obbligo della copertura assicurativa R.C.A.; tale copertura assicurativa si estende anche ai danni verificatisi nel territorio degli stati membri della CEE (ex art.1bis inserito dalla L.142/92), ma, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati.

 

 

 

3.1 Dei veicoli immatricolati in stati esteri, circolanti in Italia in regime di temporaneità
I veicoli stazionanti (6) abitualmente in stati esteri e circolanti sul territorio dello Stato, sono soggetti alle disposizioni contenute nell’art.6 della legge, prima modificato dall’art. 1 del d.L. 857/76 quindi, dall’art. 1 della legge 242/90. In ragione della progressiva apertura delle frontiere tra stati membri della CEE, il legislatore italiano ha dovuto necessariamente e correttamente, abolire l’obbligatorietà dell’uso della carta verde, per alcuni dei veicoli stazionanti negli stati membri della Comunità e terzi a questa. Più in generale, i veicoli che stazionano abitualmente in stati esteri debbono essere muniti di un certificato internazionale di assicurazione (c.d. carta verde), emesso dal competente bureau estero ed accettato dall’UCI (7) (ex art.6 comma 5). Esiste poi un’eccezione alla regola generale, contenuta nel comma 4 dell’art.6 (8), inerente l’applicazione della direttiva ministeriale n. 166 del 24 aprile 1972; precisa poi il comma 7 del medesimo articolo, che con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (9) vengono precisati i veicoli non più soggetti al controllo della carta verde.
In tal senso, non sono soggetti al controllo suddetto, i veicoli stazionanti negli stati membri CEE ed atri terzi, ovvero: Austria, Belgio, Danimarca, Isole Faroe, Isole di Man e della Manica, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lienchtestein, Lussemburgo, Monaco, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria, Repubblica Ceco, Repubblica Slovacca, Ceuta e Melilla (D.M.9.2.94), Slovenia (10) (D.M.9.6.98). E’ fatta salva la possibilità di escludere determinati veicoli, da parte dei governi stranieri (11). In concreto, gli organi di polizia stradale non solo non sono più tenuti al controllo dei documenti inerenti la copertura assicurativa, per tutti quei veicoli rientranti nell’elenco di cui al decreto citato, ma, in ragione dell’art.2, punto 1, comma 1 della Direttiva del 24 aprile 1972, n.166, ogni stato membro si astiene dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile.
Questo, in ragione del fatto che sarà il proprio Ufficio Nazionale di Assicurazione (per l’Italia l’UCI), a liquidare il danno e a richiedere il risarcimento, al competente Bureau estero. E’ naturale, che agli organi di polizia stradale, rimane il compito di valutare se il veicolo straniero oggetto dell’accertamento, è da ricomprendersi, tra i veicoli esclusi dal controllo della carta verde ed in tale caso, accertare se i medesimi siano in possesso di tale ultimo certificato, ovvero della c.d. polizza di frontiera, di durata non inferiore a giorni quindici e non superiore a giorni quarantacinque. E’ qui opportuno far notare che l’UCI risponde solo dei danni procurati da veicoli comunitari e stranieri, coperti da assicurazione sulla R.C.: in caso diverso, la denuncia dovrà essere prodotta al competente Fondo di Garanzia (12).

 

 

 

3.2 Del certificato e del contrassegno di assicurazione
Come già precedentemente accennato, il documento comprovante il contratto di assicurazione è la c.d. polizza; naturalmente, tale scrittura privata ha il solo scopo di rendere efficaci gli obblighi contrattuali, senza nulla sostituire nell’ambito delle certificazioni necessarie per la circolazione su strada. In effetti, in tali ambiti, trova applicazione l’art.7 della legge, in concorso formale con il d.P.R.39/53 e il d.Lgv.285/92 (nuovo codice della strada). Ai sensi dell’art.180 comma 1 lett.d) del nuovo codice della strada, il conducente di veicoli a motore deve avere con sè il certificato di assicurazione ed ai sensi del successivo art.181 comma 2, gli autoveicoli ed i motoveicoli – esclusi i motocicli ed estensivamente i ciclomotori – debbono esporre sulla parte anteriore o sul vetro parabrezza il contrassegno di assicurazione: per tali ultimi veicoli è fatto comunque l’obbligo per il relativo conducente, di portare con sè il predetto documento. Il certificato di assicurazione (ex art.9 d.P.R.973/70) è un documento che contiene i seguenti dati:
1. denominazione, sede dell’assicuratore e le altre indicazioni prescritte dall’art.2250 del c.c.;
2. nome - o denominazione o ragione sociale o ditta - e domicilio o sede del contraente;

3. tipo del veicolo;
4. dati della targa di riconoscimento o dati di identificazione del telaio e del motore (13) (14)(15);
5. periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio e la rata di premio;
6. numero del contratto di assicurazione.
I certificati di assicurazione debbono essere sottoscritti dall’assicuratore o dal suo agente e risultano avere efficacia dalle ore ventiquattro del giorno in cui è avvenuta la sottoscrizione, salvo diversa indicazione.
Le caratteristiche del contrassegno di assicurazione sono invece contenute nell’art.14 del precitato regolamento di esecuzione della L.990/69 e risultano essere:
1. dati sub 1);
2. dati sub 4) (16);
3. dati sub 3);
4. giorno mese ed anno della scadenza del periodo dell’assicurazione;
5. firma dell’assicuratore.
Sono assoggettabili ai medesimi obblighi dei veicoli stazionanti sul territorio italiano, quelli con targa AFI (17) seguita da 5 cifre, qualora i relativi intestatari risultano essere dipendenti delle basi della predetta organizzazione.

 

 

3.3 Del risarcimento del danno
Per quanto attiene il risarcimento del danno, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore prevista dall’art.2054 c.c., l’art.18 della legge, costituisce eccezione rispetto a quanto disposto dall’art.1917 del c.c. in quanto il danneggiato ha facoltà di azione diretta nei confronti della assicurazione. E sempre secondo il richiamato art. 18, comma secondo (18), per l’intero massimale di polizza l’assicuratore non può opporre al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. In tal caso, l’assicuratore ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione: si pensi, in questo caso, all’ipotesi del ciclomotore maggiorato. Dunque, in seguito ad un sinistro, l’assicurato è tenuto a denunciare all’assicuratore per mezzo di un modulo di constatazione amichevole (c.d. modulo blu) le circostanze dello stesso, secondo le indicazioni ivi contenute. Il danneggiato, provvede poi ai sensi dell’art.22 della legge a fare richiesta di risarcimento dei danni all’assicurazione della controparte, tenendo presente che il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di anni due; la compagnia provvede poi a presentare un’offerta di risarcimento entro sessanta giorni dalla richiesta (trenta se la richiesta viene formulata a mezzo di modulo blu, sottoscritto da entrambe le parti coinvolte). Giova ricordare come tra le compagnie assicuratici siano stati stipulati importanti accordi, quali il CID (convenzione indennizzo diretto). Tale convenzione comporta che per danni superiori ad un certo valore e senza lesioni personali, provviste di constatazione amichevole sottoscritta dalle parti, la liquidazione del danno avviene direttamente dalla compagnia dell’assicurato.

 

 

 

4. Prontuario pratico
Per quanto sopra detto, si comprende facilmente come un corretto intervento della polizia stradale, possa celerizzare notevolmente le pratiche del risarcimento del danno, sia in ragione della precisa e dettagliata indicazione degli estremi di identificazione delle parti, necessaria alle compagnie assicurative ed in particolare all’UCI; sia anche al fine di poter far celermente definire pratiche di risarcimento prive di dubbi oggettivi (ricorso al CID). Per quanto attiene il controllo dei veicoli stranieri, in ragione di un concreto ed utile controllo di polizia stradale, si rimanda il lettore alla lettura dell’art.2 comma 2 del citato D.M. 01.10.1991 (19) (elenco dettagliato dei veicoli che rimangono soggetti all’obbligo del certificato internazionale d’assicurazione), precisando che in sede di accertamento, dovrà essere curata la massima attenzione su:
1. l’esatta composizione alfanumerica della targa del veicolo straniero e dell’eventuale rimorchio;
2. il tipo e la marca del veicolo;
3. la sigla di nazionalità;
4. la genuinità della targa.
In caso di incidente stradale, tali dati, corredati della esatta dinamica, dovranno essere inviati al competente UCI, salvo che il veicolo non sia soggetto all’obbligatorietà della carta verde. Per quanto attiene al controllo della documentazione assicurativa, sul piano della genuinità, si precisa quanto segue:
La falsificazione del documento avviene mediante ristampa dell’originale, da parte di tipografie, ovvero, mediante sua fotocopiatura; stampa di documentazione relativa a compagnie inesistenti. In caso di dubbio, è utile ricorrere alla consultazione dell’agenzia interessata, qualora si tratti di ristampa o fotocopiatura di documento, per compagnia esistente; alla consultazione dell’ISVAP (20) per conoscere se la compagnia risulta essere esistente. L’alterazione del documento avviene solitamente mediante cancellatura della data di scadenza, per abrasione o ricorso a prodotti chimici. In tal caso l’alterazione risulta grossolana ed è facilmente accertabile mediante lettura in controluce, lampada a luce ultravioletta ovvero, dalla semplice osservazione della variazione colorimetrica della carta utilizzata. E’ utile ricordare che gli effetti assicurativi si estendono di quindici giorni, rispetto alla data di effettiva scadenza del contratto. Gli effetti assicurativi cessano invece, alla data del termine contrattuale di assicurazione, qualora trattasi di forma contrattuale temporanea. In termini pratici, considerati gli obblighi documentali del conducente, è probabile che il medesimo risulti essere legittimamente sprovvisto della polizza assicurativa (unico documento dal quale rilevare se trattasi o meno di contratto temporaneo). Incombe senz’altro nell’organo di polizia stradale l’obbligo di accertare, per quanto possibile, i reali termini contrattuali; ma nella impossibilità di tale attività di accertamento, a parere di chi scrive, è sufficiente la dichiarazione di sussistenza di tali requisiti, sottoscritta dal conducente, nel corpo del verbale redatto ai sensi dell’art. 180 comma 1 (mancanza del certificato di assicurazione). Infatti, in tal caso, la fattispecie in esame è senz’altro ricollegabile a quella prevista dalla norma citata, posto che il trasgressore risulta provvisto di un certificato assicurativo invalido e quindi, sprovvisto di quello previsto per legge. Invero, procedendo presuntivamente ai sensi dell’art. 193 (mancanza della copertura assicurativa), si escluderebbe a priori l’applicabilità della norma precitata, con ipotetico danno extracontrattuale della P.A. nei confronti della parte soggetta al controllo (si pensi ad un soggetto che, per svolgere la propria attività lavorativa, necessiti del veicolo). Diversamente, qualora il controllato rifiuti di dichiarare il requisito contrattuale in argomento, ovvero di sottoscrivere il verbale di contestazione, l’agente operante è da ritenere legittimato ad applicare la sanzione più grave, in ragione dei dubbi che sorgono circa la genuinità del dichiarato. A tal proposito, recentemente, con propria Circolare n. 300/A/41365/101/20/21/7 del 17 febbraio 1999, il Ministero dell’Interno (21) ha stabilito infatti che "trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 193 allorquando gli organi di polizia stradale accertano l’effettiva mancanza della copertura assicurativa" e che, "in proposito, non appare sufficiente che il conducente non sia in grado di esibire il contrassegno e certificato in quanto l’organo accertatore ha l’onere di svolgere una successiva verifica, contattando ad esempio l’agenzia di assicurazione, e soltanto in presenza di un dato sicuro deve applicare l’art. 193 e le relative sanzioni (sequestro amministrativo)."

 

 

 

VEICOLI CHE CONTINUANO AD ESSERE SOGGETTI ALL’OBBLIGO DEL CONTROLLO DELLA CARTA VERDE, ANCORCHE’ APPARTENENTI AGLI STATI ESENTATI DAL CONTROLLO DELLA CARTA VERDE DI CUI AL D.M.9.2.94

 

 

BELGIO
1. Veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale);
2. Veicoli privati di militari belgi e delle loro famiglie stazionanti nella Repubblica federale tedesca;
3. Veicoli ufficiali della NATO che restano soggetti alle disposizioni proprie del trattato della NATO.

 

 

 

FRANCIA
Veicoli militari soggetti alle convenzioni internazionali.

 

 

 

REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, ISOLA DI MAN, ISOLE DELLA MANICA
1. Vetture per invalidi il cui peso a vuoto non superi i 5 Cwt (254 kg.);
2. Veicoli a motore destinati a spostarsi sul suolo, ma che non sono concepiti nè adattati alla circolazione stradale;
3. Veicoli NATO che sono soggetti alle disposizioni proprie della convenzione di Londra del 19 giugno 1951 e del protocollo di Parigi del 28 agosto 1952.

 

 

 

IRLANDA
1. Rimorchi;
2. Veicoli guidati unicamente da persona appiedata, vale a dire veicoli che non sono né costruiti nè adattati per trasportare conducente o passeggeri ed il cui peso a vuoto non supera gli 8 Cwt (406,4 Kg.).

 

 

 

LUSSEMBURGO
1. Trattori agricoli;
2. Macchine operatrici automotrici (rulli compressori, bulldozers, mietitrebbitrici, ecc.);
3. Veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) a partire dalla data di scadenza indicata sulla targa d’immatricolazione.

 

 

PAESI BASSI
1. Veicoli ad immatricolazione temporanea
2. Veicoli privati dei militari olandesi e delle loro famiglie stazionanti nella Repubblica Federale Tedesca;
3. Veicoli appartenenti a militari tedeschi di stanza nei Paesi Bassi; 4. Veicoli appartenenti a persone occupate presso lo Headquarters Allied Forces Central Europe (Quartiere generale delle forze alleate in Europa);
5. Veicoli delle forze armate della NATO.

 

 

 

GRECIA
1. Veicoli che appartengono alle Organizzazioni dello Stato e Diplomatiche;
2. Veicoli appartenenti alle Forze Armate della NATO e ai paesi alleati in Grecia, nonchè al personale di tali organizzazioni;
3. Veicoli appartenenti alle forze armate greche;
4. Veicoli con targa doganale o temporanea;
5. Veicoli con targa in prova.

 

 

 

REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
1. Veicoli che per caratteristiche costruttive, non superano la velocità di 6 Km/h;
2. Macchine operatrici automotrici la cui velocità massima non è superiore a 20 Km/h;
3. Veicoli e rimorchi ad immatricolazione temporanea (targa doganale);
4. Veicoli e rimorchi delle truppe straniere di stanza sul territorio soggetto alla sovranità della Repubblica Federale Tedesca, dei loro ausiliari civili, dei loro membri e delle loro famiglie qualora tali veicoli siano immatricolati dalle autorità militari competenti;
5. Veicoli e rimorchi dei quartieri generali internazionali stabiliti nella Repubblica federale tedesca in virtù del trattato dell’Atlantico del Nord (NATO).

 

 

 

PORTOGALLO
1. Macchine agricole e macchine operatrici automotrici per le quali la legislazione portoghese non richiede targhe d’immatricolazione;
2. Veicoli appartenenti a stati stranieri e a organizzazioni internazionali delle quali il Portogallo è uno stato membro (targhe bianche con cifre rosse precedute dalle lettere CD o PM);
3. Veicoli appartenenti allo stato portoghese (targhe nere con cifre bianche, precedute dalle lettere AM, AP, EP, ME, MG o MX, a seconda del Ministero in questione).

 

 

 

SPAGNA
1. Veicoli a motore utilizzati per lavori agricoli o industriali che non sono soggetti alle norme concernenti le assicurazioni e/o le autorizzazioni;
2. Veicoli a motore non soggetti alle norme sulle autorizzazioni e che recano un simbolo militare;
3. Veicoli a motore per i quali il Ministero dell’Interno, direzione generale della circolazione, rilascia una targa d’immatricolazione di durata temporanea. Tali targhe d’immatricolazione sono le seguenti: a. targhe in "prova", di colore vermiglio, che terminano con la lettera P;
b. targhe di trasporto, di colore blu, che terminano con la lettera T; c. targhe temporanee, di colore verde, con cifre separate dalla lettera T o R e che terminano con un numero fra 0 e 99;
d. targhe per il controllo tecnico, di colore verde chiaro con cifre separate dalle lettere ITV e che terminano con un numero fra 0 e 9999.
4. Veicoli a motore che portano una targa d’immatricolazione rossa, il cui numero è preceduto dalla lettera CD.

 

 

 

SVIZZERA E LIECHTENSTEIN
1. Veicoli azionati manualmente muniti di motore; 
2. Macchine monoassi per lavori agricoli che sono condotte unicamente da persona appiedata e che non servono al traino di rimorchi;
3. Ciclomotori e carrozzelle per invalidi il cui motore abbia una cilindrata non superiore a 50 cm3 e la cui velocità in circostanze normali, non può superare i 30 Km/h;
4. Veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) a partire dalla data di scadenza indicata sulle targhe d’immatricolazione.

 

Bibliografia:
Nuovo Codice della Strada e principali leggi complementari - G. Del Carlo - MAGGIOLI Editore.
Lineamenti di diritto privato - P.Zatti e V.Colussi - CEDAM Editore. Codice Civile Esplicato - F. del Giudice - SIMONE Editore. Il controllo della carta verde - R.Deidda - Edirice Nova Grafica Re. Diritto Civile - U. di Benedetto - MAGGIOLI Editore. Elementi di diritto commerciale - Auletta Salanitro - GIUFFRE’ Editore

 

* Ufficiale del Corpo Polizia Municipale del Comune di Forte dei Marmi

 

1) Articolo questo, già oggetto di precedente stesura e di attuale revisione.
2) U. di Benedetto, Diritto Civile, MAGGIOLI EDITORE RIMINI, II Ed., pag. 939
3) Con L.28.11.1984, n.792, è stato istituito l’Albo dei mediatori di assicurazione.
4) G. Auletta - N. Salanitro, Elementi di diritto commerciale, GIUFFRE’ EDITORE MILANO, 2001, pag. 344
5) Successivamente richiamata con il termine generico di "legge".
6) Sono tali i veicoli che stazionino abitualmente:
- nel territorio dello stato d’immatricolazione del veicolo;
- qualora non sia prevista l’immatricolazione per un tipo di veicolo, ma questi rechi una targa assicurativa o un segno distintivo analogo alla targa d’immatricolazione, nel territorio dello stato in cui è stata rilasciata tale targa o segno;
- nei casi diversi, il territorio dello stato di domicilio del detentore.
7) Ufficio Centrale Italiano - Ufficio nazionale di assicurazione per veicoli a motore in circolazione internazionale - Corso Venezia, 8 20121 Milano
8) L’art. 6, comma 4, della l. 990/69, dispone che l’obbligo dell’assicurazione si considera altresí assolto per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata:
a) da uno degli altri Stati membri della Comunità economica europea, quando l’apposito ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettere a) e b), si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti enti costituiti negli altri Stati della Comunità economica europea e questa abbia riconosciuto detti accordi con proprio atto;
b) da uno degli Stati terzi rispetto alla Comunità economica europea, quando l’apposito ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettera a) e b), si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei veicoli e quando con atto della Comunità economica europea sia stato rimosso l’obbligo negli Stati membri di controllare l’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da detto Stato terzo.
9) D.M.01.10.91 pubblicato sulla G.U. n.242 del 15.10.1991
10) Esclusi i veicoli muniti di targa doganale
11) 1. Veicoli ad immatricolazione temporanea - 2. Veicoli muniti di targa con l’indicazione AFI, ad esclusione di quelli "official" seguita da quattro cifre - 3. Veicoli non muniti di targa d’immatricolazione - 4. Macchine agricole - 5.Veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali - 6. Veicoli delle forze militari e del personale militare e civile della NATO
12) Se il sinistro è stato provocato da un veicolo non identificato o non assicurato o in caso di liquidazione coatta dell’impresa assicuratrice, il danno alle persone – e, nell’ipotesi di liquidazione dell’impresa, entro determinati limiti anche il danno alle cose – sono risarciti da un "Fondo di garanzia per le vittime della strada" costituito con i contributi delle diverse imprese assicuratrici (art. 19 l. 1969/990); così in G. Auletta - N. Salanitro, Op. cit., pag. 345
13) Per i ciclomotori, verrà indicato il numero del telaio, in quanto la "targhetta" rectius contrassegno di identificazione individua esclusivamente il responsabile della circolazione.
14) Per i veicoli che circolano a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita, vanno indicati i dati della targa PROVA.
15) Per i veicoli con rimorchio debbono essere rilasciati certificati distinti per la motrice e per il rimorchio (c.d. rischio statico).
16) Per i rimorchi ed i semirimorchi deve essere rilasciato un contrassegno a parte da esporsi su tali veicoli, se lasciati privi del trattore, sull’area pubblica.
17) Allied Force in Italy.
18) Così come sostituito dall’art. 1, d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. in l. 26 febbraio 1977, n. 39.
19) E successivi decreti Ministeriali del 9 febbraio 1994 e del 9 giugno 1998.
20) Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private.
21) Pubblicata alla pag. 7 del n. 1/99 del Notiziario periodico a cura del Comitato Tecnico Nazionale per la Polizia Municipale dell’ANCI



di Giovanni Fontana

da "Il Centauro" n. 74
Giovedì, 06 Marzo 2003
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