1. Premessa
Due, sono gli aspetti che ho ritenuto importante sottolineare nella
stesura del presente articolo (1): la sommaria descrizione della normativa
inerente il contratto di assicurazione e più propriamente quello relativo
alla R.C.A.; la posizione dei veicoli stranieri circolanti sul territorio
italiano. Nel primo caso, in seguito alla depenalizzazione dell’art.32
della L.990/69 - peraltro rimasta sostanzialmente immutata nelle parti
sostanziali - si è provveduto, successivamente, alla sua abrogazione, con
consequenziale reinserimento della fattispecie dispositiva nell’attuale
Nuovo Codice della Strada (ex artt.193 e 231 d.Lgv.285/92). Nell’altro
caso, il legislatore italiano, dopo reiterate vicissitudini a livello di
giurisdizione comunitaria - sollevate in ragione dei controlli, privi di
riscontro giuridico, operati dagli organi di polizia stradale italiana,
nei confronti dei cittadini membri CEE - è giunto alla emanazione della L.7
agosto 1990, n.242, modificatrice dell’art.6 della L.990/69.
2. Il contratto di
assicurazione
La nozione di
contratto di assicurazione è contenuta nell’art.1882 del c.c., là, dove si
afferma, che tale è quel contratto col quale l’assicuratore, verso il
pagamento di un premio (somma di denaro versato all’atto della
stipulazione), si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti
convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un
capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita
umana. Brevemente, è da precisare che rispetto al precedente Codice del
Commercio, l’entrata in vigore del Codice Civile ha determinato una
notevole ristrutturazione della previgente normativa, a maggior garanzia
dei diritti dell’assicurato. In definitiva, l’assicuratore-garante assume
su di sé il rischio dell’inadempimento del debitore-assicurato dietro
pagamento di premi, il cui importo è calcolato in proporzione all’entità
del rischio del verificarsi del sinistro, che consiste appunto
nell’esenzione del credito da parte del terzo beneficiario /creditore
dell’asicurato) (2): tale indennizzo si concretizza nei due rami
assicurativi, ramo danni e ramo vita. Non a caso è stato indicato il
termine di società assicuratrice, posto che il prevedibile impegno di
capitali a garanzia della copertura contrattuale, impone all’assicurazione
la gestione da parte di istituti di diritto pubblico o società per azioni
(ex art.1883 c.c.). Nell’ambito delle assicurazioni, è qui da precisare,
che debbono essere distinti i c.d. brokers: Con L.28.11.1984, n.792, è
stato istituito l’Albo dei mediatori di assicurazione., che altro non sono
che soggetti di mediazione specializzati in campo assicurativo. Il
contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto e proprio la
c.d. polizza di assicurazione (ex art.1888 c.c.) è quella scrittura
privata che prova l’esistenza del contratto stesso e ne indica i
requisiti. Nella presente trattazione, quello che a noi interessa da
vicino è il ramo danni e più in particolare, l’assicurazione della
responsabilità civile (ex art.1917 c.c.), ed ancora, quella derivante
dalla circolazione stradale (come vedremo nel paragrafo che segue). Più in
generale, l’assicuratore si obbliga a risarcire l’assicurato di quanto
questi deve pagare a terzi per aver loro causato dei danni – senza dolo –
svolgendo una determinata attività (4). La durata formale
dell’assicurazione (ex art.1899 c.c.) è generalmente di un anno e
contratti di durata inferiore, sono da considerarsi temporanei. In tale
ultimo caso, la scadenza del contratto coincide con le ore ventiquattro
dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto. In caso di
mancato pagamento del premio assicurativo, l’assicurazione resta sospesa
sino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è
da lui dovuto (ex art.1901 c.c.), salvo l’ipotesi di contratto tacitamente
rinnovabile, nel qual caso, gli effetti dell’assicurazione si protraggono,
sino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello
della scadenza.
3. L’assicurazione della
R.C. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
In tema di
responsabilità civile, nel campo della circolazione stradale (R.C.A.),
quanto già detto, deve essere rivisitato alla luce delle disposizioni
contenute nella legge 24 dicembre 1969, n.990 (5) e successive
modificazioni ed integrazioni, con la quale è stata infatti prevista l’
"assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti". E’ indubbio, che il
verificarsi di sinistri stradali non è fatto episodico, e che le relative
conseguenze patrimoniali assumono rilevanza notevole, sul piano del
risarcimento del danno prodotto.
1) Ai sensi dell’art.1 della legge, nonché dell’art.193 comma 1 del
d.Lgv.285/92, i veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso
filoveicoli e rimorchi, sono soggetti all’obbligo della copertura
assicurativa R.C.A.; tale copertura assicurativa si estende anche ai danni
verificatisi nel territorio degli stati membri della CEE (ex art.1bis
inserito dalla L.142/92), ma, secondo le condizioni ed entro i limiti
stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati.
3.1 Dei veicoli
immatricolati in stati esteri, circolanti in Italia in regime di
temporaneità
I veicoli
stazionanti (6) abitualmente in stati esteri e circolanti sul territorio
dello Stato, sono soggetti alle disposizioni contenute nell’art.6 della
legge, prima modificato dall’art. 1 del d.L. 857/76 quindi, dall’art. 1
della legge 242/90. In ragione della progressiva apertura delle frontiere
tra stati membri della CEE, il legislatore italiano ha dovuto
necessariamente e correttamente, abolire l’obbligatorietà dell’uso della
carta verde, per alcuni dei veicoli stazionanti negli stati membri della
Comunità e terzi a questa. Più in generale, i veicoli che stazionano
abitualmente in stati esteri debbono essere muniti di un certificato
internazionale di assicurazione (c.d. carta verde), emesso dal competente
bureau estero ed accettato dall’UCI (7) (ex art.6 comma 5). Esiste poi
un’eccezione alla regola generale, contenuta nel comma 4 dell’art.6 (8),
inerente l’applicazione della direttiva ministeriale n. 166 del 24 aprile
1972; precisa poi il comma 7 del medesimo articolo, che con decreto del
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (9) vengono
precisati i veicoli non più soggetti al controllo della carta verde.
In tal senso, non sono soggetti al controllo suddetto, i veicoli
stazionanti negli stati membri CEE ed atri terzi, ovvero: Austria, Belgio,
Danimarca, Isole Faroe, Isole di Man e della Manica, Finlandia, Francia,
Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda,
Lienchtestein, Lussemburgo, Monaco, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna,
Svezia, Svizzera, Ungheria, Repubblica Ceco, Repubblica Slovacca, Ceuta e
Melilla (D.M.9.2.94), Slovenia (10) (D.M.9.6.98). E’ fatta salva la
possibilità di escludere determinati veicoli, da parte dei governi
stranieri (11). In concreto, gli organi di polizia stradale non solo non
sono più tenuti al controllo dei documenti inerenti la copertura
assicurativa, per tutti quei veicoli rientranti nell’elenco di cui al
decreto citato, ma, in ragione dell’art.2, punto 1, comma 1 della
Direttiva del 24 aprile 1972, n.166, ogni stato membro si astiene
dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità
civile.
Questo, in ragione del fatto che sarà il proprio Ufficio Nazionale di
Assicurazione (per l’Italia l’UCI), a liquidare il danno e a richiedere il
risarcimento, al competente Bureau estero. E’ naturale, che agli organi di
polizia stradale, rimane il compito di valutare se il veicolo straniero
oggetto dell’accertamento, è da ricomprendersi, tra i veicoli esclusi dal
controllo della carta verde ed in tale caso, accertare se i medesimi siano
in possesso di tale ultimo certificato, ovvero della c.d. polizza di
frontiera, di durata non inferiore a giorni quindici e non superiore a
giorni quarantacinque. E’ qui opportuno far notare che l’UCI risponde solo
dei danni procurati da veicoli comunitari e stranieri, coperti da
assicurazione sulla R.C.: in caso diverso, la denuncia dovrà essere
prodotta al competente Fondo di Garanzia (12).
3.2 Del certificato e del
contrassegno di assicurazione
Come già precedentemente accennato, il documento comprovante il contratto
di assicurazione è la c.d. polizza; naturalmente, tale scrittura privata
ha il solo scopo di rendere efficaci gli obblighi contrattuali, senza
nulla sostituire nell’ambito delle certificazioni necessarie per la
circolazione su strada. In effetti, in tali ambiti, trova applicazione
l’art.7 della legge, in concorso formale con il d.P.R.39/53 e il d.Lgv.285/92
(nuovo codice della strada). Ai sensi dell’art.180 comma 1 lett.d) del
nuovo codice della strada, il conducente di veicoli a motore deve avere
con sè il certificato di assicurazione ed ai sensi del successivo art.181
comma 2, gli autoveicoli ed i motoveicoli – esclusi i motocicli ed
estensivamente i ciclomotori – debbono esporre sulla parte anteriore o sul
vetro parabrezza il contrassegno di assicurazione: per tali ultimi veicoli
è fatto comunque l’obbligo per il relativo conducente, di portare con sè
il predetto documento. Il certificato di assicurazione (ex art.9
d.P.R.973/70) è un documento che contiene i seguenti dati:
1. denominazione, sede dell’assicuratore e le altre indicazioni
prescritte dall’art.2250 del c.c.;
2. nome - o denominazione o ragione sociale o ditta - e domicilio o sede
del contraente;
3. tipo del veicolo;
4. dati della targa di riconoscimento o dati di identificazione del
telaio e del motore (13) (14)(15);
5. periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio e
la rata di premio;
6. numero del contratto di assicurazione.
I certificati di assicurazione debbono essere sottoscritti
dall’assicuratore o dal suo agente e risultano avere efficacia dalle ore
ventiquattro del giorno in cui è avvenuta la sottoscrizione, salvo diversa
indicazione.
Le caratteristiche del contrassegno di assicurazione sono invece
contenute nell’art.14 del precitato regolamento di esecuzione della L.990/69
e risultano essere:
1. dati sub 1);
2. dati sub 4) (16);
3. dati sub 3);
4. giorno mese ed anno della scadenza del periodo dell’assicurazione;
5. firma dell’assicuratore.
Sono assoggettabili ai medesimi obblighi dei veicoli stazionanti sul
territorio italiano, quelli con targa AFI (17) seguita da 5 cifre, qualora
i relativi intestatari risultano essere dipendenti delle basi della
predetta organizzazione.
3.3 Del risarcimento del
danno
Per quanto
attiene il risarcimento del danno, derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore prevista dall’art.2054 c.c., l’art.18 della legge,
costituisce eccezione rispetto a quanto disposto dall’art.1917 del c.c. in
quanto il danneggiato ha facoltà di azione diretta nei confronti della
assicurazione. E sempre secondo il richiamato art. 18, comma secondo (18),
per l’intero massimale di polizza l’assicuratore non può opporre al
danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni
derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo
dell’assicurato al risarcimento del danno. In tal caso, l’assicuratore ha
tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe
avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria
prestazione: si pensi, in questo caso, all’ipotesi del ciclomotore
maggiorato. Dunque, in seguito ad un sinistro, l’assicurato è tenuto a
denunciare all’assicuratore per mezzo di un modulo di constatazione
amichevole (c.d. modulo blu) le circostanze dello stesso, secondo le
indicazioni ivi contenute. Il danneggiato, provvede poi ai sensi dell’art.22
della legge a fare richiesta di risarcimento dei danni all’assicurazione
della controparte, tenendo presente che il diritto al risarcimento si
prescrive nel termine di anni due; la compagnia provvede poi a presentare
un’offerta di risarcimento entro sessanta giorni dalla richiesta (trenta
se la richiesta viene formulata a mezzo di modulo blu, sottoscritto da
entrambe le parti coinvolte). Giova ricordare come tra le compagnie
assicuratici siano stati stipulati importanti accordi, quali il CID
(convenzione indennizzo diretto). Tale convenzione comporta che per danni
superiori ad un certo valore e senza lesioni personali, provviste di
constatazione amichevole sottoscritta dalle parti, la liquidazione del
danno avviene direttamente dalla compagnia dell’assicurato.
4. Prontuario pratico
Per quanto
sopra detto, si comprende facilmente come un corretto intervento della
polizia stradale, possa celerizzare notevolmente le pratiche del
risarcimento del danno, sia in ragione della precisa e dettagliata
indicazione degli estremi di identificazione delle parti, necessaria alle
compagnie assicurative ed in particolare all’UCI; sia anche al fine di
poter far celermente definire pratiche di risarcimento prive di dubbi
oggettivi (ricorso al CID). Per quanto attiene il controllo dei veicoli
stranieri, in ragione di un concreto ed utile controllo di polizia
stradale, si rimanda il lettore alla lettura dell’art.2 comma 2 del citato
D.M. 01.10.1991 (19) (elenco dettagliato dei veicoli che rimangono
soggetti all’obbligo del certificato internazionale d’assicurazione),
precisando che in sede di accertamento, dovrà essere curata la massima
attenzione su:
1. l’esatta composizione alfanumerica della targa del veicolo straniero
e dell’eventuale rimorchio;
2. il tipo e la marca del veicolo;
3. la sigla di nazionalità;
4. la genuinità della targa.
In caso di incidente stradale, tali dati, corredati della esatta
dinamica, dovranno essere inviati al competente UCI, salvo che il veicolo
non sia soggetto all’obbligatorietà della carta verde. Per quanto attiene
al controllo della documentazione assicurativa, sul piano della genuinità,
si precisa quanto segue:
La falsificazione del documento avviene mediante ristampa
dell’originale, da parte di tipografie, ovvero, mediante sua
fotocopiatura; stampa di documentazione relativa a compagnie inesistenti.
In caso di dubbio, è utile ricorrere alla consultazione dell’agenzia
interessata, qualora si tratti di ristampa o fotocopiatura di documento,
per compagnia esistente; alla consultazione dell’ISVAP (20) per conoscere
se la compagnia risulta essere esistente. L’alterazione del documento
avviene solitamente mediante cancellatura della data di scadenza, per
abrasione o ricorso a prodotti chimici. In tal caso l’alterazione risulta
grossolana ed è facilmente accertabile mediante lettura in controluce,
lampada a luce ultravioletta ovvero, dalla semplice osservazione della
variazione colorimetrica della carta utilizzata. E’ utile ricordare che
gli effetti assicurativi si estendono di quindici giorni, rispetto alla
data di effettiva scadenza del contratto. Gli effetti assicurativi cessano
invece, alla data del termine contrattuale di assicurazione, qualora
trattasi di forma contrattuale temporanea. In termini pratici, considerati
gli obblighi documentali del conducente, è probabile che il medesimo
risulti essere legittimamente sprovvisto della polizza assicurativa (unico
documento dal quale rilevare se trattasi o meno di contratto temporaneo).
Incombe senz’altro nell’organo di polizia stradale l’obbligo di accertare,
per quanto possibile, i reali termini contrattuali; ma nella impossibilità
di tale attività di accertamento, a parere di chi scrive, è sufficiente la
dichiarazione di sussistenza di tali requisiti, sottoscritta dal
conducente, nel corpo del verbale redatto ai sensi dell’art. 180 comma 1
(mancanza del certificato di assicurazione). Infatti, in tal caso, la
fattispecie in esame è senz’altro ricollegabile a quella prevista dalla
norma citata, posto che il trasgressore risulta provvisto di un
certificato assicurativo invalido e quindi, sprovvisto di quello previsto
per legge. Invero, procedendo presuntivamente ai sensi dell’art. 193
(mancanza della copertura assicurativa), si escluderebbe a priori
l’applicabilità della norma precitata, con ipotetico danno
extracontrattuale della P.A. nei confronti della parte soggetta al
controllo (si pensi ad un soggetto che, per svolgere la propria attività
lavorativa, necessiti del veicolo). Diversamente, qualora il controllato
rifiuti di dichiarare il requisito contrattuale in argomento, ovvero di
sottoscrivere il verbale di contestazione, l’agente operante è da ritenere
legittimato ad applicare la sanzione più grave, in ragione dei dubbi che
sorgono circa la genuinità del dichiarato. A tal proposito, recentemente,
con propria Circolare n. 300/A/41365/101/20/21/7 del 17 febbraio 1999, il
Ministero dell’Interno (21) ha stabilito infatti che "trovano applicazione
le sanzioni previste dall’art. 193 allorquando gli organi di polizia
stradale accertano l’effettiva mancanza della copertura assicurativa" e
che, "in proposito, non appare sufficiente che il conducente non sia in
grado di esibire il contrassegno e certificato in quanto l’organo
accertatore ha l’onere di svolgere una successiva verifica, contattando ad
esempio l’agenzia di assicurazione, e soltanto in presenza di un dato
sicuro deve applicare l’art. 193 e le relative sanzioni (sequestro
amministrativo)."
VEICOLI CHE CONTINUANO AD ESSERE SOGGETTI
ALL’OBBLIGO DEL CONTROLLO DELLA CARTA VERDE, ANCORCHE’ APPARTENENTI AGLI
STATI ESENTATI DAL CONTROLLO DELLA CARTA VERDE DI CUI AL D.M.9.2.94
BELGIO
1. Veicoli ad
immatricolazione temporanea (targa doganale);
2. Veicoli privati di militari belgi e delle loro famiglie stazionanti
nella Repubblica federale tedesca;
3. Veicoli ufficiali della NATO che restano soggetti alle disposizioni
proprie del trattato della NATO.
FRANCIA
Veicoli
militari soggetti alle convenzioni internazionali.
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA
E IRLANDA DEL NORD, ISOLA DI MAN, ISOLE DELLA MANICA
1. Vetture per
invalidi il cui peso a vuoto non superi i 5 Cwt (254 kg.);
2. Veicoli a motore destinati a spostarsi sul suolo, ma che non sono
concepiti nè adattati alla circolazione stradale;
3. Veicoli NATO che sono soggetti alle disposizioni proprie della
convenzione di Londra del 19 giugno 1951 e del protocollo di Parigi del 28
agosto 1952.
IRLANDA
1. Rimorchi;
2. Veicoli guidati unicamente da persona appiedata, vale a dire veicoli
che non sono né costruiti nè adattati per trasportare conducente o
passeggeri ed il cui peso a vuoto non supera gli 8 Cwt (406,4 Kg.).
LUSSEMBURGO
1. Trattori agricoli;
2. Macchine operatrici automotrici (rulli compressori, bulldozers,
mietitrebbitrici, ecc.);
3. Veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) a partire
dalla data di scadenza indicata sulla targa d’immatricolazione.
PAESI BASSI
1. Veicoli ad
immatricolazione temporanea
2. Veicoli privati dei militari olandesi e delle loro famiglie
stazionanti nella Repubblica Federale Tedesca;
3. Veicoli appartenenti a militari tedeschi di stanza nei Paesi Bassi;
4. Veicoli appartenenti a persone occupate presso lo Headquarters Allied
Forces Central Europe (Quartiere generale delle forze alleate in Europa);
5. Veicoli delle forze armate della NATO.
GRECIA
1. Veicoli che
appartengono alle Organizzazioni dello Stato e Diplomatiche;
2. Veicoli appartenenti alle Forze Armate della NATO e ai paesi alleati
in Grecia, nonchè al personale di tali organizzazioni;
3. Veicoli appartenenti alle forze armate greche;
4. Veicoli con targa doganale o temporanea;
5. Veicoli con targa in prova.
REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
1. Veicoli che
per caratteristiche costruttive, non superano la velocità di 6 Km/h;
2. Macchine operatrici automotrici la cui velocità massima non è
superiore a 20 Km/h;
3. Veicoli e rimorchi ad immatricolazione temporanea (targa doganale);
4. Veicoli e rimorchi delle truppe straniere di stanza sul territorio
soggetto alla sovranità della Repubblica Federale Tedesca, dei loro
ausiliari civili, dei loro membri e delle loro famiglie qualora tali
veicoli siano immatricolati dalle autorità militari competenti;
5. Veicoli e rimorchi dei quartieri generali internazionali stabiliti
nella Repubblica federale tedesca in virtù del trattato dell’Atlantico del
Nord (NATO).
PORTOGALLO
1. Macchine
agricole e macchine operatrici automotrici per le quali la legislazione
portoghese non richiede targhe d’immatricolazione;
2. Veicoli appartenenti a stati stranieri e a organizzazioni
internazionali delle quali il Portogallo è uno stato membro (targhe
bianche con cifre rosse precedute dalle lettere CD o PM);
3. Veicoli appartenenti allo stato portoghese (targhe nere con cifre
bianche, precedute dalle lettere AM, AP, EP, ME, MG o MX, a seconda del
Ministero in questione).
SPAGNA
1. Veicoli a
motore utilizzati per lavori agricoli o industriali che non sono soggetti
alle norme concernenti le assicurazioni e/o le autorizzazioni;
2. Veicoli a motore non soggetti alle norme sulle autorizzazioni e che
recano un simbolo militare;
3. Veicoli a motore per i quali il Ministero dell’Interno, direzione
generale della circolazione, rilascia una targa d’immatricolazione di
durata temporanea. Tali targhe d’immatricolazione sono le seguenti: a.
targhe in "prova", di colore vermiglio, che terminano con la lettera P;
b. targhe di trasporto, di colore blu, che terminano con la lettera T;
c. targhe temporanee, di colore verde, con cifre separate dalla lettera T
o R e che terminano con un numero fra 0 e 99;
d. targhe per il controllo tecnico, di colore verde chiaro con cifre
separate dalle lettere ITV e che terminano con un numero fra 0 e 9999.
4. Veicoli a motore che portano una targa d’immatricolazione rossa, il
cui numero è preceduto dalla lettera CD.
SVIZZERA E LIECHTENSTEIN
1. Veicoli azionati manualmente muniti di motore;
2. Macchine monoassi per lavori agricoli che sono condotte unicamente da
persona appiedata e che non servono al traino di rimorchi;
3. Ciclomotori e carrozzelle per invalidi il cui motore abbia una
cilindrata non superiore a 50 cm3 e la cui velocità in circostanze
normali, non può superare i 30 Km/h;
4. Veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) a partire
dalla data di scadenza indicata sulle targhe d’immatricolazione.
Bibliografia:
Nuovo Codice della Strada e principali leggi complementari - G. Del
Carlo - MAGGIOLI Editore.
Lineamenti di diritto privato - P.Zatti e V.Colussi - CEDAM Editore. Codice Civile Esplicato
- F. del Giudice - SIMONE Editore. Il controllo della carta
verde - R.Deidda - Edirice Nova Grafica Re. Diritto Civile - U. di
Benedetto - MAGGIOLI Editore. Elementi di diritto
commerciale - Auletta Salanitro - GIUFFRE’ Editore
* Ufficiale del Corpo Polizia
Municipale del Comune di Forte dei Marmi
1) Articolo questo, già oggetto di
precedente stesura e di attuale revisione.
2) U. di Benedetto, Diritto Civile, MAGGIOLI EDITORE RIMINI, II Ed.,
pag. 939
3) Con L.28.11.1984, n.792, è stato istituito l’Albo dei mediatori di
assicurazione.
4) G. Auletta - N. Salanitro, Elementi di diritto commerciale, GIUFFRE’
EDITORE MILANO, 2001, pag. 344
5) Successivamente richiamata con il termine generico di "legge".
6) Sono tali i veicoli che stazionino abitualmente:
- nel territorio dello stato d’immatricolazione del veicolo;
- qualora non sia prevista l’immatricolazione per un tipo di veicolo, ma
questi rechi una targa assicurativa o un segno distintivo analogo alla
targa d’immatricolazione, nel territorio dello stato in cui è stata
rilasciata tale targa o segno;
- nei casi diversi, il territorio dello stato di domicilio del
detentore.
7) Ufficio Centrale Italiano - Ufficio nazionale di assicurazione per
veicoli a motore in circolazione internazionale - Corso Venezia, 8 20121
Milano
8) L’art. 6, comma 4, della l. 990/69, dispone che l’obbligo
dell’assicurazione si considera altresí assolto per i veicoli a motore
muniti di targa di immatricolazione rilasciata:
a) da uno degli altri Stati membri della Comunità economica europea,
quando l’apposito ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di
cui al comma 2, lettere a) e b), si sia reso garante per il risarcimento
dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla
base di accordi stipulati con i corrispondenti enti costituiti negli altri
Stati della Comunità economica europea e questa abbia riconosciuto detti
accordi con proprio atto;
b) da uno degli Stati terzi rispetto alla Comunità economica europea,
quando l’apposito ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di
cui al comma 2, lettera a) e b), si sia reso garante per il risarcimento
dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei veicoli e quando con
atto della Comunità economica europea sia stato rimosso l’obbligo negli
Stati membri di controllare l’assicurazione di responsabilità civile per i
veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da detto Stato
terzo.
9) D.M.01.10.91 pubblicato sulla G.U. n.242 del 15.10.1991
10) Esclusi i veicoli muniti di targa doganale
11) 1. Veicoli ad immatricolazione temporanea - 2. Veicoli muniti di
targa con l’indicazione AFI, ad esclusione di quelli "official" seguita da
quattro cifre - 3. Veicoli non muniti di targa d’immatricolazione - 4.
Macchine agricole - 5.Veicoli militari soggetti a convenzioni
internazionali - 6. Veicoli delle forze militari e del personale militare
e civile della NATO
12) Se il sinistro è stato provocato da un veicolo non identificato o
non assicurato o in caso di liquidazione coatta dell’impresa
assicuratrice, il danno alle persone – e, nell’ipotesi di liquidazione
dell’impresa, entro determinati limiti anche il danno alle cose – sono
risarciti da un "Fondo di garanzia per le vittime della strada" costituito
con i contributi delle diverse imprese assicuratrici (art. 19 l.
1969/990); così in G. Auletta - N. Salanitro, Op. cit., pag. 345
13) Per i ciclomotori, verrà indicato il numero del telaio, in quanto la
"targhetta" rectius contrassegno di identificazione individua
esclusivamente il responsabile della circolazione.
14) Per i veicoli che circolano a scopo di prova tecnica o di
dimostrazione per la vendita, vanno indicati i dati della targa PROVA.
15) Per i veicoli con rimorchio debbono essere rilasciati certificati
distinti per la motrice e per il rimorchio (c.d. rischio statico).
16) Per i rimorchi ed i semirimorchi deve essere rilasciato un
contrassegno a parte da esporsi su tali veicoli, se lasciati privi del
trattore, sull’area pubblica.
17) Allied Force in Italy.
18) Così come sostituito dall’art. 1, d.l. 23 dicembre 1976, n. 857,
conv. in l. 26 febbraio 1977, n. 39.
19) E successivi decreti Ministeriali del 9 febbraio 1994 e del 9 giugno
1998.
20) Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private.
21) Pubblicata alla pag. 7 del n. 1/99 del Notiziario periodico a cura
del Comitato Tecnico Nazionale per la Polizia Municipale dell’ANCI |