Giurisprudenza di
legittimità DEPENALIZZAZIONE – ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI – CONTESTAZIONE E NOTIFICA
– RICORSO AVVERSO IL VERBALE DI CONTESTAZIONE – RICORSO AL GIUDICE DI PACE –
TERMINE DI GG. 60 DALLA CONTESTAZIONE O NOTIFICA- SUSSISTENZA L’art. 203 CDS prevede che l’interessato,
in materia di violazioni relative alla circolazione stradale possa proporre,
entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione
dell’accertamento, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta nei casi in cui è consentito, ricorso al prefetto del luogo della
commessa violazione. La norma, stante la incompatibilità con il sistema
costituzionale della sua interpretazione come istituente un ricorso
amministrativo che costituisca presupposto processuale per adire il giudice, è
stata interpretata nel senso dell’alternatività del ricorso amministrativo con
quello giurisdizionale (Corte cost. sentenze nn. 255 e 311 del 1994; 437 del
1995; Cass. SS.UU. 21 dicembre 2001, n. 16181; Cass. 26 luglio 2001, n. 10194;
5 aprile 2001, n. 5046). Il termine per impugnare in via giurisdizionale il
verbale, trattandosi dell’esperimento di un rimedio alternativo con il ricorso
amministrativo, deve ritenersi il medesimo previsto per tale ricorso, e cioè di
sessanta giorni (Cass. 24 settembre 2002, n. 13872; 29 settembre 1999, n.
10768). LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sentenza
Svolgimento
del processo
Il
ricorso è stato fissato per l’esame in camera di consiglio ai sensi dell’art.
375 c.p.c. Motivi
della decisione
Il
ricorso è manifestamente fondato. In
proposito va considerato che l’art. 203 del codice della strada prevede che
l’interessato, in materia di violazioni relative alla circolazione stradale
possa proporre, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione
dell’accertamento, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta nei casi in cui è consentito, ricorso al Prefetto del luogo della
commessa violazione. La norma, stante la incompatibilità con il sistema
costituzionale della sua interpretazione come istituente un ricorso
amministrativo che costituisca presupposto processuale per adire il giudice, è
stata interpretata nel senso dell’alternatività del ricorso amministrativo con
quello giurisdizionale (Corte cost. sentenze nn. 255 e 311 del 19941 437 del
19951 Cass. SS.UU. 21 dicembre 2001, n. 161811 Cass. 26 luglio 2001, n. 101941
5 aprile 2001, n. 5046). Questa
Corte, secondo il più recente orientamento (Cass. 24 settembre 2002, n. 138721
29 settembre 1999, n. 10768), ha affermato che il termine per impugnare in via
giurisdizionale il verbale, trattandosi dell’esperimento di un rimedio
alternativo con il ricorso amministrativo, debba ritenersi il medesimo previsto
per tale ricorso, e cioè di sessanta giorni. Ne
consegue che il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza impugnata deve essere
cassata, con rinvio al Giudice di pace di Roma, in persona di altro magistrato,
che statuirà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Per
questi motivi LA
CORTE DI CASSAZIONE Accoglie
il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Roma in
persona di altro magistrato, che deciderà anche sulla spese del giudizio di
cessazione. Così
deciso in Roma il giorno 30 novembre 2005, nella camera di consiglio della
prima sezione civile. Depositata
in cancelleria il giorno 11 gennaio 2006. |
|
|
© asaps.it |