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Giurisprudenza di merito - Depenalizzazione – Avviso di accertamento di violazione al C.d.S. – Ricorso – Inammissibilità – Notifica del verbale di contestazione – Ammissibilità del ricorso avverso l’avviso di accertamento.

Giudice di Pace di Pozzuoli, sentenza del 13 febbraio 2006

Giurisprudenza di merito
Giudice di Pace di Pozzuoli
Sentenza 13 febbraio 2006
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

L’avv. Italo BRUNO,

Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,

ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n° 1544/05 R.G. - Affari Contenziosi Civili - avente ad oggetto:

Opposizione ad avviso di accertamento di violazione al codice della strada.

 

T R A

Antonio D.M., nato a Pozzuoli (NA) il 00/00/00 ed ivi res.te alla Via omissis Campi Fle– c.f. omissis, procuratore di se stesso; RICORRENTE

 

E

COMUNE di POZZUOLI, in persona del Sindaco pro-tempore, dom.to nella Sede della Casa Comunale in Pozzuoli (NA) al Rione Toiano; RESISTENTE-CONTUMACE

 

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: annullare la sanzione amministrativa per non aver commesso la violazione.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 


(DI MARCO) Antonio D.M., con atto depositato il 12/7/05, proponeva opposizione avverso l’avviso di accertamento di violazione al codice della strada – Reg.to al n. 82740/A - elevato il 7/7/05 dalla Polizia Municipale di Pozzuoli, con il quale veniva invitato al pagamento, entro tre giorni, della somma di € 71,00 per violazione dell’art. 58 comma 1 C.d.S., per evitare la notifica del verbale e l’addebito delle relative spese aggiuntive.

Deduceva il ricorrente che l’avviso di accertamento di violazione doveva ritenersi nullo per non aver violato alcuna norma del codice della strada. Nell’ora e nel giorno di cui all’avviso di accertamento, la sua moto era parcheggiata regolarmente sul marciapiede di proprietà esclusiva del condominio dove egli abita e, quindi, area privata non soggetta alle norme del codice della strada.

Veniva fissata, con decreto notificato alle parti, l’udienza di comparizione delle stesse, alla quale rimaneva contumace la P.A.

All’udienza del 25/1/06, il Giudicante decideva la causa dando lettura del dispositivo ai sensi dell’art. 23 della l.689/81 e della sentenza della Corte Costituzionale n.534/90.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 


Preliminarmente va evidenziato che il ricorso avverso l’avviso di accertamento di violazione al codice della strada sarebbe inammissibile se il Comune di Pozzuoli non avesse depositato la ricevuta della notifica del p.v. n.82740/10525 avvenuta in data 12/11/05, ossia dopo il deposito del ricorso.

La natura giuridica del “foglietto” che il vigile lascia sotto il tergicristallo del parabrezza dell’auto in divieto di sosta e, prevalentemente, denominato “preavviso di contravvenzione” o “avviso di accertamento di violazione”, costituisce l’atto fondamentale nel procedimento di rilevazione di infrazione, attestando, esso, a pena di falso, in quanto redatto da pubblico ufficiale, il comportamento tenuto dall’autore dell’infrazione con le precisazioni relative al tempo, al luogo ed alle modalità dell’azione.

Cassazione 24 marzo 2004 n.5875, dopo aver affermato che il preavviso di accertamento “ha forma di verbale non contenente la contestazione immediata dell’infrazione”, ha concluso che: in tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, è inammissibile il rimedio dell’opposizione di cui alla l.689/81 avverso il mero preavviso di contravvenzione che è atto prodromico all’ordinanza-ingiunzione e non può essere equiparato né al verbale di contestazione immediata, né al verbale di accertamento notificato al trasgressore, in quanto, a differenza di essi, se non impugnati nei termini, non è atto idoneo a costituire titolo esecutivo ai sensi dell’art. 203, comma 3, cod. strad.

Ma, avendo il Comune di Pozzuoli notificato il P.V., come sopra detto, il ricorso all’avviso di accertamento di violazione si estende al processo verbale regolarmente notificato e, pertanto, per la salvezza degli atti, va dichiarato ammissibile e, risultato fondato, va accolto.

Infatti, il ricorrente ha dimostrato che il suolo dove era parcheggiata la sua moto è di esclusiva proprietà del condominio dove egli abita, mentre la P.A. non ha provato il contrario.

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa che, si configura come un giudizio rivolto all’accertamento della legittimità dell’atto amministrativo impugnato, oltre che della stessa pretesa sanzionatoria, l’Amministrazione viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), ha l’obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.

Inoltre, è importante sottolineare che la P.A. convenuta in giudizio, con l’emissione del provvedimento sanzionatorio, adempie al dovere di procedere alla riscossione del credito riconducibile alla violazione, in via di autotutela meramente esecutiva, ed il giudice, in sede oppositiva, è tenuto a controllare non solo la validità formale del predetto provvedimento, ma deve estendere il suo sindacato anche sul piano della validità sostanziale, ovvero procedere alla verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto concorrenti alla configurazione della violazione.

Pertanto, non avendo il ricorrente violato nessuna norma del codice della strada, non poteva essere soggetto alla sanzione amministrativa di cui al verbale di contestazione che, va annullato per illegittimità.

La natura della controversia e le ragioni che hanno portato al rigetto dell’opposizione, giustificano la compensazione delle spese del giudizio.

La sentenza è esecutiva ex lege.

 

P.Q.M.

 

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da DI MARCO Antonio nei confronti del COMUNE di POZZUOLI, in persona del Sindaco pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

1) dichiara ammissibile il ricorso e, risultato fondato, lo accoglie ed annulla il processo verbale n. 82740/10525 del 7/7/05;

2) compensa tra le parti le spese di giudizio;

3) sentenza esecutiva ex lege.

Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 13 febbraio 2006.

 

IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Italo BRUNO)

 

DEPOSITATA  IN CANCELLERIA

=======IN ORIGINALE=======

IL GIORNO 13 febbraio 2006

  

 

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Martedì, 21 Febbraio 2006
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