Giurisprudenza di merito REPUBBLICA ITALIANA L’avv. Italo BRUNO, Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, ha pronunciato la seguente nella causa iscritta al n° 1544/05 R.G. - Affari Contenziosi Civili - avente ad oggetto: Opposizione ad avviso di accertamento di violazione al codice della strada. Antonio D.M., nato a Pozzuoli (NA) il 00/00/00 ed ivi res.te alla Via omissis Campi Fle– c.f. omissis, procuratore di se stesso; RICORRENTE COMUNE di POZZUOLI, in persona del Sindaco pro-tempore, dom.to nella Sede della Casa Comunale in Pozzuoli (NA) al Rione Toiano; RESISTENTE-CONTUMACE Per il ricorrente: annullare la sanzione amministrativa per non aver commesso la violazione. Deduceva il ricorrente che l’avviso di accertamento di violazione doveva ritenersi nullo per non aver violato alcuna norma del codice della strada. Nell’ora e nel giorno di cui all’avviso di accertamento, la sua moto era parcheggiata regolarmente sul marciapiede di proprietà esclusiva del condominio dove egli abita e, quindi, area privata non soggetta alle norme del codice della strada. Veniva fissata, con decreto notificato alle parti, l’udienza di comparizione delle stesse, alla quale rimaneva contumace la P.A. All’udienza del La natura giuridica del “foglietto” che il vigile lascia sotto il tergicristallo del parabrezza dell’auto in divieto di sosta e, prevalentemente, denominato “preavviso di contravvenzione” o “avviso di accertamento di violazione”, costituisce l’atto fondamentale nel procedimento di rilevazione di infrazione, attestando, esso, a pena di falso, in quanto redatto da pubblico ufficiale, il comportamento tenuto dall’autore dell’infrazione con le precisazioni relative al tempo, al luogo ed alle modalità dell’azione. Cassazione Ma, avendo il Comune di Pozzuoli notificato il P.V., come sopra detto, il ricorso all’avviso di accertamento di violazione si estende al processo verbale regolarmente notificato e, pertanto, per la salvezza degli atti, va dichiarato ammissibile e, risultato fondato, va accolto. Infatti, il ricorrente ha dimostrato che il suolo dove era parcheggiata la sua moto è di esclusiva proprietà del condominio dove egli abita, mentre la P.A. non ha provato il contrario. Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa che, si configura come un giudizio rivolto all’accertamento della legittimità dell’atto amministrativo impugnato, oltre che della stessa pretesa sanzionatoria, l’Amministrazione viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), ha l’obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. Inoltre, è importante sottolineare che Pertanto, non avendo il ricorrente violato nessuna norma del codice della strada, non poteva essere soggetto alla sanzione amministrativa di cui al verbale di contestazione che, va annullato per illegittimità. La natura della controversia e le ragioni che hanno portato al rigetto dell’opposizione, giustificano la compensazione delle spese del giudizio. La sentenza è esecutiva ex lege. P.Q.M. Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da DI MARCO Antonio nei confronti del COMUNE di POZZUOLI, in persona del Sindaco pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1) dichiara ammissibile il ricorso e, risultato fondato, lo accoglie ed annulla il processo verbale n. 82740/10525 del 2) compensa tra le parti le spese di giudizio; 3) sentenza esecutiva ex lege. Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 13 febbraio 2006. IL GIUDICE DI PACE (Avv. Italo BRUNO)
DEPOSITATA IN CANCELLERIA =======IN ORIGINALE======= IL GIORNO
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