Giurisprudenza di
legittimità
SENTENZA CORTE DI
CASSAZIONE
11 gennaio 2006, n.
281
Quando la contestazione della
violazione non è possibile, a norma dell’art. 201 CDS, le ragioni della mancata
contestazione debbono essere indicate nel verbale, che dovrà essere notificato
nel termine ivi stabilito, e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con il limite della insindacabilità delle
modalità di organizzazione del servizio di vigilanza da parte dell’autorità
amministrativa (Cass. 22 giugno 2001, n. 8528; 25 maggio 2001, n. 7103; 29 marzo
2001, n. 4571). Tuttavia nessun sindacato è
consentito in proposito nelle ipotesi che l’art. 384 del regolamento di
esecuzione del CDS indica, senza margine di apprezzamento, come ipotesi tipiche
di impossibilità di contestazione immediata, tra le quali rientra quella in cui l’accertamento sia avvenuto per mezzo di
appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione
dell’illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del
rilievo sia già a distanza dal posto di
accertamento, o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile e
nei modi regolamentari.
LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.
Magistrati:
ha pronunciato la
seguente
Sentenza
Svolgimento del
processo
V. D., con ricorso
depositato l’11 dicembre 2001, propose opposizione, dinanzi al Giudice di
pace di Cles avverso un verbale di contestazione
di una violazione del codice della strada dei vigili urbani del Comune di Taio, notificatole in data 24 gennaio 2001,
violazione (superamento dei limiti di velocità)
accertata mezzo di apparecchiatura autovelox. L’opponente deduceva, a sostegno
del ricorso, tra l’altro, che illegittimamente
la infrazione non le era stata immediatamente contestata. Instaurato il contraddittorio con il Comune di Taio il
Giudice di pace, con sentenza depositata il giorno 16 luglio 2002, rigettava l’opposizione, ritenendo adeguatamente
motivata ma mancata contestazione
immediata.
Avverso tale sentenza V. D.
ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Comune di Taio il 28 novembre 2002. La parte intimata non ha
presentato difese.
Il ricorso è stato fissato
per l’esame in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c.
Motivi della
decisione
Con il ricorso si deducono
vizi motivazionali in ordine alla ritenuta legittimità, nella fattispecie,
della mancata contestazione immediata
dell’infrazione al codice della strada accertata a mezzo di apparecchiatura autovelox.
Il ricorso è manifestamente
infondato.
Questa Corte, con
giurisprudenza consolidata, ha affermato il principio secondo il quale, a
norma dell’art. 200 del codice della strada, in
materia di violazioni delle norme sulla circolazione stradale, la contestazione immediata dell’infrazione, ove possibile,
costituisce un elemento di legittimità del
procedimento di irrogazione della sanzione (da ultimo Cass. 20 settembre 2002,
n. 13774; 28 giugno 2002, n. 9502; 28 giugno
2001, n. 8869; 21 febbraio 2001, n. 2494).
Quando detta contestazione
non sia possibile, a norma dell’art. 201 del codice della strada, le
ragioni della mancata contestazione debbono
essere indicate nel verbale, che dovrà essere notificato nel termine ivi stabilito, e su di esse è possibile il
sindacato giurisdizionale, con il limite della
insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio di vigilanza da
parte dell’autorità amministrativa (Cass. 22
giugno 2001, n. 8528; 25 maggio 2001, n. 7103, 29 marzo 2001, n.
4571).
Tuttavia nessun sindacato è
consentito in proposito nelle ipotesi che l’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada indica, senza margine
di apprezzamento, come ipotesi tipiche di
impossibilità di contestazione immediata, tra le quali rientra quella in cui
l’accertamento sia avvenuto per mezzo di
appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il
veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza
dal posto di accertamento, o comunque nella impossibilità di essere fermato in
tempo utile a nei modi
regolamentari.
Il Giudice di pace, nel caso
di specie, ha rigettato l’opposizione motivando adeguatamente al riguardo, ritenendo adeguatamente motivata la mancata
contestazione immediata, sia in relazione alla
velocità del veicolo, sia all’esistenza di un unico vigile addetto al servizio,
sia al mancato arresto del veicolo nonostante
l’uso del fischietto da parte dell’agente accertatore, tenuto anche conto della
pericolosità della strada e del succedersi delle
violazioni da parte di altri automobilisti.
Ne deriva la manifesta
infondatezza del ricorso, che pertanto deve essere rigettato. Nulla va
statuito sulle spese non avendo il Comune
intimato depositato difese.
Per questi motivi
LA CORTE DI CASSAZIONE
Rigetta il
ricorso.
Così deciso in Roma il 30
novembre 2005, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il presidente: SAGGIO
Il consigliere
estensore: FELICETTI
Depositata in cancelleria il 11
gennaio 2006.
Il cancelliere: PERRONE |
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