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A cura di Alessandro Zampedri*
ASAPS INFORMA -  La circolazione con un tachigrafo non sottoposto alla prescritta calibratura periodica comporta la diretta applicazione della sanzione di cui all' art. 179 co. 2 del Codice della strada per il caso di tachigrafo non funzionante come disposto dal Regolamento (UE) n. 2016/403 - Sentenza n. 499/2024 del Giudice di Pace di Reggio Emilia del 26.06.2024.

NOTA IMPORTANTE: In data 26 giugno 2024, il Giudice di Pace di Reggio Emilia ha emesso la sentenza n. 499/2024 con la quale, ha stabilito che secondo la normativa comunitaria - Regolamento (UE) n. 2016/403 - il tachigrafo "non sottoposto a ispezione, calibrato e sigillato correttamente" è equiparato ad un tachigrafo "non funzionante" e pertanto è soggetto direttamente alle medesime sanzioni previste dall' art. 179 co. 2 del Codice della Strada e NON alla sanzione di cui all' art. 19 L. 727/1978. In tale sentenza, il Giudice di Pace non ha fatto altro che applicare una disposizione di un regolamento europeo che come sancito nel suo articolo 3, lo stesso, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri (compresa l' Italia). Infatti, nella versione consolidata con le modifiche apportate dal Regolamento (UE) n. 2022/694, all'allegato 1, 2° gruppo di infrazioni al regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Tachigrafo), al punto 7 è stabilito senza margini di apprezzamento, come nella definizione di tachigrafo non funzionante correttamente, rientri appunto i casi di tachigrafo non sottoposto a ispezione, calibrato e sigillato correttamente (livello di gravità IMG). Inoltre, a livello nazionale anche il Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti  del 15 dicembre 2016 (G.U. n. 301 del 27.12.2016), stabilisce nel suo allegato 1 che la norma nazionale sanzionatoria per il caso utilizzo di un tachigrafo non sottoposto a ispezione da parte di un'officina autorizzata è appunto l' art. 179 co. 2 del D.lgs 285/92 (Codice della strada) - codice infrazione ERRU (IMG 817). Una attenta lettura di tutte le disposizioni ut supra citate, smentisce in fatto ed in diritto una procedura operativa sostenuta da alcuni addetti del settore secondo la quale, vi sarebbe l'obbligo di scortare il veicolo presso un centro tecnico autorizzato per la verifica delle tolleranze di impulsi del 4% registrate dall'apparecchio. Nessuna disposizione di legge impone l'obbligo di verifica presso un officina autorizzata. Infatti, già l'art. 38 co. 2 del Regolamento (UE) n. 165/2014, sancisce come i funzionari di controllo hanno la facoltà (non obbligo) di scortare il veicolo presso un centro tecnico. Ciò è confermato altresì nel panorama giudico nazionale dalla mera lettura della locuzione "possono disporre"  inserita nel comma 6-bis dell' art. 179 cds nonché dalla circolare del Ministero dell'Interno,  prot. 300-A-2356-21-111-2-2 del 16 marzo 2021. Anche sotto il profilo tecnico sarebbe riduttivo e fuorviante limitarsi eventualmente al mero controllo degli impulsi registrati (fattore K e W) in quanto, qualora venisse accerto un superamento del 4% stabilito a seconda del tipo di tachigrafo dall'allegato 1, 1B e 1C, l'infrazione accertata ricadrebbe se mai nel novero della circolazione con tachigrafo alterato e non con tachigrafo non funzionante come sostenuto, poichè l'aumento "fraudolento" dei parametri altera la corretta registrazione in ordine a velocità e distanza percorsa dal veicolo. Ad abundantiam, quanto ut supra illustrato è stato confermato in diritto da vari Giudici di Pace nelle sotto indicate sentenze:
- Giudice di Pace di Arezzo, Sentenza n. 485/2023 del 18/10/2023;
- Giudice di Pace di Arezzo, Sentenza n. 300/2023 del 09/06/2023;
- Giudice di Pace di Trento, Sentenza n. 128/2023 del 28/03/2023;
- Giudice di Pace di Trento, Sentenza n. 110/2023 del 27/03/2023;
- Giudice di Pace di Trento, Sentenza n. 106/2023 del 22/03/2023;
- Giudice di Pace di Arezzo, Sentenza n. 66/2023 del 01/02/2023;

 


*Vice Sovrintendente Polizia Locale di Trento Monte Bondone - Specialità Autotrasporto
Esperto controlli del tachigrafo
Componente Comitato Esperti di ASAPS

Giovedì, 25 Luglio 2024
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