testo in vigore dal: 7-3-2006
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL’INTERNO Visto l’articolo 139, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, concernente la patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale; Visto il decreto 11 agosto 2004, n. 246, concernente il «Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale»; Visto l’allegato A del citato decreto n. 246 del 2004, recante il modello di patente di servizio; Viste le osservazioni formulate dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI con nota del 22 ottobre 2004, n. 110178, circa la necessità di procedere alla definizione di un nuovo modello di patente di servizio; Visto il nuovo modello di patente di servizio proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI ed approvato dai rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’interno nel corso di apposita riunione svoltasi il 18 febbraio 2005 presso il medesimo Dipartimento del tesoro; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 16 settembre 2005; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota del 5 ottobre 2005, n. 17277 UL;
Art. 1. 1. Il modello di patente di servizio di cui all’allegato A al decreto 11 agosto 2004, n. 246, e’ sostituito dal modello allegato al presente regolamento. 2. Le caratteristiche tecniche del modello sono le seguenti: a) formato: cm 14,5 x 11,00; b) stampa in bianca a tre colori, due per i fondi di sicurezza di cui uno fluorescente blu più nero per i testi, ed in volta a tre colori, due per i fondi di sicurezza di cui uno fluorescente giallo più uno nero per i testi; c) carta neobond non filigranata bianca; d) numerazione progressiva alfanumerica. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle Disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L’art. 139, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, recante: «Nuovo codice della strada», pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, così recita: «Art. 139. - 1. (Omissis). 2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio della patente di cui al comma 1». - Il decreto 11 agosto 2004, n. 246, recante: «Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2004, n. 231. - L’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, così recita: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione». Allegato 1 Allegato_2 | |