ORDINANZA N. 45 REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: - Annibale MARINI Presidente ha
pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art.
126-bis, e relativa tabella, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada) aggiunti dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e modificati dal
decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1°
agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della
strada), promosso con ordinanza del 25 febbraio 2005 dal Giudice di pace di
Sorgono, nel procedimento civile vertente tra C.F. e la Prefettura di Nuoro,
iscritta al n. 284 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2005. Udito nella camera di consiglio del 30 novembre
2005 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro. Ritenuto che, nel corso di giudizio di opposizione a
verbale della Polizia stradale di Nuoro, per violazione dell’art. 172 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in
relazione al mancato uso della cintura di sicurezza, promosso da C.U.– in cui
l’opponente lamentava, tra l’altro, l’eccessiva severità della sanzione
accessoria della decurtazione di cinque punti dalla patente – il Giudice di
pace di Sorgono, che aveva provveduto alla sospensione del provvedimento
impugnato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis,
e relativa tabella, del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992 aggiunti
dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e modificati dal decreto legge 27
giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n.
214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003,
n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), per
violazione degli artt. 3 e 76 della Costituzione; che il giudice a quo, ritenendo di
non poter accogliere nel merito il ricorso, dubita della legittimità
costituzionale della predetta norma, dal momento che la stessa inquadrabile
nell’ambito delle disposizioni configurate al fine di educare i conducenti
all’osservanza di alcune prescrizioni, non attenendo a specifico abuso della
patente di guida, finisce per assimilare la posizione del conducente senza
cintura a quella del pregiudicato o della persona pericolosa per la pubblica
sicurezza e la moralità; che, sottolinea il rimettente, seppure
rientra nella discrezionalità del legislatore perseguire gli illeciti, ciò deve
avvenire nel rispetto dell’art. 3 Cost., che esige sanzioni della stessa
gravità per infrazioni analoghe e della stessa pericolosità, laddove, nella
specie, non può essere diversamente sanzionato il comportamento del conducente
(persona munita di patente e soggetta a decurtazione di punteggio) ed il
comportamento del passeggero che, munito o no di patente, è chiamato a
rispondere solo in via pecuniaria; che la disposizione e l’allegata tabella,
introdotte con il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative
e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’art. 1, comma 1, della
legge 22 marzo 2001, n. 85), con previsione di cinque punti di decurtazione per
la violazione dell’art. 172 del codice della strada, sono affette da eccesso di
delega, rispetto alle indicazioni contenute nell’art. 2, comma 1, della legge
22 marzo 2001, n. 85 (Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della
strada), che autorizzava la decurtazione di cinque punti alle infrazioni che
comportavano allora la sospensione della patente alla seconda
violazione, mentre la violazione dell’art. 172 non comportava all’epoca nessuna
sospensione, dal momento che questa è stata introdotta solo con successivo
decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1°
agosto 2003, n. 214 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada). Considerato che il Giudice di pace di Sorgono dubita
della legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, e relativa tabella, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)
aggiunti dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e modificati dal decreto
legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto
2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27
giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada),
laddove prevedono la decurtazione di cinque punti della patente di guida in
caso di violazione dell’art. 172 dello stesso decreto – che sanziona il mancato
uso della cintura di sicurezza – per contrasto con gli artt. 3 e 76 della
Costituzione, per disparità di trattamento tra conducente (soggetto alla
decurtazione) e passeggero (sanzionato solo pecuniariamente pur se munito di
patente), e per eccesso di delega in relazione alle indicazioni contenute
nell’art. 2, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85, che autorizzava la
decurtazione di cinque punti alle sole infrazioni in relazione alle quali era
già prevista la sospensione della patente alla seconda infrazione; che
rientra nella discrezionalità del legislatore sia l’individuazione delle
condotte punibili, sia la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni,
con la conseguenza che tale discrezionalità può essere oggetto di censura, in
sede di scrutinio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne
rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto
con il canone della ragionevolezza (ex plurimis: sentenza n. 144 del
2005; ordinanze n. 401 e n. 262 del 2005, n. 212 e n. 109 del 2004); che – a prescindere dalla fondatezza della
tesi sostenuta dal giudice rimettente, peraltro avallata da una circolare del
Ministero delle infrastrutture, circa la non sanzionabilità della violazione in
esame con decurtazione del punteggio nei confronti del passeggero, ove munito
di patente – è palese la diversità delle posizioni del conducente e del
passeggero, il secondo dei quali risponde solo di mancato uso della cintura
(art. 182, comma 8, cod. strada), con previsione di pena pecuniaria, mentre il
primo, oltre che del mancato uso della cintura, risponde anche del mancato uso
della stessa da parte del passeggero minore, segno di una maggiore
responsabilità che l’ordinamento configura a suo carico riguardo al problema
della sicurezza nella circolazione, onde appare giustificata la sanzione
accessoria della sospensione della patente nel caso di due violazioni commesse
nell’arco di due anni, cui consegue la decurtazione dei punti dalla patente, a
norma dell’art. 126-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del
1992, che si richiama alle infrazioni di cui alla tabella ad esso allegata; che, pertanto, è manifestamente infondata
la proposta questione di costituzionalità in riferimento all’art. 3 della
Costituzione; che manifestamente infondata è altresì la
questione sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dal momento
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il parametro
costituzionale invocato regge soltanto i rapporti fra legge delegante e decreto
legislativo delegato, ed è pertanto fuor d’opera assumerlo «quale stregua del
giudizio di costituzionalità, qualora sia questione di una norma contenuta in
un atto estraneo a quei rapporti» (sentenza n. 218 del 1987; ordinanze n. 253
del 2005, n. 294 e n. 159 del 2004). Visti l’art.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l’art. 9, comma 2, delle
norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale. LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, e relativa
tabella, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), aggiunti dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e modificati
dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge
1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al
codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della
Costituzione, dal Giudice di pace di Sorgono, con l’ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2006. F.to: Annibale
MARINI, Presidente Alfio
FINOCCHIARO, Redattore Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere Depositata
in Cancelleria l’8 febbraio 2006. Il
Direttore della Cancelleria F.to:
DI PAOLA |
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