Svolgimento del processo Con atto di citazione 1° agosto 1996, C. D.
esponeva che il giorno 15 maggio 1996 mentre procedeva - a velocità normale -
alla guida della propria autovettura lungo la via a scorrimento veloce B., con
direzione da Potenza verso Salerno, a causa del repentino ingresso ed
attraversamento della strada da parte di un cane di grossa taglia, non riusciva
ad evitare l’urto con l’animale. In conseguenza di ciò l’autovettura del C.
D. riportava danni per lire 2.150.000. Tanto premesso, l’attore conveniva in
giudizio davanti al giudice di pace di Potenza l’ente nazionale per le strade,
ANAS, in quanto tenuto - nella sua qualità di gestore della strada a garantire
la sicurezza delle strade, anche mediante la recinzione lungo tutto il percorso
delle stesse. Il giudice di pace accoglieva la domanda, ma la sentenza era
integralmente riformata dal Tribunale di Potenza. I giudici di appello
osservavano che l’ANAS era stato chiamato a rispondere dei danni subiti dalla
vettura del C. D. a titolo di responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043
codice civile. Le risultanze della consulenza tecnica di ufficio avevano
posto in luce che, nei pressi del luogo ove l’autovettura del C. D. aveva
investito il cane, la recinzione presentava in effetti evidenti squarci, da
entrambi i lati della carreggiata. Non era certo, peraltro, che il cane si
fosse immesso nella carreggiata proprio attraverso gli squarci della recinzione.
Pertanto, non poteva dirsi raggiunta la prova dell’esistenza di un nesso di
causalità tra la condotta omissiva dell’Ente e l’incidente. Contro questa
decisione il C. D. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico
motivo. Resiste l’ANAS con controricorso. Motivi della decisione Con
l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.
2043 codice civile, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
in ordine all’interpretazione e valutazione delle risultanze probatorie: omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della causa, in
rapporto ai numeri 3 e 5 dell’art. 360 codice di procedura civile. Si deduce
che del tutto immotivatamente i giudici di appello avrebbero escluso la
responsabilità dell’Ente convenuto, in mancanza di una piena prova in ordine
all’esistenza del nesso di causalità (tra la condotta dell’Ente e l’evento
verificatosi). Ciò, dopo aver enunciato correttamente alcuni principi di
diritto in merito all’obbligo per il proprietario o concessionario
dell’autostrada (o della strada ad essa equiparabile) di provvedere alla
installazione e manutenzione di una recinzione, oltre alla segnalazione degli
eventuali difetti o rotture, una volta che detta rete sia stata volontariamente
collocata. I giudici di appello avevano ritenuto "altamente probabile"
l’evenienza che il cane si fosse immesso nella carreggiata proprio attraverso
uno di questi squarci, non escludendo tuttavia che il fatto si fosse verificato
con diverse modalità. Pertanto, ha concluso il Tribunale, non poteva essere
affermata la responsabilità dell’ente, in difetto dell’elemento essenziale del
nesso di causalità tra il comportamento omissivo ad esso addebitato e
l’evento. I giudici di appello, rileva il ricorrente, non avevano
adeguatamente valutato le risultanze della consulenza tecnica disposta
dall’ufficio. Se ciò avessero fatto, gli stessi avrebbero dovuto
necessariamente concludere che il cane si era immesso nella carreggiata da uno
degli squarci presenti nella recinzione, tagliando perpendicolarmente la strada
al veicolo che sopraggiungeva. Solo in questo modo doveva essere interpretata
la deposizione resa da alcuni testi, trasportati nella vettura condotta dal C.
D., secondo i quali il cane aveva attraversato la strada con un movimento
perpendicolare. Osserva il Collegio: le censure sono prive di fondamento,
risolvendosi la decisione impugnata in un giudizio di merito adeguatamente
motivato. L’inquadramento della responsabilità dell’Ente nazionale per le
strade ANAS nell’ambito dell’art. 2043 codice civile - operato dal giudice di
appello - è quello prescelto dall’attore che, nella prospettazione dei fatti
integracivi della ipotesi normativa, ha individuato la responsabilità dell’Ente
nella violazione del "neminem laedere". Elemento costitutivo dell’illecito
civile è il nesso di causalità intercorrente tra il fatto addebitato dall’Ente e
l’evento dannoso. Nel caso di specie, secondo la ricostruzione operata dai
giudici di appello, l’attore ha fornito la prova dell’evento dannoso, poiché i
testi hanno confermato che l’autovettura del C. D. ebbe ad urtare contro un cane
di grossa taglia, riportando i danni indicati nell’atto di citazione. Gli
stessi giudici hanno ritenuto raggiunta la prova dell’esistenza di un
comportamento colposo dell’Ente, consistito nella omessa manutenzione della rete
di recinzione: il che consente di giudicare come negligente e quindi colposa
l’azione della Pubblica Amministrazione (Cass. n. 5772 del 1998, cfr. Cass. n.
2781 del 1998). Manca invece la prova dell’esistenza di un nesso di causalità
tra il comportamento omissivo dell’Ente e l’evento verificatosi. Il
resistente ha indicato altre modalità compatibili con la dinamica dell’incidente
(che vanno dall’abbandono dei cane da parte dei conducenti di un’altra
autovettura, all’ingresso in autostrada da uno dei due svincoli, vicini al
tratto di strada teatro dell’incidente). Il ricorrente censura le conclusioni
cui sono pervenuti i giudici di appello, sottolineando che gli stessi avevano
indicato come "altamente probabile" l’ipotesi che il cane si fosse immesso nella
strada a scorrimento veloce propri attraverso uno degli squarci della recinzione
individuati dal consulente tecnico nominato dall’ufficio in prossimità del luogo
dell’incidente. La denunciata erronea valutazione delle risultanze
istruttorie costituisce, tuttavia, censura di merito, come tale non proponibile
in questa sede di legittimità. La giurisprudenza di questa corte è ferma nel
ritenere incensurabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di
merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione,
gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto
come fonti di presunzione, sempre che la motivazione appaia - come nel caso di
specie - congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e
rispettosa dei principi che regalano la prova per presunzioni (Cass. n. 3974 del
19 marzo 2002). Sfugge pertanto a qualsiasi censura la conclusione cui sono
pervenuti i giudici di appello, secondo i quali non risultando provato, nel caso
di specie, che il cane sia entrato in autostrada attraverso una rottura della
recinzione della rete stradale - e trattandosi di requisito costitutivo
dell’illecito civile, la cui prova incombe sul danneggiato non poteva
configurarsi alcuna responsabilità dell’ANAS per l’evento dannoso subito dal C.
D. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per
disporre la compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione. Per
questi motivi LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso. Compensa le spese
del giudizio di cassazione. |