Giurisprudenza di
legittimità LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE sul
ricorso proposto da: F.G.,
D’O.G., elettivamente domiciliati in ROMA VIALE TITO LABIENO 70, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPE NARDELLI, difesi dall’avvocato PIETRO
MASTRANGELO, giusta delega in atti; -
ricorrenti - contro ANAS -
ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli
Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo difende per legge; -
controricorrente - avverso la sentenza n. 525/01 del Tribunale di POTENZA,
emessa il 14/06/01, depositata il 30/06/01, R.G. 1297/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/06/05 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Eduardo Vittorio SCARDACCIONE che ha concluso per il rigetto del
ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D’O.G. e F.G. convenivano davanti al giudice di pace
l’ANAS - Ente nazionale per le strade per sentirlo condannare al risarcimento
dei danni subiti dall’autocaravan di loro proprietà il 30.11.1996 a seguito
della collisione con un muretto posto sul lato destro della carreggiata della
SS. n. 92, all’altezza del Km. 75 + 700, privo della segnalazione con strisce
alternate di colorazione bianca e nera. Il convenuto resisteva. Il giudice di pace, con sentenza del 2.2.1998, accoglieva
la domanda e condannava l’ANAS al pagamento di L. 5.000.000 ed al rimborso delle
spese. Pronunciando sull’appello dell’ANAS, il Tribunale di
Potenza, con sentenza del 30.6.2001, lo accoglieva, rigettava la domanda e
condannava gli attori al pagamento delle spese del doppio grado. Avverso la sentenza gli attori hanno proposto ricorso per
cassazione, affidandone l’accoglimento a due motivi, illustrati con memoria. Ha
resistito, con controricorso, l’ANAS. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il
tribunale ha svolto le seguenti considerazioni: - secondo consolidata giurisprudenza, per far valere la
responsabilità extracontrattuale della P.A. per i danni subiti dall’utente a
causa delle condizioni di manutenzione di una strada pubblica, esclusa
l’applicabilità dell’art. 2051 c.c., ed operando il generale criterio di
imputazione di cui all’art. 2043 c.c., il danneggiato deve dimostrare che
l’evento dannoso è eziologicamente ricollegabile ad una insidia, e cioè ad una
situazione caratterizzata, dal punto di vista obbiettivo, dalla non visibilità
del pericolo e, dal punto di vista soggettivo, dalla imprevedibilità, vale a
dire dalla impossibilità di avvistare in tempo il pericolo per poterlo evitare; - nella specie, avuto riguardo agli elementi risultanti
dalla C.T.U. e dalla allegata documentazione fotografica, non era configurabile
una insidia, poiché il muretto in cemento contro il quale l’autocaravan aveva
urtato, era oggettivamente visibile, in ragione delle sue dimensioni (cm. 40 di
altezza, cm. 30 di spessore, m. 1,70 di lunghezza), del colore più chiaro
rispetto all’asfalto della pavimentazione e tenuto conto dell’ora mattutina
nella quale si era verificato l’incidente, ed era inoltre posto al di fuori
della sede stradale, sul lato destro della carreggiata, alla confluenza della
SS. n. 92 con lo svincolo per Piano del Campo, ad una distanza di trenta
centimetri dalla linea bianca continua, risultando così agevolmente evitabile
solo che il conducente avesse marciato all’interno delle strisce che delimitano
la sede stradale, laddove il sinistro era stato determinato da una condotta di
guida negligente ed imprudente di inversione di marcia, eseguita per rientrare
sulla SS. n. 92, dopo aver erroneamente imboccato lo svincolo; - accertata la colpa del conducente, era irrilevante
valutare l’omessa colorazione del muretto con strisce zebrate ai sensi
dell’art. 175 del regolamento del codice della strada sussistendo, come
ritenuto dalla Corte costituzionale con la sent. n. 156/1999, ragioni di
incompatibilità logica tra la colpa del danneggiato e la nozione di insidia,
essendo quest’ultima contraddistinta dai caratteri della imprevedibilità e
della inevitabilità del pericolo, che comportano necessariamente l’esclusione
di qualunque colpa concorrente del danneggiato. 2. Con il primo motivo, denunciando omessa,
contraddittoria o quanto meno insufficiente motivazione su punti decisivi della
controversia prospettati dalle parti, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.,
violazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma 6, Cost., i ricorrenti
censurano la valutazione compiuta dal tribunale circa la oggettiva visibilità
dell’ostacolo contro il quale ha urtato l’autocaravan. Sostengono che la
visibilità era ridotta a causa delle condizioni atmosferiche (presenza di
foschia nell’ora mattutina), e che il muretto si confondeva con la sede
stradale. 2.1. Il motivo non è fondato. La valutazione della sussistenza di una
"insidia", caratterizzata oggettivamente dalla non visibilità e
soggettivamente dalla non prevedibilità del pericolo, costituisce giudizio di
fatto, incensurabile in questa sede se adeguatamente e logicamente motivato. E la sentenza impugnata ha congruamente motivato sul
punto, svolgendo le considerazioni riassunte nel paragrafo n. 1. Affermano inoltre che, diversamente da quanto ritenuto dal
tribunale, dal combinato disposto degli artt. 2056 e 1227 c.c. emerge che anche
nell’illecito civile è astrattamente configurabile il concorso di colpa del
danneggiato. 3.1. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili. 3.1.1. Quanto al primo, va rilevato che la non conformità
dello stato di manutenzione della strada pubblica è fonte di responsabilità
della P.A. solo se determina l’insorgere di una situazione di pericolo, con i
caratteri propri dell’insidia. La violazione di norme sulla segnalazione degli
ostacoli mediante opportuna colorazione non può quindi essere di per sé fonte
di responsabilità per colpa della P.A., occorrendo invece che l’omissione abbia
determinato, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il
sinistro, una situazione di non visibilità oggettiva dell’ostacolo. Ma nella
specie il tribunale ha escluso che sussistesse una situazione di tal genere
avendo accertato la visibilità oggettiva del muretto, anche in difetto della
colorazione con strisce zebrate, tenuto conto delle sue dimensioni, del colore
più chiaro rispetto al manto stradale e dell’ora mattutina in cui si è verificato
l’incidente. Risulta quindi corretta la valutazione di irrilevanza della
violazione dell’art. 175 del regolamento del c.d.s., precisando, tuttavia, che
l’irrilevanza è determinata dalla insussistenza dell’insidia e non già, come
affermato dal tribunale, dalla accertata colpa del conducente. 3.1.2. Quanto al secondo, va rilevato che, secondo la più
recente giurisprudenza di questa Corte, non sussiste incompatibilità della
responsabilità colposa della P.A. in caso di insidia o trabocchetto stradale
con il concorso del fatto colposo del danneggiato (sent. n. 17152/2002), ma la
diversa opinione manifestata dal tribunale non ha assunto rilevanza
nell’economia della decisione, dal momento che, essendo stata esclusa la
sussistenza della insidia e quindi della responsabilità colposa della P.A., non
era in radice configurabile un concorso di colpa del danneggiato. 4. In conclusione, il ricorso è rigettato.
|
|
|
© asaps.it |