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LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI CON
TARGA ESTERA E SPECIALE:
VADEMECUM PER I CONTROLLI DI POLIZIA
di Sandro Lamberti
Ispettore A-T.P.I. GdF – Compagnia Pronto Impiego Brindisi

(Aggiornato alla sentenza Cass. civ., SS.UU., n. 18286 del 04.07.2024)

Come anticipato nel numero 267 dello scorso luglio-agosto della rivista, pubblichiamo la versione aggiornata dell’articolo professionale di Sandro Lamberti, Ispettore A-T.P.I. della Guardia di Finanza, dal titolo LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI CON TARGA ESTERA E SPECIALE: VADEMECUM PER I CONTROLLI DI POLIZIA, la cui ultima versione era stata resa disponibile col n. 249 (luglio/agosto 2022).
Il nuovo aggiornamento, che ha comportato la sostanziale modifica dei §§ 2.1 e 2.2 (relativi alla circolazione dei veicoli immatricolati in Stati extra UE), si è reso necessario alla luce della recentissima sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU. civili, n. 18286 dello scorso 4 luglio, e delle relative ordinanze interlocutorie di cui si è discusso nella precedente uscita, ossia la n. 21917 del 21.07.2023 e la n. 30449 del 02.11.2023, le quali, tra l’altro, hanno finalmente risolto l’annosa questione, da cui sono scaturiti nel tempo orientamenti giurisprudenziali contrastanti, dell’applicabilità delle norme sul regime doganale dell’ammissione temporanea alle merci (in special modo, per quanto qui di interesse, ai mezzi di trasporto) provenienti (immatricolati) da Paesi extra UE con i quali sono in vigore accordi doganali con l’UE o con l’Italia di esenzione dai dazi all’importazione (come quelli, ad esempio, con Svizzera e San Marino).
Con tali pronunciamenti, la Suprema Corte ha definitivamente stabilito che:
• l’IVA all’importazione non è un diritto di confine, bensì un tributo interno (pertanto escluso dall’ambito di applicazione degli accordi doganali tra l’UE o l’Italia e Stati extra UE);
quella di contrabbando, da contestare in relazione al mancato pagamento del dazio doganale, e quella di evasione dell’I.V.A. all’importazione si devono considerare come due distinte ed autonome fattispecie di illecito; il rinvio operato dal sistema dell’IVA alle sanzioni previste dalle «leggi doganali relative ai diritti di confine» deve intendersi effettuato quoad poenam, vale a dire al fine di determinare le sanzioni irrogabili in caso di violazioni;
la diversità tra dazi e Iva all’importazione comporta che ai fini della determinazione delle sanzioni, non può essere cumulato il rispettivo ammontare dei diritti di confine evasi (di conseguenza, al verificarsi di determinate condizioni, potrebbe accadere che si debba procedere alla contemporanea applicazione di sanzioni sia penali sia amministrative).

>APRI IL VADEMECUM PER I CONTROLLI DI POLIZIA


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Martedì, 24 Settembre 2024
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